Cassazione Civile, Sentenza n. 6051/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del verbale n.13161544668/2016 per circolazione in ZTL senza autorizzazione: il ricorrente sosteneva che il veicolo era a trazione integrale elettrica e che, per delibera comunale n.58/2011, i veicoli elettrici potevano circolare liberamente nelle ZTL senza esposizione del contrassegno, dovendo solo comunicare la targa a fini di controllo; eccepiva inoltre lo stato di buona fede e l'irrilevanza della comunicazione della targa effettuata dopo l'accertamento
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) alla data della violazione (14/9/2016) l'accesso in ZTL non era libero per i veicoli elettrici e l'art.7 CDS consentiva ai Comuni di subordinare l'ingresso ad autorizzazione o comunicazione preventiva della targa; la delibera 58/2011 non aboliva l'esigenza di autorizzazione ma la semplificava richiedendo la comunicazione preventiva della targa, che nel caso concreto è avvenuta solo dopo l'accertamento; (2) la doglianza sul presunto giudicato esterno è inammissibile per mancanza di puntuale indicazione degli atti che lo dimostrerebbero e per la rilevanza della tempestività dell'eccezione in sede di merito; (3) l'esimente della buona fede ai sensi dell'art.3 L.689/1981 non è stata dimostrata: l'errore sulla liceità della condotta non è stato provato come inevitabile e non evitabile con ordinaria diligenza. Il ricorrente è quindi responsabile e il ricorso è respinto; nulla sulle spese in favore del Comune non avendo questi costituzione in giudizio; è inoltre indicata la possibile liquidazione di un ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. 285/1992 (Codice della strada), art. 7 comma 9 e comma 14
art. 7 comma 9 autorizzava i comuni a delimitare le ZTL e a subordinare l'ingresso ad autorizzazione; comma 14 sanziona la circolazione non autorizzata
Alla data della violazione (2016) i comuni potevano subordinare l'accesso in ZTL ad autorizzazione o ad altre procedure; la mera trazione elettrica del veicolo non escludeva la necessità di autorizzazione salvo diversa disposizione normativa applicabile solo da 1/1/2019
DPR 495/1992, art. 381
Richiamato dal ricorrente a sostegno di una presunta nullità o vizio formale nella contestazione; la Corte ha ritenuto infondata la prospettazione ma non ha valorizzato l'articolo come ostativo alla sanzione alla luce delle disposizioni comunali e del Codice della Strada
L. 145/2018, art. 1 comma 103
ha introdotto il comma 9-bis dell'art.7 con effetto dal 1 gennaio 2019
Dalla novella è derivata, con efficacia dal 1/1/2019, la regola che i comuni devono consentire in ogni caso l'accesso libero ai veicoli elettrici o ibridi; perciò la norma non era applicabile alla violazione commessa nel 2016
L. 689/1981, art. 3
Per escludere la responsabilità amministrativa per errore di fatto o di diritto è richiesta l'inafferrabilità dell'errore non evitabile con ordinaria diligenza; l'onere probatorio grava sul soggetto sanzionato
D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1-quater e comma 1-bis
Previsione di eventuale ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in relazione al ricorso, rilevata dalla Corte ai fini dell'eventuale pagamento
Delibera Giunta Comunale n. 58/2011 (Comune di Roma)
la circolazione dei veicoli a trazione elettrica nelle ZTL era autorizzata senza contrassegno e a titolo gratuito, richiedendo comunque la comunicazione della targa per esigenze di controllo
La delibera ha semplificato le procedure mediante la previsione della semplice comunicazione della targa quale titolo abilitativo, non ha eliminato l'obbligo di autorizzazione preventiva; la comunicazione postuma non esclude la sanzione
Massime di principio
- Verificare sempre la data del fatto rispetto alle modifiche legislative: una norma introdotta successivamente (es. L.145/2018 operante dal 1/1/2019) non tutela comportamenti anteriori alla sua efficacia
- Una delibera comunale che dichiari circolazione 'autorizzata senza contrassegno' ma richieda la comunicazione preventiva della targa non esclude l'obbligo di comunicazione: la mancata comunicazione preventiva legittima la sanzione
- La mera comunicazione della targa dopo l'accertamento non sanifica l'infrazione commessa precedentemente; la titolarità dell'autorizzazione va accertata alla data dell'accesso
- L'onere di provare l'esimente della buona fede o dell'errore inevitabile grava sul soggetto sanzionato: bisogna dimostrare di aver fatto tutto il possibile per conoscere e osservare le prescrizioni
- Se si deduce l'esistenza di un giudicato favorevole, nelle impugnazioni in cassazione occorre indicare con precisione gli atti, le decisioni e i momenti in cui il giudicato si è formato; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile
- Quando il resistente non si costituisce, il giudice può comunque decidere nel merito; l'assenza di difese non comporta necessariamente condanna delle spese a suo carico
- Per questioni amministrative relative a ZTL, valutare sempre il combinato disposto tra norme statali (Codice della Strada), eventuali modifiche legislative successive e atti amministrativi locali che disciplinano procedure di autorizzazione
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