Sentenza n. 402/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 8 febbraio 2024 n. 179.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 8 febbraio 2024 n. 179, relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza affinché fosse eseguito il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti, priva di riferimenti alla sentenza da eseguire, all'autorità giudiziaria adita e alla specifica controversia. Il ricorrente ha sostenuto che la procura dovesse considerarsi speciale perché apposta in calce al ricorso, sebbene contenuta in un documento separato congiunto informaticamente all'atto, richiamando l'art. 83, comma 3, c.p.c. e la disciplina tecnica del processo amministrativo telematico. Ha inoltre chiesto, implicitamente, di superare il vizio mediante tali disposizioni o attraverso la rimessione in termini per errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 40 c.p.a. e, nel giudizio di ottemperanza, deve indicare puntualmente la sentenza da eseguire, con il numero e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oltre agli elementi necessari a individuare la controversia. La procura depositata era invece assolutamente generica e priva dei riferimenti essenziali. Il Collegio ha escluso l'applicabilità, tramite il rinvio esterno dell'art. 39 c.p.a., dell'art. 83, comma 3, c.p.c., poiché la disciplina del c.p.a. sulla procura speciale e sulle relative patologie è completa e non presenta lacune. La mera congiunzione informatica della procura al ricorso non può trasformare in speciale un mandato generico. Neppure l'art. 8, comma 3, del d.P.C.S. 22 maggio 2020, avente natura tecnico-regolamentare e riguardante le modalità di deposito telematico, è idoneo a colmare la mancanza del requisito sostanziale di specificità. Il vizio non è suscettibile di sanatoria o rinnovazione, poiché la procura speciale deve esistere al momento della proposizione del ricorso e il suo difetto determina inammissibilità, non una mera nullità sanabile. È stata inoltre negata la rimessione in termini per errore scusabile, non ricorrendo né obiettiva incertezza normativa né un grave impedimento di fatto. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
requisito di ammissibilità del ricorso
La procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso; nel giudizio di ottemperanza deve contenere riferimenti puntuali alla sentenza da eseguire e alla controversia.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio al codice di procedura civile opera solo in presenza di una lacuna della disciplina processuale amministrativa; non consente di applicare l'art. 83, comma 3, c.p.c. quando la disciplina della procura nel c.p.a. è completa.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini è istituto eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, non ravvisabili nel caso esaminato.
art. 83, comma 3, c.p.c.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso […].
La disposizione, riferita al processo civile, non è applicabile al processo amministrativo per supplire alla mancanza di specificità della procura, in assenza di una lacuna del c.p.a.
art. 8, comma 3, d.P.C.S. 22 maggio 2020
La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce
La disposizione disciplina esclusivamente le modalità tecnico-operative del deposito telematico e non rende speciale una procura sostanzialmente generica.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Il potere di rinnovazione previsto per le nullità sanabili non si applica al difetto di procura speciale nel processo amministrativo, poiché tale difetto determina inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo la procura speciale alle liti è requisito di ammissibilità del ricorso e deve consentire di individuare concretamente l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita.
- Nel giudizio di ottemperanza la procura speciale deve contenere un riferimento puntuale alla sentenza da eseguire, con indicazione almeno del numero della decisione e dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa.
- La procura depositata su documento informatico separato non diventa speciale per il solo fatto di essere congiunta telematicamente al ricorso o di essere considerata tecnicamente apposta in calce: la connessione documentale non supplisce alla mancanza di specificità del mandato.
- Il rinvio esterno al codice di procedura civile non consente di applicare le regole civilistiche sulla procura quando il codice del processo amministrativo disciplina compiutamente la procura speciale e le conseguenze della sua carenza.
- Il difetto originario di procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., né mediante rimessione in termini in assenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto.
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