Cassazione Civile, Ordinanza n. 33176/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte di un socio illimitatamente responsabile e co-liquidatore di una società in nome collettivo in liquidazione, di somme pretese da un creditore sociale in forza di una sentenza e delle conseguenti azioni esecutive (precetto e pignoramento di un immobile di sua proprietà). Il socio ha poi chiesto alla società il rimborso di quanto versato, comprensivo di capitale, interessi, spese del precetto, del pignoramento e delle spese di lite di primo grado. La società e l’altro socio hanno resistito sostenendo, in appello e poi in cassazione, che: 1) la citazione introduttiva del primo grado non sarebbe stata validamente notificata alla società; 2) vi sarebbe stata violazione del contraddittorio; 3) l’attore non avrebbe avuto interesse ad agire, avendo agito in conflitto di interessi e potendo evitare il pagamento; 4) soprattutto, non si sarebbe potuta riconoscere, già in questo giudizio, la parte di rimborso relativa alle spese che il socio avrebbe potuto evitare, in particolare quelle collegate al beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. La Corte di appello aveva respinto i primi tre motivi e confermato la condanna della società al rimborso, ritenendo che eventuali responsabilità gestorie del socio potessero dar luogo ad azione separata ma non escludere il diritto al rimborso. In cassazione i ricorrenti hanno proposto quattro motivi, riproponendo la nullità della notificazione e la violazione del contraddittorio, l’assenza di interesse ad agire, e deducendo la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. perché la Corte di appello non avrebbe consentito di far valere nel medesimo giudizio l’eccezione relativa all’insussistenza del diritto al rimborso di parte delle somme, segnatamente per effetto del beneficio di escussione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso: i primi due perché introducevano questioni nuove in sede di legittimità e comunque non specificamente corrispondenti alle censure effettivamente dedotte in appello; il terzo perché l’interesse ad agire era stato correttamente apprezzato in concreto, in base alla prospettazione della domanda di rimborso per somme pagate a un creditore sociale. È stato invece accolto il quarto motivo: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello non avesse esaminato il reale contenuto della censura, cioè la possibilità di opporre, nel medesimo processo, l’eccezione relativa al beneficio di preventiva escussione e quindi alla non debenza di parte del rimborso richiesto. Secondo la Cassazione, la questione non poteva essere elusa affermando genericamente che eventuali responsabilità del socio-liquidatore dovessero essere fatte valere con separata azione di responsabilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
richiamato quale parametro del dedotto vizio di contraddittorio; la Corte non esamina il merito della censura perché la ritiene nuova e quindi inammissibile
art. 145 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare la forma della notificazione alle società; la Corte non affronta nel merito la questione perché nuova in cassazione
art. 140 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l’inidoneità della notifica per compiuta giacenza nel caso di società
art. 160 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alle nullità della notificazione
art. 354 c.p.c.
invocato per sostenere che il vizio di contraddittorio avrebbe imposto la rimessione al primo giudice
art. 100 c.p.c.
la sussistenza dell’interesse ad agire va valutata in concreto, secondo l’utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione dedotta
art. 2697 c.c.
richiamato indirettamente nel ragionamento sull’onere della prova in tema di insufficienza del patrimonio sociale e beneficio di escussione
art. 2304 c.c.
il beneficio di preventiva escussione opera nella fase esecutiva; per far valere l’inoperatività della responsabilità sussidiaria occorre dimostrare l’effettiva capacità patrimoniale della società, con riparto dell’onere probatorio a seconda del tipo sociale
art. 24 Cost.
richiamato per contestare la lesione del diritto di difesa, ma la Corte ravvisa un’omessa pronuncia sulla specifica eccezione relativa al rimborso
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura di violazione del giusto processo e del contraddittorio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma del motivo per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma del motivo per nullità del procedimento e omessa pronuncia
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle devolute al giudice di appello; il ricorso deve indicare in modo specifico dove e come la questione sia stata già proposta nei gradi di merito.
- L’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. va valutato in concreto e secondo la prospettazione della domanda, senza anticipare un giudizio sulla fondatezza nel merito della pretesa.
- Nel contesto delle società personali, il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale incide sulla fase esecutiva, ma la sua violazione può rilevare anche per contestare la debenza di somme richieste in rimborso, se l’eccezione è specificamente dedotta.
- Quando una censura investe la parte della decisione che non ha affrontato il contenuto effettivo dell’eccezione proposta, la motivazione può risolversi in un vizio di omessa pronuncia o comunque in un diniego di esame del thema decidendum.
- In tema di responsabilità sussidiaria del socio illimitatamente responsabile, l’insufficienza del patrimonio sociale deve essere dimostrata secondo il riparto dell’onere probatorio applicabile al tipo societario, salvo che essa risulti già aliunde in modo certo.
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