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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-44/25

Order of the Court of 1 October 2025. — Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-44/25 P

Giurisprudenza europea62025CO0044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha respinto la richiesta di ammettere l’appello di Boehringer Ingelheim contro la sentenza del Tribunale in una controversia sul marchio dell’Unione relativo alla forma di un inalatore. Ha ritenuto che i motivi dedotti mirassero in larga misura a contestare valutazioni di fatto e di prova, oppure non dimostrassero in modo concreto l’esistenza di una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’appello non è stato autorizzato a proseguire e la ricorrente ha sopportato le proprie spese.

Impugnazione in materia di marchio dell’Unione europea dichiarata non ricevibile al vaglio preliminare perché non solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se l’appello contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio dell’Unione europea contenesse una o più questioni giuridiche "significative" ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia, in particolare sulla corretta interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94 e sul preteso difetto di motivazione del Tribunale, tali da giustificare l’ammissione dell’appello a procedere.

Principio di diritto

L’appello non è ammesso a procedere se il ricorrente non dimostra, con indicazioni precise e concrete, che i motivi dedotti sollevano una questione effettivamente significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Mere contestazioni della valutazione dei fatti o delle prove, asserite divergenze con la giurisprudenza, o richiami generici alla portata sistemica della questione non bastano; parimenti, un preteso vizio di motivazione del Tribunale, specie quando fondato su critiche alla valutazione probatoria, non soddisfa di per sé il criterio di selezione dell’articolo 58 bis dello Statuto.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a, paragrafo 1, del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b, paragrafi 1 e 3, del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b, paragrafo 4, del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 40/94
  • Articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto ii), della direttiva (UE) 2015/2436

Impugnazione sul marchio dell’Unione europea e filtro di ammissibilità

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO relativa a una domanda di dichiarazione di nullità di un marchio registrato, concernente la forma di un inalatore. La Corte interviene nella fase preliminare prevista dall’articolo 58 bis dello Statuto, ossia il vaglio sulla possibilità di far procedere l’appello.

Contesto processuale

Il Tribunale aveva confermato la decisione amministrativa dell’EUIPO. Contro tale sentenza la società titolare del marchio ha proposto appello alla Corte di giustizia, accompagnandolo dalla richiesta obbligatoria di autorizzazione a procedere ai sensi degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura.

Motivi dedotti dalla ricorrente

La ricorrente sosteneva che tre motivi di appello sollevassero questioni significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione:

  • il primo motivo denunciava la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94, con riferimento all’individuazione delle caratteristiche essenziali del segno, al rilievo delle forme convessa del marchio, alla rilevanza dei brevetti nel file amministrativo e alla nozione di "major arbitrary element";
  • il secondo motivo denunciava la deformazione del contenuto dei brevetti da parte del Tribunale;
  • il terzo motivo denunciava una motivazione insufficiente o incoerente, in collegamento con l’articolo 94 del regolamento 2017/1001.

Normativa e giurisprudenza richiamate

La Corte richiama, innanzitutto, il quadro procedurale costituito dall’articolo 58 bis dello Statuto e dagli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, sottolineando che spetta al ricorrente dimostrare in modo preciso la significatività della questione. Richiama inoltre la propria giurisprudenza recente, in particolare:

  • l’ordinanza Eurosemillas v CPVO, C‑774/24 P, sulla necessità di un’esposizione chiara e dettagliata;
  • l’ordinanza Butzkies-Schiemann v EUIPO, C‑46/25 P, sul fatto che il numero potenziale di casi interessati non basta;
  • l’ordinanza Puma v EUIPO, C‑345/23 P, sulla necessità di indicare con precisione la norma violata e l’errore di diritto;
  • l’ordinanza Wyrębski v QC e a., C‑689/23 P, sulla non idoneità delle contestazioni di fatto;
  • l’ordinanza VDS Czmyr Kowalik v EUIPO, C‑439/24 P, sulla non sufficienza del richiamo generico a una lacuna giurisprudenziale;
  • l’ordinanza Converso v Verla-Pharm Arzneimittel e EUIPO, C‑444/24 P, sul carattere insufficiente di censure puramente fattuali o generiche.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che il meccanismo dell’articolo 58 bis mira a limitare il controllo ai soli motivi che presentano una reale rilevanza sistemica per il diritto dell’Unione. Per questo, il ricorrente deve spiegare non solo quale sia la questione di diritto, ma anche perché essa sarebbe significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Quanto ai primi due segmenti del primo motivo, la Corte osserva che non basta affermare che la questione potrebbe interessare molti casi o che la Corte dovrebbe chiarire la propria giurisprudenza. La ricorrente non ha spiegato con precisione sufficiente in che modo le asserite divergenze con la giurisprudenza del Tribunale e della Corte sarebbero idonee a soddisfare il criterio di significatività.

Sul terzo segmento del primo motivo, relativo al ruolo dei brevetti, la Corte rileva che la ricorrente mira in sostanza a rimettere in discussione valutazioni fattuali compiute dal Tribunale sulla base degli elementi di prova del fascicolo. Una simile censura non è, di per sé, idonea a dimostrare una questione significativa ai sensi dell’articolo 58 bis.

Sul quarto segmento del primo motivo, la Corte osserva che anche la critica alla nozione di "major arbitrary element" tende in realtà a contestare l’apprezzamento fattuale del Tribunale circa l’assenza, nel caso concreto, di un elemento arbitrario significativo. Anche questa censura non basta a superare il filtro.

Quanto al secondo motivo, la pretesa distorsione dei brevetti è qualificata come contestazione delle valutazioni di fatto e di prova. Tali censure, anche se eventualmente fondate, non sono normalmente idonee a dimostrare la significatività sistemica richiesta.

Quanto al terzo motivo, la Corte precisa che l’articolo 94 del regolamento 2017/1001 impone l’obbligo di motivazione all’EUIPO, non al Tribunale. In ogni caso, anche una censura per difetto di motivazione deve essere accompagnata dalla dimostrazione concreta della sua rilevanza sistemica, cosa che la ricorrente non ha fatto. Inoltre, la critica relativa alla mancata considerazione di una perizia torna ancora una volta a sollecitare un riesame di fatto.

Decisione e spese

La Corte conclude che la richiesta non è idonea a dimostrare l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. L’appello non è quindi autorizzato a procedere. Poiché la decisione interviene prima della notificazione alle altre parti, la ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese.

Principio affermato

Ai fini dell’ammissione dell’appello ex articolo 58 bis dello Statuto, non bastano censure di merito, contestazioni della valutazione delle prove o affermazioni generiche sulla portata generale della questione; occorre una dimostrazione puntuale e concreta della sua rilevanza sistemica per il diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeainvalidità del marchiomotivi assoluti di esclusioneprocedimento di appello dinanzi alla corte di giustiziafiltri di ammissibilità dell’impugnazione

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