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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05787/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

La vicenda riguarda un ricorso in opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché proposta nei confronti del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze, soggetti ritenuti privi di legittimazione passiva. Il ricorrente per cassazione ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L. n. 260/1958, sostenendo che l'erronea individuazione dell'organo legittimato a resistere avrebbe determinato una mera irregolarità sanabile e non la mancata instaurazione del rapporto processuale, anche in ragione della evocazione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate. In memoria ha inoltre chiesto la trasmissione degli atti alla cancelleria civile o, comunque, l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nei procedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si applicano le regole procedurali proprie del rito penale; conseguentemente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione deve essere presentato, nel termine di legge, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p., per il successivo inoltro alla Corte. Nel caso concreto, pur risultando rispettato il termine di 20 giorni ex art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002 e pur essendo correttamente notificato e depositato in cancelleria civile della Cassazione, il ricorso non era stato depositato presso la cancelleria del giudice competente, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Poiché non è stata ravvisata assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. n. 115/2002

    disciplina il termine di 20 giorni per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza resa sull'opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 4 L. n. 260/1958

    invocato dal ricorrente per sostenere che l'erronea individuazione del soggetto legittimato a resistere integri una mera irregolarità sanabile.

  • art. 582 c.p.p.

    nei giudizi relativi al patrocinio a spese dello Stato il ricorso per cassazione deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

  • art. 583 c.p.p.

    richiamato come norma che completa il meccanismo di presentazione dell'impugnazione tramite la cancelleria del giudice a quo.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando sono inosservate le disposizioni sui tempi e modi di presentazione.

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, se non vi è assenza di colpa.

  • art. 4 L. n. 260/1958

    richiamata dal ricorrente, ma non ritenuta decisiva perché il vizio dedotto non superava l'errore di forma nella proposizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'impugnazione per cassazione contro l'ordinanza resa sull'opposizione segue le forme del rito penale, non quelle del processo civile.
  • Il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p.; il mero deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione non è sufficiente.
  • Il rispetto del termine per impugnare non sana l'inosservanza delle modalità legali di presentazione del ricorso, che resta sanzionata con l'inammissibilità.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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