Cassazione Penale, Sentenza n. 9336/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna emessa dal GIP del Tribunale di Teramo, ritenendo mancante, unitamente all'atto di gravame, la dichiarazione/elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (ex art. 581, comma 1-ter, c.p.p.). Il ricorrente ha contestato tale decisione sostenendo di aver adempiuto all'onere di allegazione con deposito successivo all'atto di appello ma anteriore al decreto di citazione a giudizio e, comunque, di essere detenuto per altra causa, per cui l'art. 581, comma 1-ter non dovrebbe trovare applicazione in presenza dello status detentionis secondo l'art. 156 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato orientamenti recenti e consolidati secondo cui l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non opera nei confronti dell'imputato detenuto (l'obbligo di allegare la dichiarazione/elezione di domicilio non può essere posto a pena di inammissibilità laddove l'imputato è detenuto), anche per ipotesi di detenzione relativa ad altra causa quando tale status risulti dagli atti. Nel caso concreto lo status detentionis risultava dall'intestazione, quindi la Corte d'appello ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità. La Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di L'Aquila per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La previsione che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito unitamente all'atto di impugnazione della dichiarazione/elezione di domicilio non opera nei confronti dell'imputato detenuto; imporla violerebbe il diritto di accesso effettivo alla giustizia (art. 6 CEDU)
art. 156, comma 4, cod. proc. pen.
Le disposizioni sulle notificazioni all'imputato detenuto si applicano anche se la detenzione riguarda altra causa; affinché l'obbligo di notificare presso il luogo di detenzione si radichi, lo status detentionis deve risultare dagli atti
art. 6 CEDU
Principio invocato per affermare che l'applicazione dell'obbligo di allegazione di cui all'art. 581, comma 1-ter, al detenuto comprometterebbe l'accesso effettivo alla giustizia
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023 e Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023
Decisioni richiamate che hanno affermato l'inapplicabilità dell'art. 581, comma 1-ter, nei confronti dell'imputato detenuto
Giurisprudenza: Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020
Principio secondo cui la notifica all'imputato detenuto deve essere eseguita presso il luogo di detenzione e che la notifica eseguita presso il domicilio eletto non è valida se l'imputato è detenuto
Massime di principio
- Se l'imputato è detenuto al momento della proposizione dell'impugnazione, l'obbligo di allegare la dichiarazione/elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non opera e la sua mancata produzione non può fondare l'inammissibilità dell'impugnazione
- Perché scatti l'obbligo di notificare all'imputato presso il luogo di detenzione, lo status detentionis deve risultare dagli atti: pertanto è importante che la detenzione sia indicata nei fascicoli e negli atti di parte
- Le notifiche all'imputato detenuto devono essere eseguite presso il luogo di detenzione; una notifica eseguita al domicilio eletto può essere invalida se l'imputato è in realtà detenuto
- Applicare formalismi procedurali che impediscano l'accesso alla giustizia dei detenuti può essere incompatibile con l'art. 6 CEDU; le corti devono valutare la situazione di fatto prima di dichiarare inammissibili le impugnazioni
- Se non si è detenuti, va rispettato l'onere di allegazione dell'elezione/dichiarazione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione per evitare il rischio di inammissibilità
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