Cassazione Penale, Sentenza n. 11928/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per omicidio pluriaggravato; il ricorso articolava tre motivi: (1) contestazione della configurabilità dell'aggravante dei futili motivi e, conseguentemente, della impossibilità per l'imputato di chiedere il giudizio abbreviato; (2) vizio della motivazione in quanto non sarebbe stato accertato con certezza il movente dell'omicidio e vi sarebbero elementi temporali e di rapporto tra le parti che avrebbero dovuto escludere l'aggravante; (3) vizio della motivazione sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti e sulla determinazione della misura della riduzione della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente accertato, anche per prova logica e indiziaria, il movente futilmente causale collegato a una lite iniziata intorno alle ore 17.00 per un accessorio di un telefonino e culminata nella notte nello stesso appartamento, sicché l'aggravante dei futili motivi era provata in termini di certezza processuale. Ha inoltre confermato la correttezza del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti: pur riconoscendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello ha motivato la misura della riduzione di pena in base ai parametri dell'art. 133 c.p. e ad elementi fattuali non censurati. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha comportato la conferma della condanna per omicidio pluriaggravato e della pena fissata in diciotto anni di reclusione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale - artt. 575; 577, primo comma, n. 4; 61, primo comma, nn. 1 e 5
Art. 575: reato di omicidio come fatto base; art. 577 n.4 e art. 61 n.1 e n.5 indicate le aggravanti applicate (futili motivi e altre aggravazioni aggregate) che qualificano e aumentano la pena per il fatto di sangue.
Codice di procedura penale - art. 187
La circostanza aggravante, pur essendo un fatto secondario, è oggetto di accertamento processuale e soggetta alle regole probatorie previste dal codice; non può fondarsi su ambiguità che danneggino l'imputato.
Codice di procedura penale - art. 192, comma 2
I criteri di valutazione della prova consentono anche l'uso della prova logica: l'esistenza di una circostanza aggravante può essere ricavata da indizi gravi, precisi e concordanti tratti dalle modalità del fatto e dalle circostanze di tempo e luogo.
Codice penale - art. 133
Fornisce i parametri per la quantificazione della pena e per il giudizio di prevalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti; la scelta del giudice di merito sul dosaggio è discrezionale se motivata e non illogica.
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- L'aggravante dei futili motivi richiede che il movente sia identificato con certezza processuale; tale certezza può ricavarsi anche per prova logica e indiziaria se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti.
- La continuità temporale e materiale tra una lite e l'evento omicidiario è elemento rilevante per ricondurre il movente della lite al movente dell'omicidio senza necessità di un movente diverso più strutturato.
- Le valutazioni del giudice di merito sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sono di natura discrezionale e sono sindacabili in Cassazione solo se illogiche, arbitrarie o non sufficientemente motivate.
- Cambiamenti tardivi e non coerenti della versione difensiva possono essere ritenuti inattendibili dai giudici e non ostano alla configurazione delle aggravanti se la ricostruzione probatoria è solida.
- In impugnazioni basate su vizi di motivazione è necessario confrontarsi puntualmente con i fatti e le ragioni esposte nella sentenza impugnata; argomentazioni generiche o prive di specificità storica risultano inammissibili o infondate.
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