Cassazione Penale, Sentenza n. 16331/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore di Pesaro chiedeva, ai sensi dell'art. 660, comma 2, c.p.p., la conversione della pena pecuniaria (multa di € 600,00) a carico di Scarano Michele, previo accertamento della sua effettiva insolvenza. Nel provvedimento del 7/5/2021 il Magistrato di sorveglianza di Foggia dichiarò la richiesta inammissibile ritenendo che il pubblico ministero avesse richiamato l'art. 102 della legge n. 689/1981 (applicabile alla libertà controllata) mentre per le sanzioni del Giudice di pace occorre il riferimento all'art. 55, commi 1 e 5, d.lgs. n. 274/2000 (conversione nella forma dell'obbligo di permanenza domiciliare). Il Magistrato osservò inoltre che la conversione nella forma della permanenza domiciliare ha natura custodiale e, ai sensi del principio di domanda (art. 291 c.p.p.), richiede "specifica iniziativa e richiesta da parte del pubblico ministero", e infine richiamò l'espresso divieto contenuto nell'art. 62 d.lgs. 274/2000 di applicare la libertà controllata per tali ipotesi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione: la giurisprudenza della Corte stabilisce che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti del magistrato di sorveglianza spetta esclusivamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio di sorveglianza (art. 678, comma 3, c.p.p.). Il Procuratore di Pesaro non è il Procuratore competente per il magistrato di sorveglianza di Foggia; pertanto l'impugnazione non poteva essere proposta. La Corte non ha deciso sul merito della questione relativa all'accertamento dell'insolvenza o alla scelta della sanzione sostitutiva. Sentenza del 15 febbraio 2022: ricorso dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 660, comma 2, cod. proc. pen.
Norma invocata dal procuratore per chiedere l'accertamento dell'insolvenza e la conversione della pena pecuniaria; il ricorrente sosteneva che il magistrato dovesse prima accertare l'insolvenza e poi valutare la sanzione sostitutiva.
art. 102, legge n. 689/1981
Disciplinava la conversione della pena pecuniaria nella forma della libertà controllata; il magistrato di sorveglianza ha ritenuto tale norma non applicabile al caso di multa del Giudice di pace, anche alla luce del divieto previsto dall'art. 62 d.lgs. 274/2000.
art. 55, commi 1 e 5, d.lgs. n. 274/2000
Prevede la conversione delle pene pecuniarie relative a reati di competenza del Giudice di pace nella forma dell'obbligo di permanenza domiciliare, qualora il condannato non richieda di svolgere il lavoro sostitutivo; la conversione ha carattere custodiale.
art. 62, d.lgs. n. 274/2000
Contiene il divieto espresso di applicare la libertà controllata ex art. 102 L. 689/1981 per le ipotesi di conversione delle pene pecuniarie di competenza del Giudice di pace.
art. 678, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce la legittimazione esclusiva a proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza: il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio di sorveglianza; principio decisivo per l'inammissibilità del ricorso.
art. 291, cod. proc. pen.
Riferimento al principio della domanda: l'applicazione di misure custodiali o assimilate sovente richiede una specifica istanza dell'ufficio requirente; il magistrato ha ritenuto che, in assenza di tale istanza correttamente formulata, la conversione non potesse essere disposta d'ufficio.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro per contestare la decisione del magistrato (violazione e/o falsa applicazione della legge), ma la Corte non è entrata nel merito però a causa dell'inammissibilità per difetto di legittimazione.
Massime di principio
- La legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro provvedimenti del magistrato di sorveglianza è territoriale e spetta solo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per la sede dell'ufficio di sorveglianza: verificare sempre la competenza territoriale prima di proporre impugnazioni.
- Per le sanzioni di competenza del Giudice di pace la conversione della pena pecuniaria nella forma della permanenza domiciliare è disciplinata dall'art. 55 d.lgs. 274/2000 e non dall'art. 102 L.689/1981; occorre citare la norma corretta nella richiesta.
- Quando la misura sostitutiva ha natura custodiale (es. permanenza domiciliare), il pubblico ministero dovrebbe formulare una specifica istanza; il magistrato può ritenere inammissibile o improcedibile una richiesta generica o basata su un riferimento normativo errato.
- Se il procedimento richiede l'accertamento dell'insolvenza ai sensi dell'art. 660 c.p.p., il magistrato, correttamente investito, deve procedere all'accertamento; tuttavia vizi procedurali come la mancanza di legittimazione a impugnare possono impedire la decisione in sede di Cassazione sul merito.
- Prima di proporre ricorso, il pubblico ministero dovrebbe: 1) accertare la competenza territoriale; 2) predisporre la richiesta con il corretto riferimento normativo; 3) formulare espressamente la domanda per la specifica misura sostitutiva richiesta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16262/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16265/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16266/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16267/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16268/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16269/2022 del 28/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →