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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8948/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa aggravata (reato assorbente rispetto all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019) per avere indebitamente percepito il reddito di cittadinanza dichiarando falsamente di non essere sottoposto a misura cautelare personale. In cassazione deduceva: (i) vizio di motivazione perché avrebbe dovuto essere riconosciuta l'assoluzione per scusabilità dell'errore sulla legge, atteso un recente intervento di conversione/modifica normativa che poteva indurre in errore e la successiva abrogazione prevista dalla legge di bilancio 2023; (ii) vizio di qualificazione giuridica, sostenendo che la condotta rientrerebbe più correttamente nell'art. 326 c.p. (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) in ragione della presunta erogazione "automatica" del beneficio a seguito della domanda.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura sull'errore scusabile perché la norma incriminatrice è formulata in termini chiari, l'imputato non è comparso né ha reso dichiarazioni in giudizio e la prospettata futura abrogazione non incide sui fatti commessi, essendovi una disposizione transitoria (art. 1, comma 318, legge n. 197/2022) che mantiene applicabili le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4/2019 per i benefici concessi fino al 31/12/2023. Ha ritenuto infondata anche la censura sulla qualificazione: l'art. 326 c.p. non è applicabile e la fattispecie sostanziale è correttamente inquadrata nella truffa aggravata/indebita percezione di erogazioni pubbliche, dato che la normativa sul reddito di cittadinanza prevede verifiche e una falsa dichiarazione può integrare il raggiro. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.l. n. 4/2019, art. 7 comma 1

    Norma che incrimina la falsa dichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza; la sua formulazione è ritenuta chiara e applicabile ai fatti per i quali il beneficio è stato concesso.

  • legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 318

    Ha abrogato l'art. 7 d.l. n. 4/2019 con decorrenza 1/1/2024, ma ha previsto una disposizione transitoria secondo cui alle prestazioni di Rdc concesse fino al 31/12/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data della concessione, per i fatti commessi fino a tale data.

  • art. 316-ter cod. pen.

    Riguarda l'indebita percezione di erogazioni pubbliche ed è la parte del codice rilevante per fatti consistenti nell'ottenimento indebito di prestazioni pubbliche; è più attinente alla fattispecie concreta rispetto ad altre fattispecie.

  • art. 326 cod. pen.

    Riguarda la rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio; la Corte ha ritenuto che non sia la norma corretta per la condotta contestata, che si sostanzia in false dichiarazioni per percepire un beneficio pubblico.

  • art. 640 cod. pen. (truffa), e connessa qualificazione aggravata

    La condotta di dichiarare il falso per ottenere un vantaggio patrimoniale dall'ente pubblico rientra nella fattispecie della truffa aggravata; l'art. 7 citato risulta assorbito nella descrizione più ampia della truffa quando ricorrono gli elementi materiali del raggiro.

Massime di principio

  • L'errore scusabile di diritto è difficilmente accolto quando la norma è chiara; per far valere questa difesa è necessario che l'errore sia stato dedotto e comprovato nel corso del processo e che il fatto materiale giustifichi la plausibilità dell'errore.
  • La modifica o abrogazione successiva di una norma non elimina automaticamente la responsabilità per fatti commessi anteriormente, salvo che la legge abrogante disponga espressamente l'applicazione retroattiva o non preveda clausole transitorie; spesso le successive norme di bilancio prevedono regole transitorie che mantengono la responsabilità per i fatti anteriori.
  • La qualificazione giuridica del fatto va ricavata dalla struttura materiale della condotta: l'ottenimento di erogazioni pubbliche mediante false dichiarazioni si inquadra normalmente nella truffa o nell'indebita percezione di erogazioni pubbliche, non in reati concernenti la rivelazione di segreti d'ufficio, salvo elementi specifici che colleghino l'agente a comportamenti tipici di quelle fattispecie.
  • L'assenza del dichiarante/imputato nel processo e la mancata produzione di dichiarazioni o prova possono indebolire gravemente argomentazioni difensive fondate su percezioni soggettive (es. errore di diritto).
  • Quando si contesta la natura automatica dell'erogazione (prassi amministrativa), è necessario introdurre documentazione e prove amministrative nel giudizio per dimostrare che il sistema eroga il beneficio prima di ogni verifica, perché altrimenti la discrezionalità e i controlli previsti normativamente giustificano l'inquadramento in reato di truffa o indebita percezione.

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