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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35173/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il ricorrente impugnava l’ordinanza del 27 maggio 2026 del Tribunale di Sorveglianza di Catania, che aveva dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, il quale si era dichiarato incompetente a decidere sull’istanza di liberazione anticipata perché mancava il certificato relativo allo stato di esecuzione. Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., deduceva la violazione degli artt. 54 ord. pen. e 661 c.p.p., carenza di motivazione e contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Rappresentava di essere stato condannato dalla Corte di appello di Catania, con sentenza del 7 ottobre 2025 irrevocabile il 7 novembre 2025, a due anni, due mesi e venti giorni di reclusione, oltre a 8.000 euro di multa; riferiva di avere sofferto custodia cautelare in carcere dall’8 settembre al 25 ottobre 2023 e arresti domiciliari dal 25 ottobre 2023 al 23 aprile 2025, con presofferto complessivo computato in 593 giorni. La Corte d’appello aveva sostituito la pena detentiva con 434 ore di lavoro di pubblica utilità, da svolgersi presso il Settore Servizi Cimiteriali del Comune di Patagonia, secondo le modalità indicate nel programma dell’UEPE. Il ricorrente sosteneva che l’assenza dell’ordine di esecuzione derivasse proprio dall’ammissione alla pena sostitutiva e dal computo del presofferto già effettuato dalla Corte d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza per nuovo esame. Ha affermato che al condannato ammesso ai lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata e che la relativa decisione rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva già sostituito la pena detentiva e determinato puntualmente il presofferto; pertanto, l’assenza del certificato sullo stato di detenzione non era decisiva. Il Tribunale di sorveglianza aveva invece fondato la propria decisione sull’erroneo presupposto che fosse necessaria l’emissione dell’ordine di esecuzione della pena. Il testo non riferisce statuizioni sulle spese o su altre sanzioni accessorie.

Norme richiamate

  • art. 54 ord. pen.

    In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza.

    La liberazione anticipata è concedibile anche a chi sta eseguendo la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; la decisione compete funzionalmente al magistrato di sorveglianza.

  • art. 661, comma 1-bis, c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 661, comma 1 bis, cod. proc. pen., infatti, "l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

    L’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena; nel caso esaminato il presofferto era già stato computato dalla Corte d’appello, sicché non era necessario fondare la decisione sull’emissione di un distinto ordine di esecuzione della pena detentiva.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    Avverso l'indicata decisione ricorre per cassazione l'interessato, con atto a firma dell'Avv. Vincenza Pirracchio, denunciando, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 54 Ord. pen. e 661 cod. proc. pen., la carenza di motivazione e il contrasto con i precedenti della giurisprudenza di legittimità.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del motivo di ricorso per violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione; il ricorso è stato accolto.

Massime di principio

  • Al condannato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata; la relativa decisione appartiene alla competenza funzionale del magistrato di sorveglianza.
  • Quando la sentenza che applica la pena sostitutiva ha già determinato puntualmente il presofferto, la mancanza del certificato relativo allo stato di detenzione non giustifica, da sola, la mancata decisione sull’istanza di liberazione anticipata.
  • L’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena; non è corretto negare la trattazione dell’istanza di beneficio assumendo, in contrasto con la pena sostitutiva già disposta e con il computo del presofferto già effettuato, che sia indispensabile un ordine di esecuzione della pena detentiva.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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