Cassazione Civile, Ordinanza n. 14856/2024 del 28/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia riguarda una richiesta del Comune di Jesi di ottenere un conguaglio ex art. 35 L. n. 865/1971 collegato a una convenzione di acquisizione/assegnazione di aree già appartenenti all’Opera Pia "Vittorio Emanuele II". Il Tribunale aveva accolto l’opposizione all’ingiunzione e rigettato la domanda riconvenzionale del Comune; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, rilevando che la richiesta del Comune aveva natura di mera diffida e che, comunque, il meccanismo del conguaglio presuppone il recupero di un costo effettivamente sostenuto, circostanza non verificatasi, oltre ad affermare l’estinzione dell’eventuale credito per confusione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 35, commi 8 e 12, L. 865/1971, della convenzione e dell’art. 1253 c.c., sostenendo l’erronea applicazione del principio del pareggio economico e l’inapplicabilità della confusione; nullità della sentenza/procedimento per violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c. e mancata considerazione dell’eccezione di compensazione/confusione; omesso esame di un fatto decisivo, ossia la permanenza del vincolo di destinazione del patrimonio dell’Opera Pia trasferito al Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente: il conguaglio ex art. 35 L. 865/1971 non poteva operare perché il costo non risultava mai effettivamente sostenuto/pagato dal soggetto espropriato. Tale ratio non era stata specificamente e compiutamente censurata. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente aveva dedotto in modo generico il contenuto delle clausole convenzionali e non aveva illustrato adeguatamente il contenuto degli atti di assegnazione né la deduzione in appello del vincolo di destinazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del Comune alle spese in favore della controricorrente; nessuna statuizione sulle spese verso la parte rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35, commi 8 e 12, L. 22 ottobre 1971, n. 865
Il conguaglio previsto dalla disciplina delle aree per l’edilizia popolare presuppone il recupero di un costo effettivamente sostenuto; non può operare in assenza del pagamento del conguaglio/costo da recuperare.
art. 1253 c.c.
La confusione è stata invocata come causa estintiva dell’eventuale credito, ma la Corte di merito ha ritenuto assorbente e comunque autonoma la ragione dell’assenza del presupposto del conguaglio; la censura in cassazione non è stata ritenuta idonea a scalfire tale impianto.
art. 112 c.p.c.
Il motivo di nullità per ultrapetizione/omessa pronuncia non ha colto la ratio autonoma della sentenza di merito e quindi non ha inciso sulla decisione.
art. 183 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle preclusioni processuali; la Corte non ha ravvisato un vizio decisivo sul punto.
art. 360, n. 4, c.p.c.
La doglianza di nullità processuale è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva efficacemente la ratio decisoria autonoma.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo è stato escluso, anche perché la censura non era sorretta da una compiuta allegazione dei fatti e delle deduzioni svolte nei gradi di merito.
art. 6 L.R. Marche 18 dicembre 1991, n. 36
Norma richiamata dal ricorrente, ma non ritenuta decisiva ai fini dell’accoglimento del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a fondare il dispositivo, il ricorrente deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione anche di una sola ratio autonoma comporta l’inammissibilità del ricorso.
- Il meccanismo del conguaglio previsto dalla disciplina delle aree per l’edilizia popolare presuppone un costo effettivamente sostenuto e recuperabile: in mancanza di prova dell’effettivo esborso, la pretesa non può essere accolta.
- Le doglianze di violazione di legge, nullità processuale o omesso esame di fatto decisivo devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione effettiva della sentenza impugnata e con gli atti e fatti allegati nei gradi di merito; affermazioni generiche o non autosufficienti non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
- Chi deduce in cassazione la rilevanza di clausole contrattuali o convenzionali deve indicarne compiutamente il contenuto, la collocazione nei titoli negoziali rilevanti e il modo in cui tali clausole sono state ritualmente introdotte e discusse nel merito.
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