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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08559/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un20azione di responsabilite0 promossa dal fallimento di una societe0 contro pif9 soggetti indicati come ex amministratori, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente cagionati alla massa sociale nell20esercizio delle cariche sociali. In primo grado il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, rigettandola nei confronti di due soggetti, tra cui il ricorrente; la Corte d20appello, invece, ha riformato parzialmente la decisione e ha ritenuto provata l20effettiva assunzione della carica di amministratore da parte del ricorrente almeno dal 2005, valorizzando verbali assembleari, la presenza alle assemblee, le dichiarazioni del notaio e l20indicazione formale nel registro delle imprese. La corte territoriale ha quindi ravvisato una responsabilit20da culpa in vigilando per non aver impedito o segnalato la prosecuzione dell20attivit20d20impresa nonostante la decozione e i presupposti per il fallimento gie0 maturati alla fine del 2005, liquidando equitativamente il danno in euro 500.000. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto tre motivi: (1) violazione delle norme sulla nomina e accettazione dell20amministratore, sostenendo che l20incarico non si sarebbe mai perfezionato per mancanza di una valida accettazione, e che la mera partecipazione a assemblee non poteva valere come accettazione tacita, per di pif9 tardiva; (2) violazione dell20art. 2476 c.c. e dell20art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d20appello avesse pronunciato su una responsabilit20non allegata o comunque diversa da quella prospettata dalla curatela, e cioe8 il danno da aggravamento del dissesto per mancata tempestiva richiesta di fallimento; (3) violazione dell20art. 55 l.fall. e dell20art. 101, comma 2, c.p.c., contestando sia il criterio di quantificazione equitativa del danno, sia l20uso degli interessi sui crediti ammessi al passivo, ritenuti peraltro privilegiati, sia l20asserita decisione su questione non sottoposta al contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che l20accettazione della nomina ad amministratore non richiede forme solenni e puf2 desumersi anche da comportamenti concludenti incompatibili con la volonte0 di rifiutare l20incarico; l20accertamento della concreta assunzione della carica, compiuto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite, e8 valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimite0 se non nei ristretti limiti dell20art. 360 n. 5 c.p.c. Ha poi escluso la violazione dell20art. 112 c.p.c., osservando che la Corte d20appello si era limitata a individuare uno degli addebiti gie0 contestati dalla curatela, cioe8 il ritardo nella richiesta di fallimento e il conseguente aggravamento del dissesto. Infine ha ritenuto inammissibili o infondate le censure sulla liquidazione equitativa del danno e sull20art. 101, comma 2, c.p.c., rilevando che il criterio adottato e la quantificazione dipendevano da apprezzamenti di fatto e che la questione era comunque stata oggetto di contraddittorio. Il ricorrente e8 stato condannato alle spese del giudizio di legittimite0 e al versamento dell20ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2475 c.c.

    richiamato come norma sulla nomina degli amministratori nelle s.r.l.; l'accettazione dell'incarico resta necessaria ma non soggetta a forme specifiche

  • art. 2383 c.c.

    richiamato per affermare che la nomina dell'amministratore si perfeziona con accettazione anche tacita; l'iscrizione al registro imprese ha natura dichiarativa

  • art. 1326 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la tardivite0 dell'accettazione; la Corte esclude che il rapporto gestorio richieda il rispetto di un termine di accettazione nei termini prospettati

  • art. 2476 c.c.

    richiamato come base dell'azione di responsabilite0 contro l'amministratore; la Corte ritiene infondata la doglianza di ultrapetizione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare ultrapetizione; la Corte esclude che vi sia stata pronuncia su domanda diversa da quella proposta

  • art. 55 l. fall.

    richiamato per contestare il criterio di calcolo del danno; la Corte ritiene la doglianza non idonea a scalfire la valutazione di fatto compiuta in appello

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato per lamentare decisione su questione non sottoposta al contraddittorio; la Corte esclude la violazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro di impugnazione per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per delimitare il sindacato di legittimite0 sugli accertamenti di fatto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato ai fini del versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 2392 c.c.

    richiamato in motivazione quale parametro di diligenza e responsabilite0 degli amministratori

  • art. 2381, ultimo comma, c.c.

    richiamato in relazione alla vigilanza degli amministratori non delegati

  • art. 146 l.fall.

    richiamato in via giurisprudenziale per l'azione del curatore contro gli amministratori

  • art. 2409-septiesdecies c.c.

    richiamato come esempio di disposizione che menziona espressamente l'accettazione dell'incarico

  • art. 2457 c.c.

    richiamato per confermare che l'assunzione della qualite0 di amministratore avviene dal momento dell'accettazione

  • art. 2385 c.c.

    richiamato per il rilievo dell'accettazione dei nuovi amministratori nella cessazione dei precedenti

  • art. 2400 c.c.

    richiamato in tema di accettazione dei sindaci e delle informazioni sulle cariche ricoperte

  • art. 2484 c.c.

    richiamato nel motivo del ricorrente come disciplina delle cause di scioglimento

  • art. 186-quater c.p.c.

    richiamato in relazione alla definizione di posizioni di alcuni convenuti con ordinanza

Massime di principio

  • L'accettazione della nomina ad amministratore di una societe0 e8 necessaria per il perfezionamento del rapporto gestorio, ma non richiede forme solenni: puf2 risultare anche da comportamenti concludenti incompatibili con la volonte0 di rifiutare l'incarico.
  • L'accertamento dell'avvenuta accettazione e dell'effettiva assunzione della carica e8 un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non e8 sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • L'iscrizione della nomina dell'amministratore nel registro delle imprese ha natura dichiarativa e non costitutiva, sicche9 la sua presenza o assenza non determina da sola il perfezionamento del rapporto.
  • In tema di responsabilite0 degli amministratori, il giudice non incorre in ultrapetizione se individua uno specifico titolo di responsabilite0 gie0 ricompreso negli addebiti mossi dall'attore, anche se la qualificazione giuridica adottata in sentenza e8 pif9 precisa di quella prospettata in citazione.
  • La liquidazione equitativa del danno e8 censurabile in cassazione solo se la motivazione non renda percepibile il percorso logico seguito; quando la quantificazione dipende da accertamenti fattuali e da apprezzamenti discrezionali adeguatamente motivati, il sindacato di legittimite0 e8 precluso.
  • Non vi e8 violazione del contraddittorio se la questione posta dal giudice era gie0 compresa nel thema decidendum e le parti hanno avuto modo di difendersi sugli addebiti e sul danno conseguente.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiSocietarioProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieResponsabilite0 degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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