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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11537/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27/03/2024, censurando la motivazione in punto recidiva, determinazione della pena e aumento per continuazione. In sintesi, deduceva che la Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di maggiore pericolosità sostanzialmente sulla sola esistenza di precedenti penali, senza una valutazione adeguata e specifica delle loro caratteristiche e del loro rapporto con il fatto per cui si procede; inoltre contestava il trattamento sanzionatorio e il relativo aumento per continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e infondati, osservando che la motivazione impugnata non si era limitata a richiamare i precedenti, ma li aveva valutati quanto a continuità nel tempo, frequenza, epoca e natura, così da fondare in modo coerente ed esaustivo il giudizio di maggiore pericolosità e giustificare il gravoso trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze su recidiva, determinazione della pena e aumento per continuazione erano generiche, poiché la Corte di appello aveva motivato in modo specifico e congruo sul valore dei precedenti penali, considerati per continuità temporale, frequenza, epoca e natura, a sostegno del giudizio di maggiore pericolosità e della conseguente pena. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la valutazione della recidiva, della pena o dell'aumento per continuazione, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il giudizio di maggiore pericolosità ai fini della recidiva può essere adeguatamente fondato sulla valutazione complessiva dei precedenti penali, considerando continuità temporale, frequenza, epoca e natura degli stessi, non essendo necessario un mero richiamo astratto alla loro esistenza.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è congrua quando spiega in modo coerente come i precedenti e la loro ripetitività incidano sulla maggiore gravità soggettiva e giustifichino l'aumento di pena.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che non emergano cause ostative non ricavabili dal testo della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidivaContinuazione

Testo integrale

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