Cassazione Penale, Sentenza n. 11077/2022 del 28/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 02/07/2021, aveva ridotto il sequestro preventivo diretto e per equivalente disposto in data 10/06/2021 portandolo al valore di euro 279.080,21. Il Pubblico Ministero ha impugnato sostenendo che il profitto del reato previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 non è rappresentato dall'ammontare del debito tributario iscritto a ruolo, ma dal valore del patrimonio effettivamente sottratto alla garanzia dell'esazione (in concreto il valore dei beni aziendali oggetto di cessione fraudolenta, stimato in euro 388.621,45). Secondo il ricorrente il Tribunale aveva errato nel computo del “profitto” facendo coincidere quest'ultimo con la sola parte concretamente sottratta alla pretesa tributaria (il credito iscritto a ruolo) anziché con il patrimonio sottratto alla garanzia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendo fondato il motivo. La Corte ha affermato il principio secondo cui il profitto del delitto ex art. 11 d.lgs. n. 74/2000 coincide con il patrimonio sottratto alla garanzia dell'esazione (ossia il valore dei beni oggetto di atti simulati o fraudolenti) e non con il solo debito tributario evaso. Alla luce di ciò la decisione impugnata, che aveva quantificato il profitto nella sola somma iscritta a ruolo, è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Treviso per nuovo esame conformemente al principio affermato.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11
Il profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte va identificato con la somma di denaro o l'attività patrimoniale sottratta alla garanzia dell'esazione (valore dei beni oggetto di atti simulati o fraudolenti), non con il mero ammontare del debito tributario evaso
codice di procedura penale, art. 324
Norma processuale richiamata per il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impugnata
Massime di principio
- Per i delitti di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000) il valore suscettibile di sequestro preventivo va valutato sul patrimonio sottratto alla garanzia dell'Erario (valore dei beni coinvolti nella cessione simulata o negli atti fraudolenti), non sul solo ammontare del debito tributario iscritto a ruolo
- In sede di quantificazione del profitto rilevano le stime del valore dei beni oggettivamente idonei a garantire l'esazione; eventuali somme già recuperate dal Fisco o versamenti effettuati dall'imputato devono essere computati e, se del caso, decurtati dal valore complessivo del patrimonio considerato
- Il reato è di pericolo: la configurabilità e la rilevanza del profitto non dipendono esclusivamente dall'effettivo recupero del credito tributario, ma dalla simulazione o frode che abbia sottratto ex ante la garanzia patrimoniale
- Per il giudice del riesame e per il giudice del merito è obbligatorio motivare la scelta del criterio di quantificazione del profitto (segnatamente valorizzando la correlazione tra beni ceduti/occultati e la garanzia erariale)
- Per l'accusa è utile documentare con perizie e valutazioni il valore dei beni trasferiti e il nesso con la pretesa tributaria; per la difesa è strategico dimostrare l'assenza di collegamento tra i beni e la garanzia fiscale, la sopravvenienza di pagamenti o la sopravvalutazione degli stessi
- In contestazioni analoghe il provvedimento cautelare può essere riformato in sede di riesame o impugnato in Cassazione ove sia stata adottata una quantificazione del profitto non conforme al principio per cui si tiene conto del patrimonio sottratto alla garanzia e non del solo debito tributario
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