Cassazione Penale, Sentenza n. 06155/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 2, quarto comma, e 640 c.p.). Sostiene che, alla luce della legge n. 90/2024 (art. 16) che ha introdotto il comma 2-ter dell'art. 640 c.p. per la truffa commessa a distanza tramite strumenti informatici/telematici e ha previsto per tale ipotesi la procedibilità a querela, la remissione di querela del 11/02/2021 avrebbe dovuto estinguere il reato. La Corte territoriale, confermando la condanna, aveva ritenuto applicabile l'aggravante "minorata difesa" comune ex art. 61, comma 1, n. 5 c.p., con conseguente procedibilità d'ufficio, e quindi aveva respinto la richiesta di estinzione formulata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la legge n. 90/2024 abbia enucleato una specifica ipotesi di minorata difesa (comma 2-ter art. 640 c.p.) per le truffe commesse a distanza tramite mezzi informatici e abbia disposto per tale fattispecie la procedibilità a querela, mentre l'aggravante "comune" di cui all'art. 61, n. 5 conserva il regime di procedibilità d'ufficio. Ne consegue che, essendo favorevole all'imputato la nuova disciplina, questa rientra nell'ambito applicativo dell'art. 2, comma 4 c.p. e doveva essere applicata dai giudici di merito. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
Legge n. 90 del 28 giugno 2024, art. 16
ha introdotto il comma 2-ter nell'art. 640 c.p. per l'ipotesi di "fatto commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l'altrui individuazione" e ha modificato il quarto comma disponendo la procedibilità a querela per tale ipotesi
Il legislatore ha creato una fattispecie di aggravante autonoma per la truffa telematica e ha riservato per essa la procedibilità a querela; questa novazione beneficia l'imputato e deve essere applicata se più favorevole (art. 2, comma 4 c.p.)
Art. 640 cod. pen.
secondo comma, ora comprensivo del n. 2-ter; quarto comma relativo alla procedibilità
Contiene la fattispecie di truffa e le aggravanti; dalla novella emerge che la truffa commessa "a distanza" tramite strumenti informatici integra il nuovo n. 2-ter e, per tale ipotesi, la procedibilità diviene a querela
Art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen.
Aggravante "minorata difesa" di carattere generale; rimane applicabile come aggravante comune e conserva, per le sue ipotesi ordinarie, il regime di procedibilità d'ufficio
Art. 2, quarto comma, cod. pen.
Principio secondo cui si applica la legge più favorevole all'imputato; la modifica che rende la procedibilità a querela per la truffa telematica rientra in questo ambito e deve trovare applicazione anche nei procedimenti pendenti
Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Consente alla corte di condannare all'imputato al pagamento delle spese processuali in caso di annullamento senza rinvio dovuto a estinzione del reato
Massime di principio
- Quando una novella legislativa introduce una fattispecie specifica di aggravante che modifica il regime di procedibilità (ad esempio rendendo procedibile a querela ciò che prima era procedibile d'ufficio), la nuova disciplina più favorevole deve essere applicata ai procedimenti pendenti ai sensi dell'art. 2, comma 4 c.p.
- Nelle ipotesi di truffa commessa a distanza tramite strumenti informatici/telematici occorre verificare se i fatti contestati rientrano nella fattispecie autonoma (n. 2-ter art. 640 c.p.) o nella più generale aggravante di cui all'art. 61, n. 5; la qualificazione influisce sul regime di procedibilità (querela vs d'ufficio).
- Se la fattispecie applicabile in base alla norma più favorevole risulta procedibile a querela e la querela era stata rimessa, il reato si estingue e la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
- I giudici di merito devono motivare specificamente perché ritengono applicabile l'aggravante "comune" piuttosto che la fattispecie specifica introdotta dalla novella, soprattutto quando la contestazione descrive modalità telematiche riconducibili al n. 2-ter.
- L'intervento normativo che enuclea ipotesi specifiche dalla nozione più ampia di "minorata difesa" non elimina l'aggravante comune, ma ne delimita l'ambito: la qualificazione corretta degli elementi fattuali decide la procedibilità del reato.
- Anche se la remissione della querela risale temporalmente prima della novella, il giudice deve comunque applicare la disciplina successiva se questa è più favorevole per l'imputato.
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