Cassazione Civile, Ordinanza n. 40740/2021 del 20/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'IRPEG per l'anno d'imposta 2003, con cui l'Ufficio aveva recuperato un credito d'imposta ritenuto indebitamente riportato e utilizzato in compensazione. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia, ritenendo nuove le eccezioni svolte in secondo grado, perché dirette a ricostruire la pretesa fiscale in modo diverso rispetto al primo grado e anche incidendo su crediti di periodi d'imposta precedenti già definiti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che le questioni introdotte in appello non erano nuove ma servivano solo a quantificare correttamente il credito d'imposta maturato nel 2003; (2) violazione degli artt. 36-bis e 43 d.P.R. 600/1973, sostenendo che i crediti indicati nelle dichiarazioni dei periodi precedenti non si consolidano per il solo decorso del termine di controllo e, quindi, potevano essere ancora contestati.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili. Pur richiamando il principio secondo cui, in tema di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, è legittimo il recupero della maggiore imposta senza avviso di accertamento quando il controllo sia meramente cartolare, la Corte ha rilevato che il ricorso non era autosufficiente: non consentiva di verificare il contenuto preciso della cartella di pagamento né la congruenza tra le difese svolte in appello e la pretesa originaria. Per tale ragione non è stato possibile stabilire se le deduzioni dell'Ufficio integrassero o meno una domanda nuova. Il ricorso è stato quindi dichiarato complessivamente inammissibile; nessuna statuizione sulle spese, poiché la contribuente è rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Vieta nel processo tributario di proporre domande ed eccezioni nuove in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è privo di autosufficienza.
art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Consente il controllo automatizzato e, in presenza di verifica meramente cartolare, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta senza avviso di accertamento; la Corte richiama il principio ma non lo applica per carenza di autosufficienza del ricorso.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Richiamato dall'Agenzia per sostenere che i crediti esposti in anni precedenti restano contestabili e non si consolidano per il solo decorso del termine di liquidazione.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Parametro del motivo di ricorso per nullità processuale/violazione di norme processuali.
artt. 375 e 380 bis 1 cod. proc. civ.
Richiamati per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la deduzione in appello di fatti o argomenti è inammissibile se altera la pretesa originaria o introduce una ricostruzione nuova della domanda rispetto a quella delineata nell'atto impugnato.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il controllo di legittimità non può compiersi se il ricorrente non consente di verificare, dal contenuto degli atti rilevanti, la corrispondenza tra le censure e la decisione impugnata.
- In tema di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, il recupero della maggiore imposta è legittimo quando l'errore emerga da un riscontro meramente cartolare tra dati dichiarati e risultanze obiettive, senza necessità di avviso di accertamento; resta però necessario che dagli atti sia verificabile la base concreta della pretesa.
- Il richiamo a crediti o periodi d'imposta precedenti non è di per sé decisivo: occorre verificare se esso serva solo alla quantificazione del credito corrente oppure introduca una diversa contestazione sostanziale della pretesa fiscale.
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