Cassazione Penale, Sentenza n. 5472/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva negato l'affidamento in prova al servizio sociale ritenendo che il giudice di merito avesse motivato il diniego unicamente con riferimento alla natura e gravità del reato (detenzione di circa 800 grammi di cocaina) senza valutare la condotta successiva alla condanna e senza considerare eventualmente il percorso riabilitativo. Ha inoltre censurato una presunta contraddittorietà rispetto a un diverso provvedimento che aveva concesso l'affidamento a un coimputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima e logica la valutazione del Tribunale di Sorveglianza, che ha escluso la plausibile efficacia dell'affidamento in prova in ragione della gravità del reato e dell'indicazione di un inserimento non occasionale del ricorrente nel mercato degli stupefacenti; perciò ha confermato la concessione, in via più cautelativa, della detenzione domiciliare. La Corte ha altresì affermato che il giudizio prognostico sulle misure alternative è rimesso al merito e può essere sindacato in Cassazione solo con riguardo alla sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione. Ha inoltre precisato che il confronto con decisioni rese nei confronti di terzi (coimputati) non è rilevante, perché la valutazione è personale e individualizzata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 47 Ord. pen.
La norma regola le condizioni per la concessione delle misure alternative (in particolare l'affidamento in prova) richiedendo una valutazione prognostica sull'evoluzione della personalità del condannato e sull'idoneità della misura a favorire il reinserimento sociale; la gravità del reato può giustificare un giudizio prognostico sfavorevole se indica propensione a delinquere e rischio di recidiva
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nell'azione di cassazione
Massime di principio
- Per l'affidamento in prova al servizio sociale conta soprattutto l'evoluzione della personalità e il percorso riabilitativo successivo al fatto, non solo la sanzione inflitta
- La gravità del reato e la sua natura (es. ingenti quantità di stupefacente) possono legittimamente costituire indice di inserimento stabile nel mercato illecito e, quindi, giustificare il diniego dell'affidamento per rischio di recidiva
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel giudizio prognostico: la Corte di Cassazione controlla soltanto la completezza, adeguatezza e logica della motivazione, non la riconsiderazione del merito
- Per ottenere l'affidamento è utile documentare elementi positivi e concreti di cambiamento (percorsi terapeutici, lavoro, legami familiari, programmi riabilitativi) che possano sostenere una prognosi favorevole
- Le decisioni relative alle misure alternative sono individuali: il diverso esito per un coimputato non è di per sé indice di contraddittorietà se le valutazioni personali differiscono
- In sede di impugnazione cautelare o di legittimità, le censure efficaci sono quelle che pongono in luce vizi formali o logici della motivazione; la semplice richiesta di una diversa valutazione del merito non è consentita
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