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Sentenza

Sentenza n. 3884/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza della sentenza n. 734/2024 emessa e pubblicata in data 9 luglio 2024 dal Tribunale di Benevento, Giudice del Lavoro, notificata in data 17 luglio 2024, passata in giudicato in data 9 gennaio 2025;

Giustizia amministrativa202600108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 734/2024 del Tribunale di Benevento, passata in giudicato il 9 gennaio 2025, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l’anno scolastico 2024/2025, mediante emissione del relativo buono elettronico dell’importo di 500 euro, oltre agli interessi. L’Amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita chiedendo il rigetto, senza tuttavia dimostrare l’avvenuta esecuzione. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero è stato ordinato a dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, corrispondendo alla ricorrente quanto dovuto. Per l’ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro ulteriori 60 giorni e con oneri a carico dell’Amministrazione. È stata inoltre applicata una penalità di mora, parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e destinata a cessare con l’insediamento del commissario ad acta o con l’adempimento, se anteriore. Il compenso eventuale del commissario è stato fissato in 500 euro, a carico del Ministero. Le spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori e contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare, quando ne ricorrono i presupposti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; nel caso concreto è stata parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta e decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, unitamente al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, cui il titolo giudiziale esecutivo faceva rinvio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle pubbliche amministrazioni, affinché il giudice possa ordinare all’amministrazione l’adempimento integrale entro un termine prefissato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può designare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento a una specifica istanza della parte e ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente gli oneri dell’attività commissariale.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione coercitiva e sollecitatoria, non risarcitoria; pertanto decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del commissario ad acta o con l’adempimento, se anteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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