Cassazione Penale, Sentenza n. 7041/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 23/10/2023 (esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.) con motivi differenti: nullità per la partecipazione di giudici onorari (violazione artt. 33 c.p.p. e art. 12 d.lgs. n. 116/2017); inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata indicazione del luogo di captazione (artt. 268-271 c.p.p.); mancata applicazione del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; vizio di motivazione e travisamento della prova (in particolare per l'elemento soggettivo del reato associativo e dei reati tributari); mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e contestuale doglianza di prescrizione per alcuni reati tributari. Sabatino deduce specificamente il mancato accertamento del dolo specifico richiesto per il reato associativo e travisamento della prova rispetto alle dichiarazioni del coimputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Dell'Imperio, Ferri e Santagata, ritenendo che le doglianze siano state rinunciate in funzione del concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), con la conseguenza che molte questioni, anche rilevabili d'ufficio, sono precluse. Il ricorso di Sabatino è stato invece parzialmente accolto: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Sabatino limitatamente al capo 1) (associazione di cui all'art. 416 c.p.) per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena per i reati residui in anni 2 e mesi 2 di reclusione; il resto del ricorso di Sabatino è stato dichiarato inammissibile. Inoltre è stata applicata la sanzione per oneri di spese e il versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
L'accordo sulla pena in appello comporta la rinuncia ai motivi di appello indicati dal ricorrente; tale rinuncia limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche in Cassazione rispetto ai motivi abbandonati, rendendo inammissibili i ricorsi diretti a censurarli.
art. 12 d.lgs. n. 116/2017
"del collegio non può far parte più di un giudice onorario di pace"
La norma pone limiti alla composizione del collegio con giudici onorari; tuttavia, nel caso concreto la Corte ha ritenuto preclusa la censura per rinuncia derivante dal concordato in appello e quindi non ha valutato nel merito la questione.
art. 416 cod. pen.
"Quanto tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, ..."
Per il reato associativo è richiesto il dolo specifico, ossia la coscienza e volontà di far parte del sodalizio per realizzare stabilmente il programma delittuoso; non è sufficiente il mero dolo generico o eventuale.
artt. 268-271 cod. proc. pen.
Determinano le regole per l'utilizzazione delle intercettazioni (autorizzazioni, luogo di captazione, modalità); la difesa ha dedotto violazioni relative al luogo di captazione, ma la questione è stata dichiarata inammissibile se rinunciata in sede di concordato.
art. 129 cod. proc. pen.
Elenca cause di proscioglimento; la Corte precisa che, in caso di concordato in appello con rinuncia ai motivi, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129, e la relativa doglianza è inammissibile se rinunciata.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiede motivazione sufficiente; la Corte ha censurato la sentenza d'appello per carenza motivazionale specifica rispetto all'elemento soggettivo dell'associazione in capo a Sabatino, con conseguente annullamento senza rinvio per quella parte.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, tra cui l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha imposto tale somma equitativamente.
art. 649 cod. pen.
Disciplina il divieto di secondo giudizio (ne bis in idem); la Corte di appello aveva dichiarato improcedibile l'azione penale per Sabatino rispetto ad alcuni capi per divieto di secondo giudizio, statuizione confermata nel procedimento.
d.lgs. n. 74/2000
Normativa in materia di reati tributari (es. dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti); richiamata nei capi di imputazione e valutata dalla Corte di merito nella dimensione del dolo e degli indizi.
Massime di principio
- Se il difensore conclude un concordato in appello con rinuncia ai motivi, molte censure (anche rilevabili d'ufficio) diventano inammissibili in Cassazione: la rinuncia è irretrattabile e limita la cognizione dei giudici.
- Restano ammissibili in Cassazione solo le censure relative alla formazione della volontà del concordato, al consenso del Pubblico Ministero o al contenuto difforme della pronuncia; doglianze diverse, se rinunciate, saranno dichiarate inammissibili.
- Per il reato associativo ex art. 416 c.p. è necessario provare il dolo specifico (coscienza e volontà di partecipare stabilmente al sodalizio); indizi che valgono per altri reati (es. utilizzo di fatture inesistenti) possono non essere sufficienti a fondare la responsabilità associativa.
- La Corte di legittimità è molto cauta nel rimettere in discussione valutazioni di merito sulla prova: il travisamento della prova è sindacabile solo se emerge un errore manifesto e non una diversa valutazione degli stessi elementi probatori.
- Questioni tecniche sulle intercettazioni (es. luogo di captazione) possono comportare inutilizzabilità delle prove, ma se la parte ha rinunciato a far valere quei motivi in sede di accordo, la censura è inammissibile.
- La carenza motivazionale sull'elemento soggettivo di un reato può determinare l'annullamento senza rinvio se il compendio indiziario è strutturalmente incapace di essere colmato in un nuovo giudizio.
- In caso di inammissibilità del ricorso per responsabilità non colpevole della parte nella determinazione della causa di inammissibilità, il giudice può comunque porre a carico del ricorrente le spese e una somma alla Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6989/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6990/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6991/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6993/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6996/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6997/2025 del 20/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →