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Sentenza

Sentenza n. 5046/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202506229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di sgombero di un immobile confiscato e la successiva nota di rigetto del differimento dell’esecuzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno contestato l’ordinanza di sgombero e la nota con cui l’ANBSC aveva respinto il differimento dell’esecuzione, deducendo difetto di motivazione, eccesso di potere per sviamento e violazione dell’art. 45-bis, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011. Secondo gli appellanti, l’immobile, pur definitivamente confiscato, non sarebbe stato ancora concretamente assegnato a finalità sociali o di interesse pubblico e, pertanto, l’Agenzia avrebbe potuto e dovuto differire lo sgombero. È stata inoltre rappresentata la necessità di una tempistica più lunga in ragione delle condizioni di salute del figlio minore, affetto da disabilità grave, per consentire un distacco graduale dall’abitazione e prevenire pregiudizi fisiopsichici. Gli appellanti hanno anche valorizzato l’esistenza di un giudizio penale d’appello pendente a carico dell’originario prevenuto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha affermato che, a seguito della confisca definitiva, l’immobile acquisisce una connotazione rigidamente pubblicistica, assimilabile a quella dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, e che l’ANBSC ha il potere-dovere di ordinarne il rilascio. L’ordinanza di sgombero è quindi un atto dovuto, la cui motivazione può limitarsi a richiamare i provvedimenti giurisdizionali che hanno disposto l’ablazione del bene. Non sussiste, in linea generale, un obbligo di comparazione tra l’interesse pubblico alla disponibilità del bene confiscato e le esigenze degli occupanti, anche quando questi vantino un pregresso titolo di godimento; nel caso concreto, agli appellanti non è stata riconosciuta una posizione giuridica meritevole di tutela. È stata ritenuta inconferente la doglianza relativa all’art. 45-bis del d.lgs. n. 159/2011, poiché l’immobile era occupato abusivamente, non era stato concesso in comodato dall’amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato e risultava già destinato alle finalità previste dall’art. 48 del medesimo decreto legislativo. Il richiamo alle condizioni del minore aveva giustificato soltanto la precedente misura cautelare, adottata per consentire la prosecuzione del percorso terapeutico, ma non incideva sulla legittimità dello sgombero nel giudizio di merito. Gli esiti del giudizio penale pendente sono stati ritenuti irrilevanti per l’autonomia della confisca e dello sgombero. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Costituisce la base normativa dell’ordinanza di sgombero adottata dall’ANBSC dopo la confisca definitiva dell’immobile.

  • art. 45-bis, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    L’Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l’immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l’esecuzione dello sgombero o dell’allontanamento nel caso previsto dall’articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare.

    Il potere di differimento non è stato ritenuto applicabile al caso concreto, poiché l’immobile era occupato abusivamente, non era stato concesso in comodato dall’amministratore giudiziario e risultava già destinato alle finalità previste dalla legge.

  • art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 159/2011

    La disposizione è stata ritenuta non applicabile perché l’immobile non era stato concesso in comodato dall’amministratore giudiziario previa autorizzazione scritta del giudice delegato.

  • art. 48, d.lgs. n. 159/2011

    Il bene risultava già destinato alle finalità previste dalla disposizione, circostanza valorizzata per escludere la necessità di un differimento dello sgombero.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi degli appellanti e dell’immobile in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato, nella formulazione modificata dal d.lgs. n. 101/2018, per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • L’ordinanza di sgombero di un immobile definitivamente confiscato alla criminalità organizzata costituisce, per l’ANBSC, un atto dovuto, poiché la confisca imprime al bene una connotazione rigidamente pubblicistica, assimilabile al regime dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile.
  • Poiché lo sgombero del bene confiscato è atto dovuto, la relativa motivazione può limitarsi al richiamo dei provvedimenti giurisdizionali che hanno disposto la confisca, senza dover illustrare ulteriormente le ragioni dell’allontanamento.
  • L’ordinanza di sgombero di un immobile confiscato è tendenzialmente insensibile alle esigenze degli occupanti e non richiede, di regola, una comparazione tra l’interesse pubblico alla disponibilità del bene e il pregresso titolo di godimento, anche quando tale titolo esista.
  • Il potere di differire lo sgombero previsto dall’art. 45-bis, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011 non opera, per l’ipotesi collegata all’art. 40, comma 3-ter, quando l’immobile sia occupato abusivamente e non sia stato concesso in comodato dall’amministratore giudiziario con l’autorizzazione del giudice delegato.
  • La pendenza di un giudizio penale relativo alla condanna che ha dato origine alla confisca non incide, di per sé, sulla legittimità dello sgombero, in ragione dell’autonomia della confisca e della misura amministrativa di rilascio.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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