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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06155/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 2, quarto comma, e 640 c.p.). Sostiene che, alla luce della legge n. 90/2024 (art. 16) che ha introdotto il comma 2-ter dell'art. 640 c.p. per la truffa commessa a distanza tramite strumenti informatici/telematici e ha previsto per tale ipotesi la procedibilità a querela, la remissione di querela del 11/02/2021 avrebbe dovuto estinguere il reato. La Corte territoriale, confermando la condanna, aveva ritenuto applicabile l'aggravante "minorata difesa" comune ex art. 61, comma 1, n. 5 c.p., con conseguente procedibilità d'ufficio, e quindi aveva respinto la richiesta di estinzione formulata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la legge n. 90/2024 abbia enucleato una specifica ipotesi di minorata difesa (comma 2-ter art. 640 c.p.) per le truffe commesse a distanza tramite mezzi informatici e abbia disposto per tale fattispecie la procedibilità a querela, mentre l'aggravante "comune" di cui all'art. 61, n. 5 conserva il regime di procedibilità d'ufficio. Ne consegue che, essendo favorevole all'imputato la nuova disciplina, questa rientra nell'ambito applicativo dell'art. 2, comma 4 c.p. e doveva essere applicata dai giudici di merito. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge n. 90 del 28 giugno 2024, art. 16

    ha introdotto il comma 2-ter nell'art. 640 c.p. per l'ipotesi di "fatto commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l'altrui individuazione" e ha modificato il quarto comma disponendo la procedibilità a querela per tale ipotesi

    Il legislatore ha creato una fattispecie di aggravante autonoma per la truffa telematica e ha riservato per essa la procedibilità a querela; questa novazione beneficia l'imputato e deve essere applicata se più favorevole (art. 2, comma 4 c.p.)

  • Art. 640 cod. pen.

    secondo comma, ora comprensivo del n. 2-ter; quarto comma relativo alla procedibilità

    Contiene la fattispecie di truffa e le aggravanti; dalla novella emerge che la truffa commessa "a distanza" tramite strumenti informatici integra il nuovo n. 2-ter e, per tale ipotesi, la procedibilità diviene a querela

  • Art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen.

    Aggravante "minorata difesa" di carattere generale; rimane applicabile come aggravante comune e conserva, per le sue ipotesi ordinarie, il regime di procedibilità d'ufficio

  • Art. 2, quarto comma, cod. pen.

    Principio secondo cui si applica la legge più favorevole all'imputato; la modifica che rende la procedibilità a querela per la truffa telematica rientra in questo ambito e deve trovare applicazione anche nei procedimenti pendenti

  • Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente alla corte di condannare all'imputato al pagamento delle spese processuali in caso di annullamento senza rinvio dovuto a estinzione del reato

Massime di principio

  • Quando una novella legislativa introduce una fattispecie specifica di aggravante che modifica il regime di procedibilità (ad esempio rendendo procedibile a querela ciò che prima era procedibile d'ufficio), la nuova disciplina più favorevole deve essere applicata ai procedimenti pendenti ai sensi dell'art. 2, comma 4 c.p.
  • Nelle ipotesi di truffa commessa a distanza tramite strumenti informatici/telematici occorre verificare se i fatti contestati rientrano nella fattispecie autonoma (n. 2-ter art. 640 c.p.) o nella più generale aggravante di cui all'art. 61, n. 5; la qualificazione influisce sul regime di procedibilità (querela vs d'ufficio).
  • Se la fattispecie applicabile in base alla norma più favorevole risulta procedibile a querela e la querela era stata rimessa, il reato si estingue e la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
  • I giudici di merito devono motivare specificamente perché ritengono applicabile l'aggravante "comune" piuttosto che la fattispecie specifica introdotta dalla novella, soprattutto quando la contestazione descrive modalità telematiche riconducibili al n. 2-ter.
  • L'intervento normativo che enuclea ipotesi specifiche dalla nozione più ampia di "minorata difesa" non elimina l'aggravante comune, ma ne delimita l'ambito: la qualificazione corretta degli elementi fattuali decide la procedibilità del reato.
  • Anche se la remissione della querela risale temporalmente prima della novella, il giudice deve comunque applicare la disciplina successiva se questa è più favorevole per l'imputato.

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