Cassazione Penale, Sentenza n. 41876/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava tre motivi: 1) violazione di legge per aver ritenuto rilevante penalmente l'atto di adesione all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate senza tener conto del diritto di difesa; 2) vizi di motivazione per aver valorizzato le dichiarazioni dell'emittente delle false fatture senza verificarne l'attendibilità e per non aver considerato valutazioni dell'Agenzia delle Entrate favorevoli alla tesi difensiva; 3) mancata applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (speciale tenuità del fatto) in relazione ai pagamenti effettuati dal ricorrente a seguito dell'adesione all'accertamento
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i primi due motivi fossero una rivalutazione dei fatti e, pertanto, inammissibili, evidenziando l'adeguata motivazione della corte territoriale che non aveva basato la condanna sul solo atto di adesione ma sulle dichiarazioni convergenti di più soggetti. Ha inoltre rilevato che alcune censure appaiono nuove in Cassazione perché non specificamente contestate rispetto al riepilogo dei motivi di gravame nella sentenza impugnata. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata deduzione della speciale tenuità in sede di appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b)
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La Corte ha invocato tale norma per valutare i motivi di cassazione e ha ritenuto inammissibili quelli che costituiscono mera rivalutazione dei fatti o che introducono questioni nuove non specificamente contestate in sede di appello
art. 2 D.Lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale relativa ai reati fiscali per i quali il ricorrente era stato condannato; la Corte ha confermato la valutazione di responsabilità già operata dai giudici di merito
art. 131‑bis c.p.
La richiesta di applicazione della specialità tenuità è stata respinta come inammissibile in Cassazione perché non dedotta in sede di appello, sicché la Corte non ha esaminato nel merito la sussistenza dei presupposti
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare la condanna per spese e ammende e per escludere che il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli)
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 (Rv. 270627 - Ciccarelli)
Utilizzata per affermare l'onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata; in mancanza la questione è nuova e tardiva in cassazione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i motivi che si riducono a una mera rivalutazione del fatto quando non emergono vizi di diritto o di motivazione manifesti
- Questioni ritenute nuove rispetto al contenuto del riepilogo dei motivi di gravame nella sentenza impugnata devono essere specificamente contestate in cassazione; in mancanza sono considerate inammissibili per tardività
- La mancata deduzione in sede di appello della speciale tenuità (art. 131‑bis c.p.) impedisce la loro valutazione in Cassazione: gli istituti favorevoli vanno tempestivamente invocati nei gradi di merito
- L'uso delle dichiarazioni di soggetti collegati (es. emittenti fatture) richiede nel gravame e in cassazione una specifica critica dell'attendibilità; contestazioni generiche non sono sufficienti
- La condanna alle spese e alle ammende può essere disposta anche se il ricorso è ritenuto infondato o tardivo, fermo richiamo alla giurisprudenza costituzionale sulle responsabilità del ricorrente
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