Cassazione Penale, Sentenza n. 2109/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che confermava la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per i reati di traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 e art. 73 d.P.R. 309/1990). I motivi dedotti: (i) insussistenza del reato associativo e vizio di motivazione nella valutazione della gravità indiziaria e nel ruolo di "organizzatore" attribuito a Nalin; (ii) violazione di legge per mancata qualificazione della fattispecie ai sensi del sesto comma dell'art. 74 (associazione di lieve entità); (iii) vizio di motivazione circa l'utilizzabilità e l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Riccardo Agostino; (iv) omissione di motivazione sulla possibile riqualificazione di alcuni episodi (capi 7, 16, 20) come fatti di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5; (v) mancata motivazione sulla persistenza del pericolo e attualità della recidiva; (vi) vizio di motivazione in relazione al capo 19 (presunta cessione di 100 g di cocaina).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente consistessero in contestazioni di merito o ricostruzioni alternative delle evidenze investigative non consentite in questa sede. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che aveva ricostruito un quadro indiziario complessivo fondato su captazioni, sequestri, osservazioni di PG e riscontri (anche dalle annotazioni sequestrate), nonché sulle dichiarazioni dei collaboratori come riscontro ulteriore. È stata ritenuta congrua la valutazione sulla esistenza di un'organizzazione con flussi continuativi di stupefacente, il ruolo di Nalin come collettore/organizzatore (anche per l'uso e la gestione di utenze "dedicate" e per l'assistenza ai sodali detenuti) e la decisione di non ricondurre i fatti alla fattispecie "di lieve entità". Sono state inoltre confermate le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione) e la valutazione dell'episodio relativo al capo 19. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento, in via equitativa, di 3.000 euro alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), incluso il sesto comma
La Corte ha applicato i criteri interpretativi della giurisprudenza secondo cui la qualificazione come "associazione di lieve entità" (sesto comma) presuppone che il gruppo sia costituito esclusivamente per commettere cessioni di lieve entità e che abbia potenzialità materiali e strutturali incompatibili con reati di maggiore gravità. Nel caso concreto il Tribunale ha correttamente escluso tale inquadramento sulla base della capacità di approvvigionamento e di rifornire una platea continuativa di consumatori nonché della modalità organizzativa.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
art. 73, comma 5 (fatti di lieve entità)
La Corte ha richiamato che la qualificazione di "piccolo spaccio" richiede una valutazione complessiva degli elementi e che non è sufficiente il mero dato ponderale dei singoli sequestri; il Tribunale ha valutato l'attività complessiva e la capacità di smercio quotidiana per escludere la lieve entità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
sintesi dei motivi conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att.
Norma procedurale richiamata per la sintesi del ricorso; applicata per la regolarità formale della esposizione dei motivi.
art. 616 cod. proc. pen.
condanna alle spese e disposizione sulla somma da versare alla Cassa delle ammende
Consente la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e la determinazione, in via equitativa, della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma disporre il pagamento di 3.000 euro.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)
es. Sez. 1, n. 8863/2020; Sez. 3, n. 11313/2022; Sez. 6, n. 1642/2019; Sez. 6, n. 49921/2018; Sez. 4, n. 53568/2017; Sez. 6, n. 45061/2022
La Corte ha fatto riferimento a precedenti interpretazioni secondo cui: non è consentito parcellizzare l'insieme indiziario; l'accertamento della lieve entità richiede valutazione genetica e potenzialità operative del sodalizio; la prognosi di pericolosità va riferita alla professionalità criminale e al grado di inserimento nei circuiti delittuosi.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina liberamente le ricostruzioni fattuali o le valutazioni probatorie svolte dal giudice del merito: i rilievi che mirano a una diversa valutazione degli indizi sono spesso inammissibili in sede di legittimità.
- Per configurare un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti si valuta il quadro complessivo (flussi di stupefacente, continuità dell'attività, ruoli organizzativi, capacità di approvvigionamento), non solo i singoli sequestri o le quantità isolate.
- La qualificazione come "associazione di lieve entità" richiede che il gruppo sia stato costituito esclusivamente per commettere cessioni di lieve entità e che non abbia strutture e capacità operative idonee a reati di maggiore gravità; la valutazione è complessiva e prognostica.
- Le intercettazioni, i sequestri, le osservazioni di PG e le dichiarazioni di collaboratori, se raccordate e corroborate tra loro, possono costituire un valido complesso indiziario per la gravità indiziaria.
- Le censure difensive sulla attendibilità di collaboratori (o su singoli riscontri) devono essere specifiche e dimostrare errori di diritto o carenze logiche evidenti; mera ripetizione di censure di merito è inefficace in Cassazione.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari si considera anche la professionalità criminale e il grado di inserimento nei circuiti illeciti: il tempo trascorso dall'ultimo episodio non esclude per sé la possibilità di persistente pericolosità.
- Per contestare la misura cautelare con efficacia in sede di legittimità è necessario indicare vizi di diritto, errori di motivazione macroscopici o omessa valutazione di elementi rilevanti, non una diversa interpretazione delle prove.
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