Sentenza n. 2844/2026 - Roma, Sezione 4
per l'accertanento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza per richiedenti protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'inerzia dell'Amministrazione sull'istanza, presentata al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, volta all'ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. 142/2015. A fronte dell'istanza ritualmente presentata, le Amministrazioni non hanno adottato, entro il termine di legge, un provvedimento espresso. Il ricorso è stato proposto per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e per ottenere l'ordine giudiziale di provvedere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'illegittimità del silenzio. Ha ritenuto che il d.lgs. 142/2015 ponga specifici obblighi a carico dell'Amministrazione competente in materia di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza e che trovi applicazione il generale obbligo di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso previsto dall'art. 2, comma 2, l. 241/1990. L'inerzia è stata ritenuta contraria al principio di legalità dell'azione amministrativa e al buon andamento di cui all'art. 97 Cost. L'Amministrazione è stata condannata ad adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, da attivarsi su istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà provvedere entro i successivi trenta giorni, anche tramite funzionario formalmente delegato. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Disciplina la posizione dei richiedenti protezione internazionale e pone a carico dell'Amministrazione specifici obblighi in materia di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
Impone all'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.
art. 97 Cost.
Il silenzio protratto sull'istanza è stato ritenuto contrario al canone di buon andamento dell'azione amministrativa.
art. 31 c.p.a.
La pronuncia, pur senza richiamarlo espressamente nel testo riportato, definisce un'azione avverso il silenzio con ordine all'Amministrazione di provvedere e nomina preventiva del commissario ad acta.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.
art. 56 c.p.a.
È stato richiamato quale base della precedente tutela cautelare monocratica concessa inaudita altera parte.
Massime di principio
- Quando un richiedente protezione internazionale presenta un'istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. 142/2015, l'Amministrazione competente è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di legge.
- Il protrarsi dell'inerzia amministrativa su un'istanza di accesso alle misure di accoglienza integra silenzio illegittimo, in contrasto con l'obbligo generale di conclusione del procedimento, con il principio di legalità e con il buon andamento dell'Amministrazione.
- Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere attivato, dopo la scadenza inutilizzata del termine assegnato all'Amministrazione, su apposita istanza della parte e può provvedere anche tramite un funzionario formalmente delegato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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