Cassazione Penale, Ordinanza n. 28284/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato e la recidiva restano ferme, essendo stata confermata nel resto la sentenza di appello, che aveva solo riformato in melius il trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che, pur riducendo il trattamento sanzionatorio rispetto al primo grado, ha confermato la condanna per furto aggravato e la recidiva contestata. Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata esclusione della recidiva e l'eccessività della pena. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico e indeterminato: non specifica quali elementi fattuali o giuridici fondino la censura, non si confronta puntualmente con la motivazione della decisione impugnata e non consente un effettivo esercizio del sindacato di legittimità. Viene inoltre ritenuto che la motivazione di merito non presenti vizi riconducibili al difetto motivazionale denunciato, poiché la Corte territoriale ha valorizzato la personalità dell'imputato e il certificato penale per ritenere non escludibile la recidiva.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Indica il reato base di furto oggetto di condanna confermata in appello.
art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
Richiamato come circostanza aggravante del furto, confermata nella decisione di merito.
art. 99, comma 4, c.p.
Richiamato per la recidiva contestata, che la Corte di appello ha ritenuto non escludibile alla luce della personalità dell'imputato e del certificato penale.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte richiama la norma per affermare l'inammissibilità del motivo di ricorso perché generico e privo dei requisiti di specificità.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
È richiamata per escludere che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da vizio motivazionale rilevante in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: se è formulato in modo generico o indeterminato, senza indicare gli elementi posti a base della censura e senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata, il ricorso è inammissibile.
- La censura sulla recidiva non può risolversi in un'affermazione apodittica di esclusione o di eccessività della pena: occorre indicare in modo concreto perché i criteri valorizzati dal giudice di merito sarebbero erronei o illogici.
- La motivazione con cui il giudice di merito conferma la recidiva è immune da vizio rilevante quando dia conto, anche sinteticamente, della personalità dell'imputato e dei precedenti desumibili dal certificato penale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, restano ferme le statuizioni di merito non investite da una valida critica e il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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