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Sentenza

Sentenza n. 796/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento/verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale Crotone del 26 aprile 2026, n. 93, di ricusazione della lista dei candidati al Consiglio comunale di Savelli, portante il contrassegno “cerchio con bordo blu che raffigura, nella parte superiore, due montagne; davanti alle montagne si trovano alcuni pini; dietro le montagne è raffigurato il sole; al centro del simbolo vi è la scritta ‘PER SAVELLI’, nella parte inferiore del logo sono presenti le fasce arcobaleno della bandiera della pace” e la collegata candidatura a Sindaco di Angela Caligiuri, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto e pregresso e connesso e conseguenziale. e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti e della lista Per Savelli di partecipare alle elezioni fissate per i giorni 24 e 25 Maggio 2026 per il rinnovo del Consiglio comunale di Savelli e per l’elezione del Sindaco di Savelli e per condanna della Sottocommissione Elettorale Circondariale Crotone e della Commissione Elettorale Circondariale di Crotone e della Commissione Elettorale Circondariale e del Ministero dell’Interno e del Prefetto di Catanzaro e di Crotone ad ammettere la lista Per Savelli e i ricorrenti/candidati alle consultazioni elettorali.

Giustizia amministrativa202600580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Provvedimento di ricusazione della lista "Per Savelli" e della collegata candidatura a Sindaco per le elezioni comunali di Savelli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (organo elettorale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Crotone aveva escluso la lista "Per Savelli" e la candidatura collegata alla carica di Sindaco, deducendo la violazione dell'art. 14 l. n. 53/1990 e dell'art. 21 d.P.R. n. 445/2000. In particolare, hanno sostenuto che i dipendenti comunali che avevano autenticato le sottoscrizioni fossero stati validamente delegati dal Commissario Straordinario del Comune mediante due decreti del 9 aprile 2026; che la qualifica dell'autenticatore fosse comunque conoscibile; che l'art. 14 l. n. 53/1990 prevedesse una sola causa di nullità collegata alla tempestività dell'autenticazione; che dovessero trovare applicazione il favor partecipationis, la tutela dell'affidamento e il diritto all'elettorato passivo. È stata inoltre dedotta la mancata attivazione del soccorso istruttorio, ritenuto ammissibile in presenza di vizi non imputabili ai candidati. I ricorrenti hanno chiesto anche l'accertamento del diritto a partecipare alle elezioni e l'ammissione della lista e delle candidature.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'autenticazione delle sottoscrizioni costituisca un elemento essenziale della presentazione delle liste e delle candidature e che debba rispettare tutte le formalità previste dall'art. 21 d.P.R. n. 445/2000, tra cui l'indicazione del nome, del cognome e della qualifica del pubblico ufficiale, oltre alla legittimazione di quest'ultimo. I decreti prodotti per dimostrare la delega dei dipendenti comunali non erano sottoscritti dal Commissario Straordinario e quest'ultimo, con successiva PEC, ne aveva chiesto il non utilizzo in quanto trasmessi per errore: tale condotta è stata interpretata come disconoscimento della paternità degli atti, inidonei quindi a fondare il potere di autenticazione. Inoltre, nell'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco erano stati omessi il nome e il cognome dell'autenticatore, difficilmente ricavabili dalla firma, nonché la relativa qualifica. La Sottocommissione ha pertanto correttamente escluso la lista per non conformità al modello legale. Il Tribunale ha escluso la rilevanza del favor partecipationis, dell'affidamento dei candidati e della non imputabilità soggettiva del vizio, poiché le formalità elettorali sono poste a tutela della genuinità delle sottoscrizioni e della regolarità della competizione. Ha inoltre ritenuto non esperibile il soccorso istruttorio per vizi riguardanti elementi costitutivi dell'autenticazione, ammissibile soltanto in ipotesi eccezionali e per vizi meramente formali. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 14 l. 21 marzo 1990, n. 53

    La disposizione disciplina i soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle candidature e delle liste; nel caso concreto, la delega dei dipendenti comunali non è stata ritenuta provata per l'assenza di sottoscrizione dei decreti e il successivo disconoscimento da parte del Commissario Straordinario.

  • art. 21 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    L'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

    Le formalità dell'autenticazione sono requisiti essenziali prescritti a pena di nullità, non surrogabili aliunde; la loro omissione rende invalida la sottoscrizione autenticata.

  • art. 33 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

    Il soccorso istruttorio nella materia elettorale è applicabile soltanto in ipotesi eccezionali, quali caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile o fatto dell'amministrazione, e comunque per vizi meramente formali, non per carenze concernenti elementi costitutivi dell'autenticazione.

Massime di principio

  • Nella presentazione delle liste elettorali e delle candidature, l'autenticazione delle sottoscrizioni è un elemento essenziale della fattispecie e deve rispettare tutte le formalità previste dalla legge, comprese l'indicazione delle modalità di identificazione, della data e del luogo, del nome, del cognome e della qualifica del pubblico ufficiale, nonché la firma e il timbro dell'ufficio.
  • La legittimazione del soggetto che autentica le sottoscrizioni deve risultare da un atto validamente formato e riferibile all'organo competente; decreti non sottoscritti dall'organo cui sono imputati e successivamente disconosciuti non sono idonei a conferire il potere di autenticazione.
  • La mancata indicazione del nome, del cognome o della qualifica del pubblico ufficiale nell'autenticazione incide su un elemento costitutivo della procedura e determina l'invalidità della sottoscrizione, quando tali dati non siano ricavabili con certezza dagli atti.
  • Il soccorso istruttorio in materia elettorale non può sanare vizi relativi agli elementi costitutivi dell'autenticazione delle sottoscrizioni; esso è limitato a ipotesi eccezionali e a carenze meramente formali.
  • La tutela della regolarità e della genuinità del procedimento elettorale giustifica l'applicazione rigorosa delle formalità di autenticazione, indipendentemente dall'imputabilità soggettiva del vizio ai candidati e anche quando l'esclusione produca conseguenze particolarmente gravose sulla partecipazione elettorale.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorio
RamiElezioni
IstitutiSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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