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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33295/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società operante nel settore della saldatura e dei controlli non distruttivi, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, per gli anni 2005-2007, costi dedotti ai fini Ires e Irap e IVA detratta, ritenendo oggettivamente inesistenti le prestazioni fatturate da una società rumena. L'Ufficio aveva valorizzato una serie di anomalie: fatture redatte in italiano con importi in euro, descrizioni generiche, assenza di indicazioni normative sulla non imponibilità IVA, avvio dell'attività della fornitrice dopo le date di fatturazione, sproporzione tra costi sostenuti nel 2005 e quelli del 2006, mancanza di contratto scritto, assenza di riscontri sulla presenza dei lavoratori rumeni nei cantieri e pagamenti solo in contanti. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo non provate le contestazioni e sufficientemente dimostrata l'effettiva esecuzione delle prestazioni. In cassazione l'Agenzia ha denunciato: 1) violazione delle norme su IVA, imposte sui redditi e presunzioni, per avere la CTR negato valore probatorio alle presunzioni semplici dell'Ufficio e ritenuto necessario un ulteriore riscontro probatorio; 2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per mancata valutazione complessiva degli indizi e per aver attribuito rilievo a documenti e pagamenti, nonché a una dichiarazione del cliente principale, senza considerare che tali elementi non comprovavano l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate dalla società estera; 3) omesso esame di fatti decisivi, poiché la CTR non avrebbe valutato alcuni indizi specifici (assenza di contratto, mancanza di riscontri sull'operatività dei lavoratori, pagamenti in contanti e assenza di riscontri contabili).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, indicando gli elementi indiziari a sostegno della pretesa; una volta forniti tali elementi, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la legittimità della deduzione/detrazione, non essendo sufficienti la mera regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti. La CTR è stata censurata perché ha valutato in modo frammentario gli indizi dell'Ufficio e ha omesso di considerare alcuni fatti decisivi; inoltre ha attribuito valore probatorio eccessivo a documenti e dichiarazioni che, secondo la Corte, potevano al più valere come indizi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Toscana in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini la vicenda alla luce dei principi indicati e valuti, per le imposte dirette, l'eventuale applicazione retroattiva della disciplina richiamata in tema di operazioni oggettivamente inesistenti.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato con riferimento all'obbligo di denuncia che, se sussistente, comporta il raddoppio dei termini di accertamento; la CTR aveva ritenuto integrati i presupposti del suo operare.

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato per affermare la legittimazione della società ex socia quale successore dell'ente estinto.

  • art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    invocato dall'Ufficio in relazione al raddoppio dei termini di accertamento per i redditi.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    invocato dall'Ufficio in tema di raddoppio dei termini di accertamento IVA.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nei motivi di ricorso come norma sulla detrazione IVA, esclusa in caso di operazioni inesistenti.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per sostenere che le fatture irregolari o generiche non sono idonee a fondare la detrazione o la deduzione dei costi.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di accertamento IVA.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato in relazione alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per il potere di accertamento induttivo e presuntivo dell'Ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare gli indizi dell'inesistenza, il contribuente l'effettività delle operazioni e la fonte legittima di deduzione/detrazione.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per affermare che gli indizi devono essere valutati complessivamente secondo gravità, precisione e concordanza.

  • art. 54 del d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012

    richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile al caso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro per le censure di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma processuale richiamata per il vizio di omesso esame di fatti decisivi e controversi.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la procedura camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per precisare che il divieto di prova testimoniale non impedisce l'utilizzo, come indizi, delle dichiarazioni rese in sede amministrativa.

  • art. 226, punti 6 e 7, direttiva 2006/112/CE

    richiamati per affermare che la fattura deve indicare natura ed entità del servizio e la data della prestazione, al fine dei controlli IVA.

  • art. 219 direttiva 2006/112/CE

    richiamato per assimilare alla fattura i documenti che la modificano e vi fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile.

  • art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012 conv. in l. n. 44/2012

    richiamato in relazione alla possibile applicazione retroattiva, per le imposte sui redditi, della disciplina sulle operazioni oggettivamente inesistenti.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati nel loro complesso e siano idonei, per gravità, precisione e concordanza, a sostenere la pretesa.
  • Quando l'Ufficio abbia fornito elementi anche indiziari dell'inesistenza dell'operazione, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esecuzione e la legittimità della deduzione o della detrazione; non bastano la regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti.
  • La valutazione della prova presuntiva non può essere atomistica: il giudice deve esaminare tutti gli indizi disponibili unitariamente, senza trascurare fatti potenzialmente decisivi e senza attribuire valore probatorio pieno a elementi che, al più, hanno natura indiziaria.
  • In tema IVA, la fattura deve contenere indicazioni idonee a identificare con precisione natura, entità e data della prestazione; in caso di fattura generica o anomala, il contribuente deve integrare la prova con ulteriori elementi idonei a dimostrare la reale esistenza dell'operazione.
  • Le dichiarazioni rese da terzi nella fase amministrativa non hanno valore di prova testimoniale piena nel processo tributario, ma possono essere utilizzate come elementi indiziari, valutabili insieme agli altri elementi del quadro probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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