Cassazione Penale, Sentenza n. 24466/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La sentenza impugnata era stata comunicata alla Procura generale il 9 novembre 2021; da quella data decorrevano i quindici giorni per impugnare (termine scaduto il 25 novembre 2021). Il ricorso è stato presentato il 2 dicembre 2021, oltre il termine, pertanto la Corte non ha esaminato il merito e ha respinto l'impugnazione per inammissibilità. Decisione resa il 5 aprile 2023.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Vasto che aveva dichiarato non doversi procedere per remissione di querela. Il Procuratore generale deduceva violazione di legge, sostenendo che il fatto rientrava nella previsione dell'art. 639, comma 2, c.p., e fosse quindi perseguibile d'ufficio; chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 639 comma 2 cod. pen.
Il Procuratore generale sosteneva che il fatto rientrasse in questa fattispecie e fosse perseguibile d'ufficio; la Corte non ha valutato tale questione nel merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamata come norma che consente la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; utilizzata per descrivere la modalità di svolgimento del procedimento in sede di cassazione.
Massime di principio
- I termini per il ricorso in cassazione decorrono generalmente dalla data di comunicazione della sentenza; è fondamentale calcolare correttamente la decorrenza e rispettare la scadenza, altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile senza esame del merito.
- La tardività dell'impugnazione è causa di inammissibilità automatica: se il ricorso è depositato oltre il termine previsto la Corte non entra nel merito delle questioni sostanziali sollevate.
- Quando si contesta la remissione di querela occorre preliminarmente verificare la natura dell'illecito (perseguibile d'ufficio o a querela): se il reato è perseguibile d'ufficio la remissione di querela non dovrebbe estinguere l'azione penale; tuttavia, anche in presenza di tale profilo sostanziale, è necessario che i rimedi processuali siano esercitati tempestivamente.
- Conservare e documentare la data di comunicazione degli atti è essenziale per calcolare i termini; in caso di dubbi sulla decorrenza occorre agire prontamente o valutare eventuali rimedi processuali previsti per il reintegro (se applicabili).
- Se si intende sollevare questioni di diritto rilevanti (es. qualificazione del reato come perseguibile d'ufficio), è importante presentare l'impugnazione nei termini per evitare che la questione resti inesaminata per motivi processuali.
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