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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6786/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi: 1) contestazione della qualificazione come detenzione ai fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/90), sostenendo che le sostanze fossero per consumo personale/di gruppo e denunciando vizi di motivazione; 2) censura della confisca del denaro sequestrato per mancata dimostrazione del vincolo di pertinenzialità e perché non sarebbe stata prevista la confisca obbligatoria; 3) censura per mancato accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione anteriore alla sentenza impugnata (art. 157 cod. pen.); 4) censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della pena (artt. 62, 62-bis, 132, 133 cod. pen.), ritenuta sproporzionata rispetto alla gravità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) la ricostruzione della Corte d'appello (destinazione alla cessione) fosse adeguatamente motivata sulla base di elementi di fatto (quantitativi, frazionamento in dosi, bilancino, disponibilità di denaro, presenza di sostanze in sedi diverse) e che il ricorso riproducesse genericamente l'appello senza un critico confronto tale da consentire la riconsiderazione delle risultanze di merito; b) la contestazione della confisca del denaro non fosse stata devoluta al giudice d'appello e quindi non poteva essere esaminata in cassazione (divenuta cosa giudicata nella parte non impugnata); c) la doglianza sulla prescrizione era infondata perché il termine estintivo (tenuto conto delle interruzioni) sarebbe decorso dopo la sentenza d'appello; d) il diniego delle attenuanti e la determinazione della pena al minimo edittale erano adeguatamente motivate con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità del condannato. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    art. 73, primo e quarto comma, d.P.R. 309/90

    La Corte d'appello ha ritenuto configurata la detenzione ai fini di spaccio sulla base di elementi fattuali (quantitativi, frazionamento in dosi, bilancino, disponibilità di denaro e presenza di sostanze in luoghi diversi), non essendo richiesta l'onerosità della cessione

  • codice di procedura penale, art. 606

    art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Gli artt. indicati definiscono i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi ripetitivi e generici e non idonei a sindacare le valutazioni di merito

  • codice penale, art. 240

    Norma richiamata in relazione alla confisca; la Corte ha osservato che la questione sulla confisca non era stata devoluta all'appello e quindi non poteva essere riesaminata

  • codice penale, art. 157

    Regola la prescrizione; la Corte ha calcolato i termini (con riferimento anche agli atti interruttivi e all'art. 161) e concluso che la prescrizione è intervenuta dopo la sentenza impugnata

  • codice penale, artt. 62 e 62-bis

    artt. 62, 62-bis cod. pen.

    Riguardano le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto sufficiente una motivazione sintetica basata sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato per negare le attenuanti

  • codice penale, artt. 132 e 133

    artt. 132 e 133 cod. pen.

    Norme sulla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto legittima la pena inflitta al minimo edittale, adeguatamente giustificata

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'obbligo di sostenere le spese processuali in caso di inammissibilità, applicato dalla Corte per carico del ricorrente

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non può rivedere in fatto le valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito: i motivi che riproducono le stesse censure già respinte in appello senza critiche specifiche sono inammissibili
  • Quantitativi rilevanti, frazionamento in dosi, bilancino di precisione, denaro contante e detenzione in luoghi diversi sono elementi idonei a far presumere la destinazione alla cessione (spaccio), anche se non sia stata accertata una cessione concreta
  • Questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione: ciò che non è stato devoluto al giudice d'appello diventa irrevocabile (cosa giudicata) e non è sindacabile in sede di legittimità
  • La prescrizione va valutata con il computo dei termini e dei possibili atti interruttivi: se il termine si estingue dopo la sentenza impugnata non rileva ai fini del ricorso in cassazione
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato anche in modo sintetico richiamando la gravità del fatto o i precedenti; non è necessario che il giudice risponda punto per punto a ogni specifica deduzione difensiva
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende

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