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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12466/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una società correntista ha citato in giudizio la banca presso cui, dagli anni Ottanta, intratteneva un articolato rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, deducendo l'illegittima applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, interessi ultralegali non pattuiti validamente, spese fisse di chiusura periodica e commissioni di massimo scoperto non dovute. In primo grado la domanda è stata rigettata. In appello la domanda è stata accolta solo in parte: la corte territoriale ha ritenuto non dimostrabile, con i soli estratti scalari e senza gli estratti conto analitici completi, una rideterminazione affidabile dell'intero saldo e quindi ha respinto la pretesa di ricalcolo globale; ha però ritenuto sufficientemente provati, sulla base della c.t.u. e degli scalari, alcuni addebiti specifici (spese fisse di chiusura periodica e commissioni di massimo scoperto) e ha condannato la banca alla restituzione delle relative somme, oltre interessi. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che, in mancanza di tutti gli estratti conto, non poteva dirsi provato l'indebito e che gli scalari non bastavano a supportare la condanna restitutoria; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/extrapetizione, assumendo che la domanda introduttiva riguardasse solo la rettifica del saldo e non la restituzione di singoli addebiti. La correntista ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale tardivo, a sua volta fondato su due censure speculari: contestava che la corte d'appello non avesse ritenuto gli estratti conto trimestrali necessari/adeguati anche per l'anatocismo e gli interessi ultralegali e deduceva nuovamente violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la corte pronunciato espressamente sul riaccredito in conto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della banca. Ha ritenuto che la censura sulla prova dell'indebito non evidenziasse un errore di diritto, ma mirasse in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre ribadito che, nei giudizi di ripetizione di indebito bancario, gli estratti conto non sono l'unico mezzo di prova, potendo il giudice valorizzare anche altri elementi idonei, compresi gli estratti scalari, ove ritenuti sufficienti e affidabili dal merito. Anche il motivo sull'asserita ultrapetizione è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché, in sostanza, investiva l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito, che aveva ritenuto la pronuncia restitutoria compresa nel petitum di rettifica del saldo. Il ricorso incidentale della correntista è stato dichiarato inefficace ex art. 334 c.p.c., poiché proposto tardivamente rispetto alla pubblicazione della sentenza di appello e reso inefficace dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda grava sulla parte che agisce per la ripetizione; tuttavia la censura di violazione dell'articolo non può risolversi nella mera critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o utilizza in modo improprio prove legali; non quando contesti la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice pronuncia su domanda non proposta o omette di pronunciare su quella proposta; non quando si contesti l'interpretazione data dal giudice al contenuto o all'estensione della domanda.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono richiamati i nn. 3 e 4 per le censure di violazione di legge e ultrapetizione, e il n. 5 nei limiti del controllo sul vizio motivazionale; la Corte ribadisce che non è consentita una rivisitazione del merito sotto forma di violazione di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare e trascrivere gli atti e i documenti rilevanti; la mancanza di autosufficienza comporta inammissibilità della censura.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il motivo è inammissibile anche quando non si confronti con un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2033 c.c.

    In relazione alla ripetizione dell'indebito, gli interessi sono dovuti dal momento della messa in mora, presumendosi la buona fede dell'accipiens in assenza di elementi contrari.

  • art. 334 c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 327 c.p.c.

    Per il termine lungo di impugnazione si applica il criterio di computo civile; nel caso concreto il termine risultava decorso prima della proposizione del ricorso incidentale.

  • art. 155 c.p.c.

    Per i termini mensili o annuali si applica il computo civile, con scadenza nel giorno corrispondente a quello iniziale.

  • art. 2963 c.c.

    Concorre al criterio di computo civile dei termini a mesi o ad anni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale comporta i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito derivante da rapporto di conto corrente, il correntista deve provare il fondamento della pretesa restitutoria, ma la prova non è rigidamente vincolata agli estratti conto completi: il giudice di merito può utilizzare anche altri documenti idonei, compresi gli estratti scalari, purché consentano una ricostruzione attendibile e completa delle movimentazioni rilevanti.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; se invece si contesta la valutazione delle prove o l'idoneità degli elementi acquisiti, la censura investe il merito ed è inammissibile in cassazione salvo i limiti del vizio motivazionale.
  • Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice di merito interpreta la domanda nel senso che la pronuncia resa, anche restitutoria su singoli addebiti, rientri nel petitum originario o nel thema decidendum; la censura deve colpire la pronuncia su domanda totalmente estranea, non la lettura del contenuto della domanda.
  • Nel ricorso per cassazione vige un rigoroso onere di specificità e autosufficienza: per censurare l'interpretazione della domanda o degli atti processuali è necessario riportare in modo puntuale i passaggi rilevanti, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Il ricorso incidentale tardivo resta inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, sicché la soccombenza della parte principale incide anche sulla sorte dell'impugnazione incidentale proposta oltre il termine ordinario.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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