Sentenza del 13/10/2020 n. 6739 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'estratto di ruolo rilasciato il 9.08.2019 relativo alla cartella di pagamento n. 0712016XXXX per imposte (IRPEF, IRES, IVA) annualità 2012 e sanzioni/interessi per complessivi €326.135,36. La ricorrente deduceva: (1) mancata notifica della cartella e degli atti prodromici (violazione artt. 25 e 26 DPR n. 602/1973) con conseguente decadenza dall'azione esattoriale; (2) prescrizione dei tributi, sanzioni e interessi ex art. 2948 n.4 c.c.; (3) nullità della notifica via PEC per formato PDF privo di sottoscrizione digitale, inesistenza/irregolarità della PEC di partenza e disconoscimento della conformità delle copie prodotte; (4) nullità della costituzione in giudizio della resistente per presunta carenza di potere di rappresentanza.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'estratto di ruolo. Ha ritenuto perfezionata la notifica della cartella in data 15.04.2016, anche in considerazione della successiva richiesta di rateizzazione (30.05.2016) sottoscritta dall'amministratore, dalla quale desume la conoscenza dell'atto. Le eccezioni sulla notifica via PEC in formato PDF e sulla mancanza di firma digitale sono state respinte, richiamando giurisprudenza che ammette la copia per immagine informatica e che non richiede necessariamente la firma digitale sulla copia PDF allegata alla PEC. È stata altresì ritenuta valida la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione tramite procuratore delegato. La Commissione ha disposto l'invio di due documenti contestati alla Procura della Repubblica per gli eventuali profili penali (senza che tali documenti abbiano inciso sulla decisione) e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in €2.540,00 oltre oneri.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992
art.10, art.11, art.12, art.19, art.21, art.25-bis, art.32
Disciplina l'ambito di impugnazione (art.19) e i termini/perentorietà (art.21): il ricorso contro l'estratto di ruolo è ammissibile solo se la cartella non è stata validamente notificata; art.11 e art.12 regolarizzano legittimazione e rappresentanza in giudizio; art.25-bis regola l'attestazione di conformità delle copie informatiche e il valore probatorio delle stesse; art.32 disciplina le memorie illustrative.
D.P.R. n. 602/1973
Stabilisce termini di decadenza per la notifica delle cartelle (art.25) e la possibilità di notificare a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'indice nazionale (art.26). La Commissione ha valorizzato la notifica via PEC come idonea se eseguita sull'indirizzo risultante dagli elenchi e ha ritenuto tempestiva la notifica del 15.04.2016.
D.P.R. n. 68/2005
Regola le modalità tecniche di notificazione via posta elettronica certificata; la Commissione conferma che la notifica tramite PEC e allegato PDF è conforme alle regole di notifica, se la consegna ha prodotto la conoscenza dell'atto.
D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
art.1 lett. i-ter, lett. i-quinquies; art.22 comma 3 (modificato da d.lgs. 217/2017)
Definisce copia per immagine e duplicato informatico; le copie per immagine rispettose delle linee guida hanno efficacia probatoria pari agli originali salvo disconoscimento espresso; la mancanza di firma digitale sul PDF non determina automaticamente nullità della notifica via PEC.
D.P.R. n. 600/1973
Prevede il controllo automatizzato e le conseguenti iscrizioni a ruolo; la Commissione ha ricordato che per ruoli derivanti da controllo automatizzato si applicano specifiche regole di notifica e termini.
Codice Civile
art.2948 n.4; artt.2712-2719
Art.2948 n.4 (prescrizione decennale) citato dalla resistente per la durata del credito; artt.2712-2719 disciplinano l'efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche/informatiche e il disconoscimento delle stesse: la parte che disconosce la conformità ha l'onere di disconoscimento chiaro e circostanziato.
Codice di Procedura Civile
Regole sul disconoscimento e sull'esibizione dell'originale per verifiche: il disconoscimento generico è inammissibile e il giudice può ordinare esibizione dell'originale se necessario.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è impugnabile davanti alla Commissione Tributaria solo se il contribuente dimostra che la cartella di pagamento allegata all'estratto non è stata validamente notificata; se la cartella è stata notificata regolarmente e non impugnata nei termini, le censure sull'estratto sono inammissibili.
- La notifica via PEC è ammissibile anche con la cartella allegata in formato PDF (copia per immagine): la mancanza di firma digitale sul PDF non determina automaticamente nullità se la consegna telematica ha prodotto la conoscenza dell'atto e la copia non è espressamente e circostanziatamente disconosciuta.
- Il ricorrente che contesta la regolarità della notifica ha l'onere probatorio di produrre elementi specifici (es. visura camerale che dimostri PEC diversa alla data della notifica o certificazione che l'indirizzo non risultava negli elenchi), non bastano deduzioni generiche.
- La presentazione di una richiesta di rateizzazione contenente il numero e l'importo della cartella costituisce forte elemento probatorio della ricezione e conoscenza della cartella, rilevante ai fini della possibilità di impugnazione tempestiva.
- Le eccezioni relative alla forma telematica dei documenti (firma digitale, formato .p7m ecc.) vanno valutate alla luce del CAD e della giurisprudenza: le copie per immagine regolarmente attestate o non disconosciute conservano efficacia probatoria.
- La costituzione in giudizio dell'ente di riscossione tramite procuratore delegato è lecita se la procura conferisce i poteri necessari; le eccezioni sulla legittimazione devono essere fondate su violazioni formali non meramente teoriche.
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