Cassazione Penale, Sentenza n. 5440/2022 del 16/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ferd Amar era stato dichiarato colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 e condannato a 5.000 euro di ammenda. Il ricorso in Cassazione contestava: (1) la violazione del termine di 15 giorni previsto dall'art. 20-bis d.lgs. n. 274/2000 per la presentazione dell'imputato dinanzi al Giudice di Pace (il processo era iniziato oltre sei mesi dopo il fatto); (2) il mancato esame/applicazione dell'istituto dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto richiamato dalla Corte cost., sent. n. 250/2010 (viziando la valutazione sull'irregolarità e sanzionabilità); (3) la motivazione apparente perché la sentenza era redatta su modulo prestampato e non specificava gli elementi di prova a fondamento delle conclusioni su assenza di permesso di soggiorno, consapevolezza dell'imputato e mancata concessione delle attenuanti generiche; (4) violazione di legge relativa al fatto che non era stato adottato alcun provvedimento di rimpatrio volontario, con la conseguente deduzione che l'irregolarità sussisterebbe solo alla scadenza di tale termine e quindi il reato non sarebbe configurabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato sul piano di ammissibilità: la violazione del termine ex art. 20-bis integra una nullità che doveva essere eccepita tempestivamente nel giudizio di primo grado; non essendovi stata eccezione, la questione non poteva essere sollevata in cassazione. Ha, invece, accolto il terzo motivo: la motivazione della sentenza di primo grado, redatta su modulo prestampato, è risultata sostanzialmente apparente e priva di specificazione degli elementi di prova a sostegno delle affermazioni sulla carenza di permesso e sulla consapevolezza dell'imputato, nonché sulla esclusione delle attenuanti generiche. L'accoglimento di tale motivo ha comportato l'assorbimento degli altri motivi; la sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Treviglio in diversa persona fisica (decisione del 18/01/2022).
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998
art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998
Norma che disciplina la contravvenzione relativa alla presenza sul territorio nazionale senza titolo; la sentenza di primo grado ha condannato il ricorrente ai sensi di questa disposizione.
art. 20-bis d.lgs. n. 274/2000
art. 20-bis, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000
Stabilisce il termine di quindici giorni per la presentazione dell'imputato dinanzi al Giudice di Pace; la violazione configura una nullità che, secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte, deve essere eccepita tempestivamente nel giudizio di merito e non può essere rilevata per la prima volta in cassazione.
art. 34 d.lgs. n. 274/2000
art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
Riferito all'istituto dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte costituzionale (sent. n. 250/2010) ne ha affermato l'applicabilità, e in casi analoghi il giudice di merito deve considerare se applicarlo o motivare il suo rifiuto.
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Indica le nullità a regime intermedio; la Corte ha richiamato che una nullità di tale natura deve essere eccepita nei termini previsti, altrimenti non può essere fatta valere in cassazione.
codice di procedura penale, art. 182
Disciplina i termini e le modalità per eccepire le nullità processuali; richiamata dalla Corte per spiegare l'improcedibilità della doglianza in cassazione quando la nullità non è stata fatta valere nel giudizio di primo grado.
Sentenza Corte Costituzionale n. 250/2010
Corte cost., sent. n. 250 del 2010
Ha affermato l'applicabilità dell'istituto dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. n. 274/2000); la decisione dovrebbe essere presa in considerazione dal giudice di merito e adeguatamente motivata se non si applica.
Massime di principio
- La violazione di termini processuali (es. art. 20-bis d.lgs. n. 274/2000) può integrare una nullità, ma tale nullità deve essere eccepita tempestivamente nel giudizio di primo grado; se non lo è, non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione.
- La motivazione della sentenza deve esporre, in modo non apparente, gli elementi probatori che giustificano le conclusioni del giudice (esistenza dell'illecito, consapevolezza dell'imputato, esclusione delle attenuanti). L'uso di moduli prestampati, se non integrato da adeguata specificazione, può determinare l'annullamento per carenza di motivazione.
- Se la Corte costituzionale ha riconosciuto la possibilità di improcedibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice di merito deve valutare e motivare l'applicazione o il rifiuto di tale istituto; la mancata considerazione può costituire vizio di motivazione.
- L'annullamento per carenza di motivazione comporta generalmente il rinvio per nuovo giudizio e, salvo diversa statuizione, non equivale a proscioglimento automatico: il processo viene rinnovato davanti a diverso giudice.
- Le questioni strettamente procedurali e di nullità formale richiedono attenzione difensiva tempestiva: molte eccezioni perdono efficacia se non sollevate nei termini previsti dal codice di procedura penale.
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