Cassazione Penale, Sentenza n. 11603/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per violazione degli artt. 133 e 589 c.p. e della disciplina di cui al d.lgs. 81/2008. Il difensore ha sostenuto che l'imputato era un mero committente non presente sul luogo dell'incidente, che nel cantiere operava una sola impresa (ditta Moio) e che lo Scilitano forniva solo il mezzo in 'nolo a caldo'; pertanto la nomina del coordinatore e l'elaborazione del piano di sicurezza non sarebbero state obbligatorie a carico del committente, spettando esclusivamente all'appaltatore l'organizzazione e le misure di sicurezza. Si contestava inoltre la qualificazione della responsabilità del Gagliostro sulla base della sola sua qualità di committente e si deduceva la possibile idoneità tecnico-professionale della ditta esecutrice come causa interruttiva del nesso causale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha confermato la ricostruzione della Corte di appello: il Gagliostro aveva autorizzato lavori effettuati in assenza del direttore dei lavori, in difformità dal progetto, in giorno non lavorativo e senza piano di sicurezza; non verificò l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e del conducente dell'escavatore. Pertanto la sua condotta ha inciso concretamente sull'eziologia dell'evento e la responsabilità penale è stata ritenuta fondata. È stata inoltre esclusa la natura interruttiva della condotta della vittima, poiché la sua imprudenza rientrava nell'area di rischio collegata all'attività non adeguatamente cautelata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza sul lavoro)
art. 90 (commi 3 e 4), art. 91 (comma 1, lett. a) e lett. d)), art. 96 (lett. g))
La Corte ha interpretato le norme come attribuendo specifici obblighi anche al committente: informazione sui rischi, cooperazione e, in concreto, l'obbligo di elaborare il piano di sicurezza o di adempiere alle relative responsabilità quando il committente procede a lavori non ancora progettati nel dettaglio o esclude il direttore dei lavori; inoltre il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore/operatore.
d.lgs. 17 agosto 1996, n. 494
Richiamato per segnalare il mutamento normativo che ha portato a una definizione più precisa della figura e degli obblighi del committente già con il decreto 494/1996, cui ha fatto seguito la disciplina oggi nel d.lgs. 81/2008.
Codice Penale
art. 589 (omicidio colposo), art. 133 (circostanze e determinazione della pena)
Le norme del codice penale sono state richiamate nella prospettazione dei reati e nella deduzione di violazione di legge; la Corte ha ritenuto legittima l'attribuzione di omicidio colposo per responsabilità derivante da omissioni in materia di sicurezza e ha valutato correttamente l'applicazione delle circostanze ai fini della pena.
Massime di principio
- La qualifica di 'committente' non esonera automaticamente da responsabilità penale: va valutata concretamente la sua incidenza sull'esecuzione dei lavori (scelta dell'appaltatore, ingerenza nell'esecuzione, conoscenza preventiva dei lavori, comunicazioni al direttore dei lavori).
- Il committente ha obblighi di informazione, cooperazione e, in determinate condizioni, di predisposizione del piano di sicurezza: in particolare se procede a lavori non ancora progettati nel dettaglio o esclude il direttore dei lavori, può ricadere su di lui l'onere di garantire le misure di prevenzione.
- È obbligo del committente verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi affidatari, specialmente quando i lavori sono oggettivamente pericolosi; la mancata verifica può costituire profilo di colpa rilevante.
- La presenza di una sola impresa nel cantiere non determina automaticamente l'assenza di responsabilità del committente: va considerata la natura del rapporto (appalto vs. nolo), l'autonomia operativa dei soggetti intervenuti e l'effettiva possibilità di controllo e di previsione dei rischi da parte del committente.
- La condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale quando rientra nell'area di rischio propria dell'attività svolta e quando il garante non ha adottato tutte le misure di sicurezza richieste; solo un comportamento del lavoratore completamente eccentrico rispetto ai rischi lavorativi può escludere la responsabilità del committente.
- Per ridurre il rischio di responsabilità: il committente dovrebbe documentare la verifica delle competenze dell'appaltatore, nominare e coinvolgere il direttore dei lavori, richiedere e conservare piani e POS (ove necessari), nominare i coordinatori previsti e astenersi dal consentire esecuzioni difformi dal progetto senza adeguate valutazioni tecniche.
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