Cassazione Penale, Sentenza n. 6786/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi: 1) contestazione della qualificazione come detenzione ai fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/90), sostenendo che le sostanze fossero per consumo personale/di gruppo e denunciando vizi di motivazione; 2) censura della confisca del denaro sequestrato per mancata dimostrazione del vincolo di pertinenzialità e perché non sarebbe stata prevista la confisca obbligatoria; 3) censura per mancato accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione anteriore alla sentenza impugnata (art. 157 cod. pen.); 4) censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della pena (artt. 62, 62-bis, 132, 133 cod. pen.), ritenuta sproporzionata rispetto alla gravità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) la ricostruzione della Corte d'appello (destinazione alla cessione) fosse adeguatamente motivata sulla base di elementi di fatto (quantitativi, frazionamento in dosi, bilancino, disponibilità di denaro, presenza di sostanze in sedi diverse) e che il ricorso riproducesse genericamente l'appello senza un critico confronto tale da consentire la riconsiderazione delle risultanze di merito; b) la contestazione della confisca del denaro non fosse stata devoluta al giudice d'appello e quindi non poteva essere esaminata in cassazione (divenuta cosa giudicata nella parte non impugnata); c) la doglianza sulla prescrizione era infondata perché il termine estintivo (tenuto conto delle interruzioni) sarebbe decorso dopo la sentenza d'appello; d) il diniego delle attenuanti e la determinazione della pena al minimo edittale erano adeguatamente motivate con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità del condannato. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73
art. 73, primo e quarto comma, d.P.R. 309/90
La Corte d'appello ha ritenuto configurata la detenzione ai fini di spaccio sulla base di elementi fattuali (quantitativi, frazionamento in dosi, bilancino, disponibilità di denaro e presenza di sostanze in luoghi diversi), non essendo richiesta l'onerosità della cessione
codice di procedura penale, art. 606
art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Gli artt. indicati definiscono i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi ripetitivi e generici e non idonei a sindacare le valutazioni di merito
codice penale, art. 240
Norma richiamata in relazione alla confisca; la Corte ha osservato che la questione sulla confisca non era stata devoluta all'appello e quindi non poteva essere riesaminata
codice penale, art. 157
Regola la prescrizione; la Corte ha calcolato i termini (con riferimento anche agli atti interruttivi e all'art. 161) e concluso che la prescrizione è intervenuta dopo la sentenza impugnata
codice penale, artt. 62 e 62-bis
artt. 62, 62-bis cod. pen.
Riguardano le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto sufficiente una motivazione sintetica basata sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato per negare le attenuanti
codice penale, artt. 132 e 133
artt. 132 e 133 cod. pen.
Norme sulla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto legittima la pena inflitta al minimo edittale, adeguatamente giustificata
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'obbligo di sostenere le spese processuali in caso di inammissibilità, applicato dalla Corte per carico del ricorrente
Massime di principio
- La Corte di legittimità non può rivedere in fatto le valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito: i motivi che riproducono le stesse censure già respinte in appello senza critiche specifiche sono inammissibili
- Quantitativi rilevanti, frazionamento in dosi, bilancino di precisione, denaro contante e detenzione in luoghi diversi sono elementi idonei a far presumere la destinazione alla cessione (spaccio), anche se non sia stata accertata una cessione concreta
- Questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione: ciò che non è stato devoluto al giudice d'appello diventa irrevocabile (cosa giudicata) e non è sindacabile in sede di legittimità
- La prescrizione va valutata con il computo dei termini e dei possibili atti interruttivi: se il termine si estingue dopo la sentenza impugnata non rileva ai fini del ricorso in cassazione
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato anche in modo sintetico richiamando la gravità del fatto o i precedenti; non è necessario che il giudice risponda punto per punto a ogni specifica deduzione difensiva
- L'inammissibilità del ricorso può comportare l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende
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