Sentenza del 28/10/2015 n. 21990 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - Ricorso incidentale adesivo - Ammissibilità - Condizioni - Rispetto del termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c.. - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa all'IVA per gli anni 1983 e 1984. Il contribuente ne aveva chiesto l'annullamento per decadenza dei termini di iscrizione a ruolo e notificazione previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25, nonché dalla successiva L. n. 156 del 2005. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento, ritenendo tardiva la cartella. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza sostenendo che dovesse applicarsi il termine decennale, poiché la cartella sarebbe derivata da avvisi di rettifica divenuti definitivi. L'agente della riscossione ha proposto ricorso incidentale adesivo, ma oltre il termine ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate perché il motivo era privo di autosufficienza: l'Agenzia non aveva indicato quando si fossero formati i giudicati relativi agli avvisi di rettifica, limitandosi a deduzioni generiche. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile per tardività il ricorso incidentale adesivo dell'agente della riscossione. Il ricorso incidentale adesivo, infatti, non beneficia della disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva prevista dall'art. 334 c.p.c. e deve essere proposto entro il termine ordinario, incluso il termine lungo di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il contribuente non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Art. 334 c.p.c.
consente l'impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata "ex adverso"
La norma si applica soltanto all'impugnazione incidentale in senso stretto, proposta dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o da chi sia stato chiamato a integrare il contraddittorio. Non si applica al ricorso incidentale adesivo, che resta soggetto ai termini ordinari.
Art. 327, comma 1, c.p.c.
termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.
Il ricorso incidentale adesivo deve essere proposto entro il termine lungo per impugnare la sentenza, nella versione della norma applicabile ratione temporis. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità per tardività.
Art. 331 c.p.c.
parte ... chiamata ad integrare il contraddittorio
È richiamato per individuare i soggetti legittimati a proporre l'impugnazione incidentale tardiva in senso stretto.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25
Le disposizioni sono state invocate dal contribuente per sostenere la decadenza dell'amministrazione dai termini relativi all'iscrizione a ruolo e alla notificazione della cartella.
L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5-ter, n. 1, lett. a)
La norma è stata invocata dall'Agenzia delle Entrate per sostenere l'applicazione di una diversa disciplina dei termini, collegata agli avvisi di rettifica e agli eventuali giudicati formatisi su di essi.
Art. 2946 c.c.
L'Agenzia ha richiamato la prescrizione ordinaria decennale, sostenendo che il termine dovesse decorrere da giudicati relativi agli atti presupposti. La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
Massime di principio
- Chi è già soccombente deve impugnare la sentenza entro i termini ordinari; non può attendere l'impugnazione altrui per proporre tardivamente un ricorso incidentale adesivo.
- L'impugnazione incidentale tardiva è un'eccezione limitata all'impugnazione incidentale in senso stretto, cioè a quella proposta dalla parte contro cui è diretta l'impugnazione principale o da chi sia stato chiamato a integrare il contraddittorio.
- Un ricorso incidentale che si limita ad aderire all'impugnazione principale, anche se sostiene le medesime ragioni o ragioni diverse, deve rispettare il termine lungo per impugnare previsto dall'art. 327 c.p.c.
- In Cassazione i motivi devono essere autosufficienti: chi invoca effetti derivanti da giudicati o atti precedenti deve indicare con precisione i fatti rilevanti, le date, il contenuto degli atti e il loro esito.
- La mera affermazione dell'esistenza di giudicati sugli atti presupposti non è sufficiente a dimostrare la decorrenza di un termine prescrizionale o a superare una decadenza.
- Quando l'amministrazione non documenta o non specifica la data di definizione dei giudizi relativi agli atti presupposti, il giudice può fare riferimento agli elementi certi disponibili, come gli anni d'imposta, e ritenere tardiva l'iscrizione a ruolo.
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