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Ordinanza

Ordinanza n. 90/2026 - Catanzaro, Sezione 2

nel giudizio per l''''ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 21 del 09/02/2022, iscritto al R.G. n. 566/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione Lavoro, con cui è stato ingiunto alla resistente il pagamento in favore dell''''odierno ricorrente della somma di € 101.638,15, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come da domanda, ed oltre spese legali liquidate in € 800,00, oltre accessori come rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, notificato in data 09/02/2022 e non opposto, munito di esecutorietà, per come disposto con relativo decreto n. 7391/2022 del 01/04/2022, su cui è stata apposta la formula esecutiva in data 19/09/2022.

Giustizia amministrativa202201167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di decreto ingiuntivo esecutivo mediante giudizio di ottemperanza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente in liquidazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, con cui il Consorzio resistente era stato condannato al pagamento di € 101.638,15, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese legali. Il decreto era stato notificato, non opposto, dichiarato esecutivo e munito di formula esecutiva. Nel corso del procedimento, il Consorzio è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con deliberazione regionale del 10 luglio 2025, pubblicata il 28 luglio 2025. Il Commissario ad acta, nominato dal TAR, ha quindi chiesto chiarimenti sulla sorte del giudizio e la liquidazione del proprio compenso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il giudizio di ottemperanza. Ha rilevato che l’art. 15 d.l. n. 98/2011, come modificato, estende la liquidazione coatta amministrativa agli enti sottoposti alla vigilanza regionale e che, ai sensi degli artt. 194 e 51 r.d. n. 267/1942, dalla dichiarazione della procedura è vietata ogni azione individuale esecutiva o cautelare, anche se relativa a crediti maturati durante la procedura, sui beni compresi nella massa passiva. Il divieto è divenuto operativo con la deliberazione regionale del 2025; pertanto, il procedimento di ottemperanza non può proseguire e necessita di una pronuncia espressa nel presente giudizio. Il Consorzio mantiene una limitata soggettività giuridica per i rapporti di credito e debito, mentre la liquidazione è affidata al Commissario liquidatore e, solo per le procedure non concluse dopo la proroga, al Consorzio regionale con gestione separata. Il compenso del Commissario ad acta è stato liquidato in € 500,00 e posto definitivamente a carico del Consorzio sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, con possibilità per l’ausiliario di essere ammesso alla relativa massa passiva.

Norme richiamate

  • art. 15 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111

    La disposizione estende la liquidazione coatta amministrativa agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome; la procedura è disposta dalla Giunta competente, che nomina anche il commissario liquidatore.

  • art. 194 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Prevede l’applicazione alla liquidazione coatta amministrativa dell’art. 51 dello stesso testo normativo.

  • art. 51 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni

    Dalla dichiarazione della procedura concorsuale è vietato iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva; il divieto impedisce la prosecuzione del giudizio di ottemperanza diretto all’esecuzione individuale del credito.

Massime di principio

  • La sottoposizione di un ente vigilato dalla Regione a liquidazione coatta amministrativa determina, dalla pubblicazione dell’atto che dispone la procedura, il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva.
  • Il divieto di azioni esecutive individuali derivante dalla liquidazione coatta amministrativa rende improcedibile il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione individuale di un titolo esecutivo nei confronti dell’ente sottoposto alla procedura.
  • L’improcedibilità del giudizio di ottemperanza deve essere dichiarata con una pronuncia espressa nel singolo contenzioso; non è sufficiente l’applicazione generalizzata di una pronuncia resa in un diverso giudizio.
  • Il compenso spettante al Commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza a carico dell’ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa deve essere posto a carico dell’ente stesso, con possibilità di ammissione dell’ausiliario alla massa passiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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