Cassazione Civile, Sentenza n. 17529/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
la controversia riguardava l'applicazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione: la società contestava l'imposizione basata su disposizioni normative nazionali/regionale istitutive del tributo. Nel frattempo il legislatore nazionale e regionale avevano abrogato il tributo salvando però "gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte" (art. 1, comma 628, l. 30 dicembre 2020, n. 178 e art. 54, comma 1, l.r. Campania 29 giugno 2021, n. 5). Successivamente la Corte di giustizia (C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli) ha interpretato la direttiva 2008/118/CE (art. 1, par. 2) stabilendo che una imposta regionale sulle vendite di benzina non può qualificarsi come imposta ad "finalità specifica" e dunque è incompatibile con la direttiva. La questione era se le norme nazionali/ regionali e le clausole di salvaguardia potessero impedire l'applicazione di tale interpretazione.
La decisione
la Corte di cassazione ha ritenuto vincolante l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia e ha disapplicato, nella misura in cui contrastanti con il diritto dell'Unione, le disposizioni nazionali e regionali che avevano preservato gli "effetti delle obbligazioni tributarie già insorte". In applicazione del principio secondo cui la giurisprudenza della Corte di giustizia è dichiarativa, retroattiva ed erga omnes, la Corte ha escluso l'applicabilità delle norme interne incompatibili con la direttiva 2008/118 così interpretata. Conseguentemente il ricorso principale è stato rigettato perché la pretesa impugnata era riconducibile a disposizioni normative non applicabili; la questione incidentale sulla titolarità del ricorso e la questione di legittimità costituzionale sono risultate assorbite. Le spese di questo grado sono compensate; alla Regione Campania è riconosciuta la possibilità di versare un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
direttiva 2008/118/CE
la Corte di giustizia interpreta l'art. 1(2) nel senso che gli Stati membri possono applicare altre imposte indirette ai prodotti soggetti ad accisa solo se tali imposte perseguono una "finalità specifica" non meramente di bilancio e se sono conformi alle norme fiscali UE; interpretazione restrittiva che esclude la validità di un'imposta regionale sulla benzina avente solo finalità di bilancio
legge 30 dicembre 2020, n. 178
art. 1, comma 628 ("Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte")
la clausola di salvezza mantiene gli effetti delle obbligazioni già insorte ma la Corte ha disapplicato tale clausola nella parte contrastante con la direttiva UE interpretata dalla Corte di giustizia
legge regionale Campania 29 giugno 2021, n. 5
art. 54, comma 1 ("A decorrere dal periodo d'imposta 2021 è soppressa l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte")
analoga clausola di salvezza che la Corte ha ritenuto non idonea a preservare obbligazioni risultanti incompatibili con la direttiva UE così interpretata
legge 14 giugno 1990, n. 158
art. 6, comma 1, lettera c) (richiamata come normativa recante disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina)
norma nazionale richiamata tra le disposizioni abrogate o rese non operative dalla successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale rispetto alla materia dell'imposta regionale
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398
art. 17 (richiamato come normativa recante disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina)
norma richiamata nell'elenco delle disposizioni concernenti l'imposta, rilevante per il quadro normativo disapplicato
legge 28 dicembre 1995, n. 549
art. 3, comma 13 (richiamato)
norma richiamata tra le disposizioni concernenti l'imposta regionale sulla benzina
legge 23 dicembre 1996, n. 662
art. 1, comma 154 (richiamato)
norma richiamata tra le disposizioni concernenti l'imposta regionale sulla benzina
legge 27 dicembre 2006, n. 296
art. 1, commi 670, lettera a), e 671 (richiamati)
norme storicamente connesse al regime dell'imposta regionale sulla benzina e richiamate nel quadro delle abrogazioni
sentenza Corte di giustizia, C-255/20 (Agenzia delle dogane e dei monopoli)
ordinanza 9 novembre 2021
fonte decisiva: ha dichiarato che l'imposta regionale sulle vendite di benzina non ha finalità specifica ai sensi dell'art. 1(2) della direttiva 2008/118 e quindi è incompatibile con la direttiva
principi di giurisprudenza della Corte di cassazione
varie (Cass. Sez. U. civ., 3 novembre 2021 n. 31311; Cass., Sez. VI-I, 11 settembre 2015; Cass. Sez. III civ., 2 marzo 2005, n. 4466; ecc.)
richiamati per affermare che l'interpretazione della Corte di giustizia è vincolante, dichiarativa, retroattiva e "ultra partes", con conseguente disapplicazione delle norme interne incompatibili
Massime di principio
- Un'imposta regionale su prodotti soggetti ad accisa è compatibile con la direttiva 2008/118/CE solo se persegue una "finalità specifica" che non sia meramente di bilancio; la sola destinazione del gettito al bilancio locale non è sufficiente
- Per considerare "finalità specifica" è necessario o un meccanismo di destinazione predeterminata del gettito volto a realizzare la finalità o una struttura impositiva (base imponibile/aliquota) che influisca direttamente sul comportamento dei consumatori in favore dell'obiettivo invocato
- Le decisioni della Corte di giustizia hanno valore vincolante e possono comportare la disapplicazione delle norme interne incompatibili; il giudice nazionale deve conformare la propria decisione all'interpretazione fornita dalla Corte UE
- Una clausola nazionale o regionale che dichiari salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte non può preservare norme che siano incompatibili con il diritto dell'Unione così come interpretato dalla Corte di giustizia
- Quando sopravvengono pronunce comunitarie che incidono sul diritto applicabile, le parti possono vedere assorbite o risolte le questioni pendenti; il giudice può compensare le spese e valutare l'assorbimento degli altri motivi di impugnazione
- In casi analoghi, le amministrazioni pubbliche possono trovarsi con ricorsi incidentali o connessi che diventano assorbiti; l'azione principale del contribuente potrebbe essere rigettata o assorbita in ragione dell'inapplicabilità delle norme invocate
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