Sentenza del 27/01/2017 n. 2092 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento per maggiori imposte ipotecaria e catastale relative alla cessione, per 90 anni, del diritto di superficie sul sottosuolo destinato a parcheggio privato e box auto. L’ente aveva contestato la soggettività del destinatario dell’atto, la motivazione e la valutazione, sostenendo che la cessione riguardasse solo il sottosuolo e non l’area sovrastante. Dopo la vittoria dell’ente in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo congrua la stima. In Cassazione l’ente ha dedotto, con due motivi, violazione dell’art. 51 del D.P.R. n. 131/1986 e vizi di motivazione, contestando la valutazione del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi inammissibili perché mescolavano vizi diversi e, in sostanza, chiedevano una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in Cassazione; li ha inoltre giudicati infondati, poiché la sentenza d’appello aveva spiegato adeguatamente la congruità della stima. La valutazione considerava la cessione del diritto di superficie, la natura e destinazione del bene, la concessione edilizia per il parcheggio interrato, la posizione centrale e il mercato dei box; era inoltre ritenuta giustificata l’incidenza dell’area pari al 30% del valore dell’opera ultimata. L’ente ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 51
Alla luce di tale situazione il giudice d'appello trae alla fine le proprie conclusioni, che appaiono tutt'altro che immotivate, sulla congruità della valore attribuito al terreno in questione, nel cui sottosuolo era già stato realizzato al momento della valutazione il parcheggio sotterraneo.
La Corte conferma la valutazione dell’Ufficio alla luce degli elementi concreti del bene e della sua potenzialità edificatoria; non accoglie la tesi secondo cui la stima avrebbe dovuto escludere o ridurre il valore per i costi invocati dall’ente.
Art. 360 c.p.c.
L'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati in modo distinto e riconducibile con precisione ai vizi previsti dalla legge; non spetta alla Corte ricostruire e classificare censure formulate cumulativamente o in modo confuso.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove o della congruità fattuale della stima semplicemente presentando il dissenso come violazione di legge o vizio di motivazione.
- I motivi di ricorso devono indicare in modo specifico il vizio denunciato e rispettarne i requisiti: la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sono censure diverse e non possono essere sovrapposte senza precisazioni puntuali.
- Nella stima fiscale di un diritto di superficie destinato a un’opera realizzabile, possono rilevare la destinazione urbanistica, la concessione edilizia, la localizzazione e le caratteristiche del mercato, oltre alla natura del diritto trasferito.
- La potenzialità edificatoria concreta, specialmente quando l’opera è già stata realizzata, può giustificare l’incidenza del valore dell’area sulla valutazione; i costi sostenuti dall’acquirente non comportano automaticamente una riduzione del valore fiscale, se il giudice ritiene che ricadano sul consumatore finale.
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