Cassazione Penale, Ordinanza n. 13223/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la motivazione della sentenza di merito era congrua e immune da vizi logico-giuridici sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto alla pena. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per esonerarlo da tale pagamento.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una violazione del codice della strada. Nel ricorso ha dedotto, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge per essere stata emessa una sentenza di condanna in carenza di un'adeguata motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo fosse generico e aspecifico, non confrontandosi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata e prospettando censure non deducibili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei giudizi di merito; il testo non specifica ulteriormente la fattispecie concreta.
art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
il ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile perché generico, aspecifico e non confrontato con la sentenza impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dal versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a lamentare l'assenza o l'inadeguatezza della motivazione senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- Il vizio denunciato come inosservanza o erronea applicazione di legge non può essere veicolato in modo generico, se in realtà non individua una reale violazione di legge ma si risolve in una critica non specifica alla motivazione di merito.
- Quando la sentenza impugnata espone una motivazione logica e giuridicamente coerente sull'affermazione di responsabilità e sulla determinazione della pena, il ricorso che non ne evidenzi puntualmente gli errori è inammissibile.
- All'inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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