Cassazione Penale, Sentenza n. 7542/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che la Corte di appello, pur accogliendo l'appello relativo all'esclusione dell'aumento di pena per continuazione, ha poi fissato la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado, determinando così un esito complessivamente peggiorativo in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato; ha richiamato il principio che il divieto di reformatio in peius nell'appello proposto dal solo imputato riguarda non solo l'entità complessiva della pena ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (compresa la pena base). Per questo motivo ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in mesi sei e giorni venti di reclusione (tenendo conto della pena base, dell'aumento per recidiva e della diminuzione per il rito abbreviato) con la conseguente misura della multa indicata in motivazione (euro 3.333,00 nella ricostruzione operata dalla Corte).
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Riconosciuto come ipotesi autonoma di reato con pena unica e indifferenziata rispetto alla tipologia di stupefacente; rilevante per la determinazione della pena base nel caso concreto.
art. 597 cod. proc. pen.
Applicato per affermare il divieto di reformatio in peius nell'appello proposto dal solo imputato; il divieto riguarda non solo la pena complessiva ma anche tutti gli elementi autonomi del calcolo della pena (compresa la pena base).
art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
Usato come titolo abilitante per l'annullamento senza rinvio e la rideterminazione della pena da parte della Cassazione nei limiti indicati.
Massime di principio
- Se l'appello è proposto dal solo imputato, il giudice di appello non può aumentare alcun elemento autonomo della pena (compresa la pena base), nemmeno se elimina una circostanza aggravante o un reato in continuazione.
- La violazione del divieto di reformatio in peius comporta, a giudizio della Cassazione, l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e, se possibile, la rideterminazione della pena senza rinvio.
- Nella verifica della compatibilità delle decisioni di merito con il divieto di reformatio in peius occorre confrontare non solo la pena complessiva ma tutti i singoli parametri usati per il calcolo (pena base, aumenti per recidiva o continuazione, diminuzioni per riti o attenuanti).
- Quando la corte d'appello accoglie un motivo dell'imputato che riduce o elimina un'aggravante, deve partire dalla pena base già fissata in primo grado e non può introdurne una superiore, pena la violazione del divieto.
- In situazioni analoghe controllare sempre: (a) chi ha proposto l'appello; (b) quali elementi della pena sono stati modificati; (c) se la modifica ha prodotto in concreto un peggioramento per l'imputato; in caso di peggioramento è legittimo ricorrere per cassazione per violazione dell'art. 597 c.p.p.
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