Sentenza del 23/03/2015 n. 1755 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Accertamento IRES - Divieto proposizione nuove eccezioni in appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 57 del D.Lgs. 546/1992, che vieta la proposizione di nuove eccezioni in appello. La questione era stabilire se tale divieto impedisse all'Amministrazione finanziaria di articolare in appello argomentazioni difensive ulteriori o di impugnare una sentenza che avesse accolto la domanda del contribuente per motivi diversi da quelli esaminati in primo grado. La Corte ha distinto tra eccezioni in senso tecnico, che fanno valere fatti giuridici modificativi o estintivi della pretesa fiscale, e mere difese o argomentazioni, comprese nel thema decidendum.
La decisione
È stato affermato che il divieto previsto dall'art. 57 riguarda esclusivamente le nuove eccezioni in senso tecnico e non limita il diritto dell'Amministrazione di difendersi in appello, né di impugnare la sentenza di primo grado quando questa abbia accolto la domanda avversaria per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della decisione, purché tali ragioni rientrino sostanzialmente nell'oggetto della controversia già delineato. Il principio è coerente con Cass. n. 8316/2012.
Norme richiamate
Art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Divieto di nuove eccezioni in appello
Il divieto riguarda le eccezioni in senso tecnico, cioè l'introduzione di fatti giuridici nuovi con efficacia modificativa, estintiva o impeditiva della pretesa, ma non impedisce alle parti di sviluppare difese e argomentazioni riferite al thema decidendum già sottoposto al giudice.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello occorre distinguere tra nuove eccezioni in senso tecnico, normalmente precluse, e mere difese o argomentazioni giuridiche, che possono essere ammesse se riferite ai fatti e alle questioni già oggetto del giudizio.
- L'Amministrazione finanziaria non è privata della possibilità di difendersi in appello o di impugnare la sentenza solo perché prospetta una motivazione diversa da quella esaminata dal giudice di primo grado.
- Una nuova qualificazione giuridica o una diversa argomentazione non costituisce necessariamente una nuova eccezione: la preclusione opera soprattutto quando viene introdotto un fatto nuovo destinato a modificare, estinguere o impedire la pretesa fiscale.
- Per valutare l'ammissibilità di una deduzione in appello bisogna verificare se essa resti all'interno del thema decidendum originario oppure introduca una questione autonoma fondata su fatti nuovi.
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