Cassazione Penale, Sentenza n. 28250/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 24/11/2021 della Corte d'appello di Brescia che aveva rigettato l'istanza incidentale proposta in ordine all'esecutività di una sentenza di condanna (ordine di esecuzione n. 881/20). Contestavano la validità delle notificazioni eseguite presso il difensore d'ufficio nominato all'atto dell'identificazione (verbale ex art. 161 c.p.p.), rilevando che non conoscevano la lingua italiana e che il verbale non era stato tradotto in lingua comprensibile, con conseguente nullità degli atti e mancata formazione del titolo esecutivo. Sostenevano inoltre che la notifica dell'ordine di esecuzione, avvenuta il 9/3/2021, non aveva efficacemente portato a conoscenza i destinatari, e che la traduzione fornita sul luogo (orale) non era idonea. Peshku Majlinda aveva analoga posizione, sebbene per lei non fosse stato notificato alcun ordine di esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, con efficacia assorbente rispetto al secondo motivo, il primo motivo di Peshku Gramos: la questione deve essere valutata quale nullità della formazione del titolo esecutivo (art. 670 c.p.p.) e non come mera richiesta di restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p., poiché era stata dedotta la mancata o non corretta formazione del titolo (anche per omessa traduzione del verbale di identificazione). Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nei confronti di Peshku Gramos e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Brescia, che dovrà pronunciarsi sulla nullità del titolo e, se del caso, disporre la notificazione omittta. Per Peshku Majlinda la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la Corte d'appello successivamente disposto la restituzione nei termini e la cessazione dell'esecutività rispetto alla sua posizione; perciò la sua impugnazione è stata dichiarata inammissibile e le sono state addebitate le spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
Disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza e alla corretta formazione del titolo esecutivo; se viene dedotta la nullità o la mancata formazione del titolo il giudice dell'esecuzione deve dichiararla e disporre le misure conseguenti, inclusa la notificazione omessa (art. 548).
art. 175 cod. proc. pen. (comma 2 nella formulazione anteriore alla L. n. 67/2014)
Regola la restituzione in termini per proporre impugnazione contro una sentenza contumaciale quando il titolo è stato validamente formato ma il destinatario non ne ha avuto conoscenza; presuppone l'esistenza di un titolo valido e non è applicabile quando si deduce la nullità del titolo.
art. 548 cod. proc. pen.
Prevede la notificazione dell'estratto di sentenza e l'avviso di deposito; la mancata esecuzione di tale notificazione può inficiare la formazione del titolo esecutivo e giustificare l'intervento ex art. 670 c.p.p.
art. 143 cod. proc. pen.
Norma sulle notificazioni degli atti processuali: qui richiamata rispetto alla correttezza delle notificazioni e alla necessità che siano effettuate in modo da garantire la conoscenza da parte del destinatario.
art. 161 cod. proc. pen.
Regola il verbale di identificazione e, ove eletta, la nomina del difensore d'ufficio e l'elezione di domicilio; la mancata traduzione del verbale a uno straniero alloglotta può determinare la nullità dell'atto e riverberarsi sulle notificazioni successive.
art. 666 comma 2 cod. proc. pen.
Indica limiti temporali o di proponibilità di talune impugnazioni; la Corte osserva però che la nullità del titolo esecutivo non è soggetta a termine di decadenza salvo i limiti previsti dal comma citato.
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata alla posizione di Peshku Majlinda che non ha comunicato alla Cassazione il venir meno dell'interesse.
art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 e art. 16 comma 1 dl. 30/12/2021 n. 228
Norme di contesto procedurale che hanno consentito il trattamento cartolare del procedimento in Corte di Cassazione (procedimento trattato per iscritto).
Massime di principio
- Quando si deduce che un atto iniziale (es. verbale di identificazione/elezione di domicilio) è viziato per mancanza di traduzione o per altre irregolarità che hanno impedito la conoscenza del processo, la questione va inquadrata come contestazione della formazione del titolo esecutivo (art. 670 c.p.p.) e non come semplice istanza di restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p.; il giudice dell'esecuzione deve allora pronunciarsi sulla nullità e, se necessario, ordinare la notificazione omessa.
- La restituzione in termini (art. 175) richiede che il titolo sia validamente formato: se il titolo è invece viziato o non formato la tutela è quella dell'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p.
- La mera traduzione orale fornita al momento della notifica può non essere sufficiente a garantire la effettiva conoscenza degli atti importanti, specie se manca una traduzione scritta o elementi che attestino la piena comprensione; chi alegga ignoranza per motivo linguistico deve fornire elementi probatori ed il giudice deve valutare la effettività della conoscenza.
- Se, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse del ricorrente (ad esempio perché l'organo giudicante ha già provveduto ripristinando termini o dichiarando cessata l'esecutività), il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e il ricorrente può essere condannato alle spese se non informa la Corte del venir meno dell'interesse.
- Nelle impugnazioni concernevoli notificazioni a stranieri alloglotta è cruciale documentare tempestivamente la propria posizione (richiesta di copie del casellario, prova della mancata conoscenza della lingua, attestazioni sull'assenza di rapporti con il difensore d'ufficio) e formulare espressamente la domanda ex art. 670 c.p.p. se si contesta la formazione del titolo esecutivo.
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