Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21125/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna avvisi di accertamento ICI per gli anni 2003-2007 relativi a terreni edificabili di cui è comproprietaria per il 12,5%, contestando il maggior valore attribuito dal Comune (140 euro/mq) rispetto al valore dichiarato dai comproprietari. In cassazione deduceva quattro motivi: (i) nullità della sentenza per violazione dell'art. 8 d.lgs. 545/1992 per difetto di terzietà del giudice relatore; (ii) nullità per omessa integrazione del contraddittorio in primo grado non avendo partecipato al giudizio i comproprietari (litisconsorzio necessario); (iii) violazione degli artt. 2909 e 1306 c.c. per non aver valutato il giudicato formatosi nei giudizi dei comproprietari e il diritto della ricorrente di avvalersene; (iv) altro motivo non specificato nel dettaglio nel testo fornito. Inoltre la ricorrente aveva chiesto rinvio per possibile adesione a procedura di definizione agevolata comunale (art. 15 D.L. 34/2019), poi non esercitata per decesso della stessa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza di specificità e per non averla proposta tempestivamente con istanza di ricusazione; ha accolto il secondo motivo ritenendo che, quando la controversia concerne il valore venale dell'immobile, la decisione incide sull'immobile nella sua interezza e richiede la partecipazione di tutti i comproprietari (litisconsorzio necessario). Il terzo motivo è stato assorbito. Per il difetto di integrità del contraddittorio la Corte ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e le decisioni di primo grado e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 3 e 10, comma 1

    l'imposta è commisurata "proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso"

    Di regola l'ICI è rapportata alla quota del singolo comproprietario, quindi i rapporti con il Comune sono individuali; tuttavia ciò non vale quando la controversia riguarda il valore venale dell'intero bene, perché in tal caso la decisione deve essere resa nei confronti di tutti i comproprietari.

  • art. 8 d.lgs. n. 545/1992

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la terzietà del giudice relatore; la Corte rileva che l'eccezione di incompatibilità deve essere proposta con specificità e nei termini procedurali (ricusazione), per cui la mera deduzione in cassazione è inammissibile.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Riferimento alla necessità del contraddittorio nel processo tributario; la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari fondamentali ha viziato il processo.

  • art. 102 c.p.c.

    Norma quadro sul litisconsorzio; la sua applicazione va calibrata sul petitum: se la domanda riguarda il bene in quanto tale (es. valore), il litisconsorzio può essere necessario.

  • art. 52 c.p.c.

    Norme sulla ricusazione del giudice: l'incompatibilità si fa valere mediante ricusazione e non in sede di impugnazione tardiva.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Norme di cassazione richiamate per i motivi di violazione di norme di diritto e di omessa integrazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al contraddittorio (n.4) e inammissibile quello sulla terzietà.

  • artt. 2909 e 1306, comma 2, cod. civ.

    Richiamati in relazione al problema del giudicato e della possibilità di avvalersi di un giudicato altrui: la Corte ha ritenuto assorbita la censura dopo aver accolto il motivo relativo al difetto di contraddittorio.

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    Richiamato come norma che impone al secondo giudice, in presenza di difetto di integrazione del contraddittorio, di rimettere la causa al primo giudice; la sua omissione ha contribuito al vizio del giudizio d'appello.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    Norma che permette la cassazione d'ufficio e il rinvio al giudice di prime cure quando sussistono vizi relativi all'integrità del contraddittorio; applicata dalla Corte per annullare e rinviare.

  • art. 15 D.L. 30 aprile 2019, n. 34

    Norma sulle facoltà comunali di definizione agevolata delle entrate; rilevata nella fase istruttoria ma non decisiva perché la ricorrente, poi deceduta, non ha aderito alla procedura.

Massime di principio

  • Se la controversia tributaria riguarda il valore venale dell'immobile nella sua interezza, i comproprietari sono litisconsorti necessari: la mancata partecipazione di tutti determina nullità e annullamento delle decisioni.
  • Le questioni di terzietà o incompatibilità del giudice devono essere sollevate tempestivamente con istanza di ricusazione e con la necessaria specificità; dedurle in cassazione senza averle proposte nel processo è inammissibile.
  • Il giudicato favorevole ottenuto da altri comproprietari può essere rilevante, ma la sua efficacia va valutata nel contesto del corretto contraddittorio e della tempestiva deduzione in giudizio; l'assenza dei litisconsorti impedisce una decisione definitiva.
  • Per evitare la nullità processuale, chi impugna dovrebbe verificare e chiedere l'integrazione del contraddittorio (o la riunione dei giudizi) già in primo grado quando l'oggetto della causa riguarda aspetti comuni dell'immobile (es. valore).
  • Le agevolazioni o procedure di definizione agevolata previste dai Comuni vanno valutate e, se utili, aderite tempestivamente; il decesso del contribuente può incidere sulla possibilità di avvalersi di tali misure.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.