Ordinanza n. 263/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo - del provvedimento n. -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la concessione dei benefici di cui all’art. 33, co. 5, della legge 104/1992 presso le sedi di -OMISSIS- o di -OMISSIS-; - del preavviso di rigetto inviato dal Ministero della difesa; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché sconosciuti; e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22.04.2026 - del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato il 4.02.2026, di esecuzione dell’ordinanza n. -OMISSIS-/2026, con il quale è stata disposta l’assegnazione temporanea del ricorrente presso il -OMISSIS- “-OMISSIS-” in -OMISSIS-, con presentazione in data 10.02.2026, anziché presso la sede di -OMISSIS-, richiesta in via principale nell’istanza originaria; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’assegnazione temporanea richiesta ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e successivo provvedimento di riesame che ha disposto l’assegnazione presso una sede diversa da quella richiesta in via principale
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’assegnazione temporanea presso la sede più vicina al domicilio del padre, affetto da handicap grave, deducendo l’illegittimità della valutazione amministrativa fondata sulla carenza di posizioni occupabili nel profilo di operatore informatico e sullo stato di sottoalimentazione della categoria di appartenenza. A seguito dell’ordinanza cautelare con cui il TAR aveva disposto il riesame, l’Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento, ritenendo collocabile il ricorrente presso una sede diversa, ma senza motivare specificamente sulla possibilità di assegnazione presso la sede indicata come preferita, più vicina al domicilio del familiare da assistere. Il ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti, contestando l’inadeguatezza del riesame e la mancata considerazione della sede prioritaria. La controversia riguarda anche l’interpretazione del requisito della vacanza organica, con riferimento alla necessaria corrispondenza tra ruolo e grado, non già tra la specifica specializzazione posseduta e la posizione prevista nella sede di destinazione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti. Ha ritenuto superata la precedente ragione ostativa relativa allo stato di sottoalimentazione della categoria, poiché il nuovo provvedimento ha riconosciuto l’utile collocabilità del ricorrente presso una sede. Tuttavia, l’Amministrazione non ha motivato sugli esiti della verifica riguardante la sede richiesta in via principale. Il Collegio ha rilevato che l’assegnazione ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 è strumentale all’assistenza della persona disabile e deve essere valutata in funzione dell’interesse di quest’ultima. Ha inoltre ritenuto che la vacanza organica non debba necessariamente riguardare una posizione con specializzazione identica a quella del dipendente, essendo sufficiente la carenza di una posizione nel medesimo ruolo e grado, salvo ulteriori esigenze organizzative, che devono essere specificamente e ragionevolmente motivate. Ha quindi sospeso i provvedimenti impugnati e ordinato all’Amministrazione di assegnare il ricorrente, anche in soprannumero, presso la sede richiesta, impiegandolo coerentemente con ruolo e grado, nelle more della definizione del giudizio. L’udienza pubblica di merito è stata confermata per il 5 novembre 2026; le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, legge n. 104/1992
assegnazione temporanea presso una sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere
Il beneficio è disposto a vantaggio della persona disabile, non nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione o del richiedente, e ha natura strumentale rispetto all’assistenza.
art. 981 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
nel limite (…) delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione
Per il personale delle Forze armate, il requisito della vacanza deve essere riferito al ruolo e al grado; non è necessaria la corrispondenza con la specifica posizione o specializzazione ricoperta nella sede di provenienza.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale, sulla cui base il TAR ha sospeso i provvedimenti impugnati e disposto l’assegnazione temporanea.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto per la diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- L’assegnazione temporanea prevista dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 è funzionale alla tutela e all’assistenza della persona con handicap grave; l’Amministrazione deve quindi valutare la domanda considerando concretamente la sede più vicina al domicilio dell’assistito, non limitandosi all’interesse organizzativo dell’ente o del dipendente richiedente.
- Nel riesame disposto dal giudice, l’Amministrazione deve esaminare e motivare specificamente anche la possibilità di assegnazione presso la sede indicata come preferita dal richiedente, soprattutto quando essa è più vicina al domicilio della persona disabile da assistere.
- Per il personale delle Forze armate, il requisito della vacanza organica ai fini dell’assegnazione ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e art. 981 d.lgs. n. 66/2010 richiede la corrispondenza tra ruolo e grado, non l’identità della specifica specializzazione o posizione lavorativa ricoperta nella sede di provenienza.
- Eventuali ulteriori esigenze organizzative ostative all’assegnazione, diverse dalla mancanza di una posizione vacante nel medesimo ruolo e grado, devono essere oggetto di una motivazione specifica e ragionevole.
- In sede cautelare, il giudice può ordinare l’assegnazione temporanea anche in soprannumero, purché l’impiego sia coerente con il ruolo e il grado posseduti, sotto riserva della definizione del giudizio di merito.
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