Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 943/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento 1) dell'atto avente protocollo n. -OMISSIS- del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM – Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina Personale Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, notificato all’odierno ricorrente in data 17.02.2025, recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione per mesi otto; 2) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500885

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare di stato della sospensione dall'impiego per otto mesi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di stato della sospensione per otto mesi, adottata a seguito di un'inchiesta formale originata da un procedimento penale militare relativo all'apertura di un plico contenente documentazione riservata e alla mancata consegna dello stesso alla Commissione medica. Il procedimento penale si è concluso con l'annullamento senza rinvio della condanna da parte della Corte di cassazione, non per insussistenza materiale dei fatti, ma perché il militare, all'epoca delle condotte, non era soggetto alla legge penale militare; sono rimasti fermi la qualità di militare e gli obblighi disciplinari e gerarchici. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza, contraddittorietà, erronea valutazione e travisamento dei fatti, lamentando che l'amministrazione non avesse adeguatamente esaminato la propria versione dei fatti e le richieste istruttorie formulate nelle memorie difensive. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del principio di proporzionalità e gradualità, difetto di motivazione, irragionevolezza e sproporzione della sanzione, anche in relazione all'art. 1355 del d.lgs. 66/2010. Ha sostenuto che l'annullamento della condanna penale avrebbe dovuto indurre l'amministrazione a un maggiore approfondimento e che la sanzione di otto mesi non fosse adeguatamente giustificata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha riconosciuto che la valutazione della gravità dei fatti e la scelta della sanzione disciplinare costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento dei fatti. L'amministrazione può utilizzare le risultanze di un precedente procedimento penale, senza dover svolgere una nuova e autonoma attività istruttoria, purché proceda a una distinta valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti. Nel caso concreto, l'ufficiale inquirente aveva esaminato le memorie difensive e aveva spiegato perché non fossero necessari ulteriori accertamenti, valorizzando la ricostruzione dei fatti contenuta nelle pronunce penali di primo e secondo grado e non smentita dalla Cassazione, che aveva annullato la condanna esclusivamente per l'insussistenza dell'assoggettamento alla legge penale militare. Non è stato quindi ravvisato alcun difetto di istruttoria, travisamento o arbitrarietà. Quanto al secondo motivo, il TAR ha applicato l'art. 1355 del d.lgs. 66/2010, secondo cui la sanzione deve essere commisurata al tipo e alla gravità della mancanza, tenendo conto anche dei precedenti disciplinari, del grado, dell'età e dell'anzianità di servizio. La sospensione di otto mesi rientrava nell'intervallo da uno a dodici mesi previsto dall'art. 1357 del d.lgs. 66/2010; inoltre, il militare aveva due precedenti sanzioni disciplinari di corpo, valorizzabili ai fini della specie e della durata della sanzione. Il provvedimento finale conteneva una motivazione sufficiente, riferita alla lesione del prestigio personale e dell'istituzione e alla violazione dei doveri connessi allo status e al giuramento del militare. Non è stata riscontrata una manifesta anomalia, abnormità o sproporzione né una carenza di connessione logico-giuridica tra fatti accertati, motivazione e sanzione. Le spese di lite sono state integralmente compensate per le peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 5 c.p.m.p.

    L'esclusione del soggetto dalla sottoposizione alla legge penale militare non elimina la qualità di militare né gli obblighi disciplinari e di dipendenza gerarchica.

  • art. 1355 d.lgs. 66/2010

    Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato.

    La scelta della specie e della durata della sanzione deve considerare la gravità della condotta e gli elementi soggettivi e di servizio indicati dalla norma, inclusi i precedenti disciplinari.

  • art. 1357 d.lgs. 66/2010

    La sospensione disciplinare di stato può essere disposta per un periodo compreso tra uno e dodici mesi; una durata di otto mesi rientra quindi nel limite normativo.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    È stato richiamato quale base per la compensazione integrale delle spese di lite in presenza di eccezionali ragioni connesse alle peculiarità della controversia.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    È stato richiamato, unitamente all'art. 26, comma 1, c.p.a., per giustificare la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a sanzioni disciplinari militari, la valutazione della gravità della condotta e la scelta della sanzione costituiscono esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione, abnormità o travisamento dei fatti.
  • L'amministrazione può utilizzare le risultanze istruttorie di un precedente procedimento penale nell'inchiesta disciplinare, senza dover necessariamente svolgere ulteriori accertamenti autonomi, quando tali risultanze siano sufficienti e l'amministrazione valuti distintamente la rilevanza disciplinare dei fatti.
  • L'annullamento di una condanna penale militare per difetto dell'assoggettamento dell'imputato alla legge penale militare non impedisce, di per sé, la valutazione disciplinare della condotta, quando restino accertati i fatti materiali e permangano la qualità di militare e i relativi obblighi disciplinari e gerarchici.
  • Ai sensi dell'art. 1355 del d.lgs. 66/2010, la proporzionalità della sanzione disciplinare militare deve essere valutata in rapporto al tipo e alla gravità della mancanza, tenendo conto anche dei precedenti di servizio disciplinari, del grado, dell'età e dell'anzianità di servizio; il sindacato giurisdizionale resta limitato ai casi di sproporzione manifesta o di evidente disconnessione tra fatti, motivazione e sanzione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.