Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23102/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha contestato il classamento di quattro capannoni, originariamente dichiarati in categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) e riqualificati in categoria D/1 (opifici), con riflessi sul trattamento fiscale collegato al reddito da attività agricola. Il contribuente ha impugnato l'atto e sia la CTP sia la CTR hanno accolto la sua tesi. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e all'art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ricostruito e valutato i fatti relativi alla legittimità dell'avviso; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2135 c.c. e 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993 conv. in l. n. 133/1994, lamentando che la CTR avesse valorizzato in modo erroneo immagini fotografiche, rilievi di sopralluogo e il rapporto tra produttività agricola e produzione di energia elettrica. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto, in realtà, a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione come violazione di legge; ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione, rilevando che la CTR aveva annullato l'accertamento sulla base di circostanze sopravvenute rispetto alla data dell'accertamento stesso, quando invece la verifica andava compiuta con riferimento alla situazione esistente alla data del sopralluogo/accertamento. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia, anche per le spese, affinché riesamini se i capannoni fossero effettivamente destinati all'attività agricola.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso; ha accolto il secondo motivo solo per quanto di ragione, censurando l'errore della CTR nell'aver fondato l'annullamento dell'avviso su condizioni verificatesi in un momento successivo rispetto alla data dell'accertamento. La sentenza impugnata è stata cassata sul punto e la causa rinviata alla CTR Sicilia in diversa composizione o comunque per nuovo esame, anche sulle spese, affinché verifichi se i capannoni fossero realmente destinati all'attività agricola alla data rilevante.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia non era configurabile perché non risultava alcuna effettiva omissione decisionale del giudice di merito.

  • art. 113 c.p.c.

    La dedotta violazione è stata ritenuta non comprensibile e comunque inconferente rispetto alle critiche mosse alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è denunciabile in cassazione solo se il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non quando si contesti il diverso peso attribuito alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice disattende il principio della libera valutazione della prova o una diversa previsione legale, non se si contesta il prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per censurare la mera rivalutazione del fatto storico o del materiale istruttorio, che attiene al merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non risultavano integrati i presupposti minimi del vizio motivazionale per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale norma sul ricorso per cassazione nel processo tributario, senza incidere sul principio secondo cui non è consentita la rivalutazione del merito.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 4

    In presenza di 'doppia conforme' non è consentita la censura motivazionale nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 2729 c.c.

    La CTR aveva fondato il proprio ragionamento su un apprezzamento presuntivo degli indici fattuali; la Cassazione non ha ritenuto tali indici manifestamente privi di capacità rappresentativa, ma ha censurato l'uso di dati temporalmente sopravvenuti.

  • art. 2135 c.c.

    Richiamato per la nozione di attività agricola, rilevante ai fini del corretto classamento del bene.

  • art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993 conv. in l. n. 133/1994

    Norma richiamata in relazione al regime catastale dei fabbricati rurali e alla verifica del requisito della destinazione agricola.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale e per la proposta del relatore.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove in una dedotta violazione di legge: quando si contesta il significato probatorio degli elementi acquisiti, il motivo è inammissibile se non si denuncia un vero errore di sussunzione o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi rigorose: l'art. 115 c.p.c. è violato se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, mentre l'art. 116 c.p.c. è violato solo se il giudice nega il principio di libera valutazione o attribuisce efficacia legale a prove che non l'hanno; non basta lamentare che il giudice abbia scelto una lettura delle prove diversa da quella prospettata dalla parte.
  • Quando l'accertamento amministrativo o fiscale fotografa una situazione a una certa data, la legittimità dell'atto va valutata con riferimento a quella data: non può essere annullato sulla base di circostanze o condizioni sopravvenute successivamente.
  • Nel giudizio tributario, anche in presenza di una valutazione presuntiva del materiale istruttorio, il giudice deve ancorare la decisione a elementi pertinenti temporalmente e logicamente alla pretesa contestata; l'uso di dati successivi all'atto impugnato non è idoneo, da solo, a dimostrare l'illegittimità dell'accertamento riferito a un momento precedente.
  • In caso di 'doppia conforme', la censura in cassazione sulla motivazione incontra ulteriori limiti, non potendo la parte ottenere una nuova rivalutazione del merito sotto il profilo del vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.