Cassazione Civile, Sentenza n. 21125/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna avvisi di accertamento ICI per gli anni 2003-2007 relativi a terreni edificabili di cui è comproprietaria per il 12,5%, contestando il maggior valore attribuito dal Comune (140 euro/mq) rispetto al valore dichiarato dai comproprietari. In cassazione deduceva quattro motivi: (i) nullità della sentenza per violazione dell'art. 8 d.lgs. 545/1992 per difetto di terzietà del giudice relatore; (ii) nullità per omessa integrazione del contraddittorio in primo grado non avendo partecipato al giudizio i comproprietari (litisconsorzio necessario); (iii) violazione degli artt. 2909 e 1306 c.c. per non aver valutato il giudicato formatosi nei giudizi dei comproprietari e il diritto della ricorrente di avvalersene; (iv) altro motivo non specificato nel dettaglio nel testo fornito. Inoltre la ricorrente aveva chiesto rinvio per possibile adesione a procedura di definizione agevolata comunale (art. 15 D.L. 34/2019), poi non esercitata per decesso della stessa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza di specificità e per non averla proposta tempestivamente con istanza di ricusazione; ha accolto il secondo motivo ritenendo che, quando la controversia concerne il valore venale dell'immobile, la decisione incide sull'immobile nella sua interezza e richiede la partecipazione di tutti i comproprietari (litisconsorzio necessario). Il terzo motivo è stato assorbito. Per il difetto di integrità del contraddittorio la Corte ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e le decisioni di primo grado e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 3 e 10, comma 1
l'imposta è commisurata "proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso"
Di regola l'ICI è rapportata alla quota del singolo comproprietario, quindi i rapporti con il Comune sono individuali; tuttavia ciò non vale quando la controversia riguarda il valore venale dell'intero bene, perché in tal caso la decisione deve essere resa nei confronti di tutti i comproprietari.
art. 8 d.lgs. n. 545/1992
Richiamato dalla ricorrente per censurare la terzietà del giudice relatore; la Corte rileva che l'eccezione di incompatibilità deve essere proposta con specificità e nei termini procedurali (ricusazione), per cui la mera deduzione in cassazione è inammissibile.
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
Riferimento alla necessità del contraddittorio nel processo tributario; la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari fondamentali ha viziato il processo.
art. 102 c.p.c.
Norma quadro sul litisconsorzio; la sua applicazione va calibrata sul petitum: se la domanda riguarda il bene in quanto tale (es. valore), il litisconsorzio può essere necessario.
art. 52 c.p.c.
Norme sulla ricusazione del giudice: l'incompatibilità si fa valere mediante ricusazione e non in sede di impugnazione tardiva.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Norme di cassazione richiamate per i motivi di violazione di norme di diritto e di omessa integrazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al contraddittorio (n.4) e inammissibile quello sulla terzietà.
artt. 2909 e 1306, comma 2, cod. civ.
Richiamati in relazione al problema del giudicato e della possibilità di avvalersi di un giudicato altrui: la Corte ha ritenuto assorbita la censura dopo aver accolto il motivo relativo al difetto di contraddittorio.
art. 354, comma 1, c.p.c.
Richiamato come norma che impone al secondo giudice, in presenza di difetto di integrazione del contraddittorio, di rimettere la causa al primo giudice; la sua omissione ha contribuito al vizio del giudizio d'appello.
art. 383, comma 3, c.p.c.
Norma che permette la cassazione d'ufficio e il rinvio al giudice di prime cure quando sussistono vizi relativi all'integrità del contraddittorio; applicata dalla Corte per annullare e rinviare.
art. 15 D.L. 30 aprile 2019, n. 34
Norma sulle facoltà comunali di definizione agevolata delle entrate; rilevata nella fase istruttoria ma non decisiva perché la ricorrente, poi deceduta, non ha aderito alla procedura.
Massime di principio
- Se la controversia tributaria riguarda il valore venale dell'immobile nella sua interezza, i comproprietari sono litisconsorti necessari: la mancata partecipazione di tutti determina nullità e annullamento delle decisioni.
- Le questioni di terzietà o incompatibilità del giudice devono essere sollevate tempestivamente con istanza di ricusazione e con la necessaria specificità; dedurle in cassazione senza averle proposte nel processo è inammissibile.
- Il giudicato favorevole ottenuto da altri comproprietari può essere rilevante, ma la sua efficacia va valutata nel contesto del corretto contraddittorio e della tempestiva deduzione in giudizio; l'assenza dei litisconsorti impedisce una decisione definitiva.
- Per evitare la nullità processuale, chi impugna dovrebbe verificare e chiedere l'integrazione del contraddittorio (o la riunione dei giudizi) già in primo grado quando l'oggetto della causa riguarda aspetti comuni dell'immobile (es. valore).
- Le agevolazioni o procedure di definizione agevolata previste dai Comuni vanno valutate e, se utili, aderite tempestivamente; il decesso del contribuente può incidere sulla possibilità di avvalersi di tali misure.
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