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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12524/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per rapina aggravata, lesioni e danneggiamento, denunciando: 1) che la condanna si fonda solo sulle dichiarazioni della persona offesa senza adeguato vaglio di attendibilità; 2) che è errata la qualificazione con l'aggravante dell'uso di arma impropria; 3) che il fatto avrebbe dovuto essere derubricato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 4) che non è stata riconosciuta l'ipotesi di lieve entità alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.86/2024

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: i motivi sono risultati generici o non consentiti. Il primo motivo è stato ritenuto reiterativo delle doglianze già esaminate in appello e il giudice di secondo grado aveva adeguatamente valutato la credibilità della vittima alla luce dei riscontri documentali e di dichiarazioni testimoniali. Il secondo e il terzo motivo sono non consentiti perché non specificamente proposti in sede di appello. Il quarto motivo (riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n.86/2024 e richiesta di lieve entità) è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha valutato la complessiva gravità della condotta (sottrazione di un telefono di valore non modico, uso di cacciavite come arma impropria, lesioni e danneggiamento) e ha ritenuto che non ricorrano i presupposti per l'attenuante della lieve entità. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    commi 1 e 2 e richiamo al comma 3 per l'aggravante

    La Corte richiama la disciplina dell'art. 628 in relazione alla possibilità, alla luce della giurisprudenza costituzionale, di applicare una diminuzione della pena per il caso di lieve entità; tuttavia nel caso concreto si esclude l'attenuante per la gravità complessiva del fatto

  • Sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13/05/2024

    dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, comma 2, nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena fino a un terzo quando il fatto sia di lieve entità; in via consequenziale dichiarata l'illegittimità anche del primo comma

    La Corte di Cassazione prende atto della decisione costituzionale ma ricorda che l'attenuante della lieve entità richiede una valutazione globale del fatto; la sola invocazione della pronuncia costituzionale è insufficiente senza argomentazioni specifiche sul carattere di lieve entità

  • Cass. Sez. 6, n. 21982 del 16/05/2013 (Rv. 255674) - richiamata

    Giurisprudenza che ammette la rilevabilità d'ufficio della nullità sopravvenuta della sentenza in relazione a norme di determinazione della pena, ma ciò non implica automaticamente l'applicazione dell'attenuante quando i fatti dimostrano gravità

  • Cass. Sez. 3, n. 4595 del 27/06/2017 (Rv. 271795) - richiamata

    Ulteriore richiamo a principi sulla nullità sopravvenuta e sul trattamento dei profili di pena

  • Cass. Sez. 2, n. 4365 del 15/12/2023 (Rv. 285862) - richiamata

    Richiamo giurisprudenziale sull'ammissibilità della rilevazione d'ufficio di profili nullità relativi alla determinazione della pena

  • Cass. Sez. 2, n. 19938 del 15/05/2024 (Rv. 286432) - richiamata

    Richiama il principio che la nullità sopravvenuta relativa alla pena può essere rilevata d'ufficio in determinati casi

  • Cass. Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024 (Rv. 287350) - richiamata

    Precisazione giurisprudenziale secondo cui l'attenuante della lieve entità, anche dopo la sentenza costituzionale n.86/2024, richiede la valutazione del fatto nel suo complesso e non è configurabile quando la lievità difetta rispetto alla natura, ai mezzi, alle modalità, alle circostanze o all'entità del danno/ pericolo

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi generici o non specificamente dedotti in sede di appello sono spesso dichiarati inammissibili: è essenziale specificare e sviluppare i profili di doglianza già nel grado precedente quando si intende contestarli in cassazione
  • La mera invocazione di una sentenza della Corte costituzionale (es. riconoscimento della lieve entità) non è sufficiente; il ricorrente deve dimostrare con argomentazioni specifiche e riferimenti fattuali come il caso concreto rientri nei presupposti dell'attenuante
  • Le censure basate su apparente esclusiva affidabilità della testimonianza della parte offesa possono essere superate se il giudice di merito ha motivato il vaglio di attendibilità e vi sono riscontri documentali o testimoniali a sostegno
  • Le impugnazioni sulla qualificazione giuridica del fatto (es. contestazione di un'aggravante o richiesta di derubricazione) devono essere tempestivamente sollevate e specificate nei gradi di giudizio precedenti, altrimenti sono non consentite in cassazione
  • Anche quando una norma penale viene parzialmente dichiarata incostituzionale, il giudice di legittimità valuta se, alla luce della gravità e delle circostanze del fatto, sia comunque esclusa l'applicazione dell'attenuante: la rilevazione d'ufficio della nullità relativa alla determinazione della pena non garantisce automaticamente una diminuzione della pena per lieve entità
  • La condanna alle spese e a sanzioni accessorie (es. somma alla Cassa delle ammende) è conseguenza frequente dell'inammissibilità del ricorso; tenere conto del rischio economico quando si propone ricorso manifestamente generico

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