Cassazione Penale, Sentenza n. 48301/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bella impugna la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di truffa pluriaggravata (art. 640, commi 2 e 2‑bis c.p.), deducendo in primo luogo contraddittorietà della motivazione relativamente all'intestazione dell'utenza telefonica (la motivazione indica un diverso nominativo rispetto a quello su cui si fonda la responsabilità) e omessa risposta circa la necessità di accertare la titolarità dell'IP e dell'utenza telefonica; in secondo luogo censura la conferma dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p. in contrasto con precedenti di legittimità. La Procura Generale ha chiesto annullamento senza rinvio perché il reato sarebbe estinto per remissione della querela, accolta in sede di merito. La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile (o manifestamente infondato) e il secondo motivo fondato, rilevando un contrasto insanabile tra la motivazione (che riteneva integrata l'aggravante) e il dispositivo (che invece escludeva l'aggravante).
La decisione
La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla configurazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p., disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per nuovo esame sul punto. Il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile. Si è inoltre preso atto della remissione della querela e della sua accettazione, rilevata dalla Procura Generale, ma il Collegio ha ritenuto comunque necessaria la riqualificazione/nuova decisione sull'aggravante alla luce del contrasto fra motivazione e dispositivo.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
norma che disciplina il delitto di truffa e le aggravanti previste per talune ipotesi (qui contestata la truffa pluriaggravata); la sentenza di merito aveva riconosciuto la responsabilità per truffa sulla base degli elementi acquisiti, in particolare del versamento su postepay intestata al ricorrente
art. 61, n. 5 cod. pen.
aggravante della "minorata difesa" quando l'autore abbia approfittato di circostanze di luogo note e tali da rendere più difficile la difesa della vittima; la Corte sottolinea che l'integrazione di questa aggravante richiede una motivazione concreta e puntuale: nelle truffe online l'aggravante può sussistere quando la trattativa si svolge interamente su piattaforma digitale, mentre se la trattativa prosegue tramite contatti telefonici o incontri occorre valutare concretamente l'effetto sulla capacità di difesa della vittima
istituto della remissione della querela / procedibilità a querela
la Procura Generale ha dedotto che, considerata la natura non interamente telematica della trattativa e l'accettazione della remissione della querela, il reato è estinto per remissione della querela; la sentenza di Cassazione prende atto dell'avvenuta remissione ma annulla e rinvia sul profilo dell'aggravante a causa del contrasto tra motivazione e dispositivo
Massime di principio
- Nelle truffe collegate a vendite online, l'aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5 c.p.) richiede una valutazione fattuale concreta: si integra con più facilità quando la trattativa è rimasta interamente su piattaforma digitale, ma può non integrarsi se la negoziazione è proseguita tramite contatti telefonici o incontri
- Se l'accusa prova — anche per presunzioni rilevanti (es. somme arrivate su carta intestata all'indagato) — l'elemento dell'aggravante o la responsabilità, l'imputato deve allegare e provare fatti contrari concreti; l'assenza di spiegazioni plausibili può essere valorizzata dal giudice
- Un contrasto tra motivazione e dispositivo (es.: motivazione che afferma un elemento e dispositivo che lo esclude) è insanabile e comporta l'annullamento parziale con rinvio per nuovo esame
- La remissione della querela, se rilevante per la procedibilità del reato, può determinare l'estinzione del reato e conseguenze decisive sul giudizio; tuttavia, la Corte di Cassazione può comunque disporre il rinvio se permane una questione motivazionale o di fatto da chiarire
- In sede d'appello e cassazione, le valutazioni circa l'integrazione dell'aggravante devono essere motivate con riferimento al contesto spazio-temporale e agli effetti concreti sulla capacità di difesa della vittima, evitando presunzioni assolute
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