Cassazione Penale, Sentenza n. 4504/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza del GIP di Grosseto che, con rito abbreviato, aveva riqualificato il fatto come contravvenzione (artt. 17 e 38 T.U.L.P.S.) e condannato l'imputato a 206 euro di ammenda per omessa denuncia del trasferimento di più armi. Il PM ha contestato la riqualificazione sostenendo che le armi non erano mai state denunciate dal defunto padre e che l'erede, acquisendole per successione, avrebbe dovuto effettuare la denuncia iniziale: la fattispecie avrebbe dovuto essere inquadrata alla stregua degli artt. 2 e 7 della legge n. 895/1967 (detenzione abusiva di armi). Inoltre il ricorso è stato riqualificato come ricorso per cassazione dalla Corte di appello di Firenze e trasmesso alla Suprema Corte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo che: 1) l'impugnazione rientrava nella competenza della Corte di legittimità (avverso sentenza di ammenda l'unico mezzo impugnatorio esperibile è il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs. n. 11/2018, con la formula "in ogni caso" che rende inappellabili le condanne alla sola ammenda anche quando vi sia modifica del titolo del reato); 2) il GIP aveva errato nella qualificazione giuridica: le armi risultavano mai denunciate e l'erede aveva l'obbligo di denuncia iniziale, sicché la condotta rientra nell'ambito degli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967. La Corte ha inoltre escluso l'escusabilità dell'errore di legge invocato dal difensore e ha rilevato che l'effettiva inefficienza delle armi è questione fattuale non valutabile in sede di legittimità. Esito: annullamento della sentenza impugnata con rinvio al GIP di Grosseto per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 593 cod. proc. pen.
"sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda"
la Corte interpreta la locuzione "in ogni caso" introdotta dal D.Lgs. n. 11/2018 nel senso che, anche se la sentenza modifica il titolo del reato, la sentenza di condanna alla sola ammenda non è appellabile dal pubblico ministero e l'unico rimedio è il ricorso per cassazione
D.Lgs. n. 11 del 6 febbraio 2018
ha riformulato l'art. 593 cod. proc. pen. limitando il potere di appello del pubblico ministero e rendendo in molti casi inappellabili le sentenze di ammenda; è richiamato per giustificare l'ammissibilità del ricorso in Cassazione
art. 38 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)
disciplina la denuncia di detenzione delle armi e l'obbligo di ripetere la denuncia in caso di trasferimento in luogo diverso; la Corte precisa che tale norma è riferibile soprattutto al caso di ridenuncia dopo trasferimento, ma non sostituisce le norme che puniscono l'omessa denuncia iniziale
art. 17 T.U.L.P.S.
prevede sanzioni contravvenzionali per violazioni relative alla detenzione e denuncia delle armi; il GIP aveva in prima battuta applicato questa fattispecie per omessa denuncia del trasferimento
artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967
riguardano la detenzione illegale/abusiva di armi; la Corte ritiene che l'omessa denuncia iniziale delle armi ereditate rientri nell'ambito di applicazione di tali norme, più gravi rispetto alla sola contravvenzione per mancata ripetizione della denuncia
art. 58 R.d. 6 maggio 1940, n. 635 (citato)
"In caso di trasferimento ... il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38"
norma regolamentare storica che disciplinava la ripetizione della denuncia in caso di trasferimento; la Corte la confronta con l'aggiornamento normativo (D.Lgs. n. 204/2010) per chiarire la differenza tra omissione iniziale e omissione di ripetizione
art. 3, comma 1, lett. e) punto b) D.Lgs. n. 204 del 2010 (modifica art. 38 T.U.L.P.S.)
ha introdotto l'obbligo di ripresentare la denuncia ogni qualvolta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia, confermando l'obbligo anche all'interno della stessa circoscrizione territoriale
art. 47 cod. pen. e art. 5 cod. pen.
la Corte richiama i principi secondo cui l'errore sulla legge penale e l'errore sulla normativa penale non sono in genere excusabili; l'ignoranza dell'obbligo di denuncia non esclude la responsabilità
Massime di principio
- Se un soggetto acquisisce armi per successione e tali armi non sono mai state denunciate dal precedente detentore, l'erede è obbligato a presentare la denuncia iniziale: l'omessa denuncia rientra nella fattispecie più grave (artt. 2 e 7 legge 895/1967) e non può essere trasformata automaticamente in una mera contravvenzione per mancata ripetizione della denuncia.
- L'ignoranza o la falsa convinzione circa l'obbligo di denuncia delle armi non è in genere scusabile: l'errore sulla legge penale è inescusabile quando riguarda la disposizione incriminatrice.
- La distinzione tra omessa denuncia iniziale (fattispecie più grave) e omessa ripetizione della denuncia a seguito di trasferimento (norma diversa e, storicamente, meno grave) è giuridicamente rilevante e deve essere attentamente verificata dal giudice di merito.
- Se la sentenza di primo grado applica la sola pena dell'ammenda, la possibilità di impugnazione da parte del pubblico ministero è soggetta alle limitazioni previste dall'art. 593 cod. proc. pen. modificato: in molti casi l'unico rimedio esperibile dal PM è il ricorso per cassazione.
- Questioni di fatto rilevanti (es. effettiva inefficienza o vetustà delle armi) sono di competenza del giudice di merito e non possono essere valutate in sede di legittimità se non adeguatamente trattate nel giudizio di merito; in presenza di carenze la Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame.
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