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Sentenza

Sentenza n. 1183/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - comunicazione di diniego prot. n. 0047158/2020 del 2.12.2020, mai notificata al ricorrente, con la quale è stata respinta la richiesta di condono presentata ex lege 53/2004 dal medesimo, con riferimento all'immobile posto in Pietrasanta, loc. Strettoia, via Lavacchino, n. 37 per l'avvenuta realizzazione di un intervento di ‘ristrutturazione e cambio di destinazione di fabbricato esistente, nonché sistemazione esterna con modifiche alla C.E. 258 del 17.09.1998'; - di ogni altro atto presupposto - in particolare, ove occorrer possa, delle comunicazioni dei motivi ostativi ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 prot. n. 0012073/2020 del 19.03.2020 e n. 0019756 del 12.06.2020, anch'esse mai pervenute al ricorrente - connesso e consequenziale, tra cui il rapporto di P.M. n. 45/2020, la nota comunale del 28.01.2021 e la comunicazione di avvio di procedimento per infrazione edilizia 0051235/2020 del 28.12.2020; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cecconi Fernando il 21.6.2022: - delle ordinanze nn. 26 e 27 del 23.03.2022, a firma del Funzionario delegato del Servizio Sviluppo del territorio del Comune di Pietrasanta, con le quali è stata ingiunta la demolizione delle opere asseritamente abusive di cui all'infrazione edilizia n. 45/2020, con riferimento all'immobile di proprietà del ricorrente, sito in Pietrasanta, loc. Strettoia, via Lavacchino, n. 37; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202100599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’annullamento in autotutela degli atti impugnati aveva integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente e aveva determinato l’oggettivo venir meno della lite, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate tra le parti, conformemente alla richiesta congiunta.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio e successive ordinanze di demolizione relative a opere realizzate su un immobile

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo a una domanda di condono presentata ai sensi della legge n. 53/2004 per interventi di ristrutturazione, cambio di destinazione d’uso e sistemazione esterna di un fabbricato, deducendo altresì l’illegittimità degli atti presupposti, comprese le comunicazioni dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, il rapporto di polizia municipale e gli atti relativi all’infrazione edilizia. Con motivi aggiunti ha impugnato le ordinanze comunali di demolizione delle opere ritenute abusive. Nel corso del giudizio, le parti hanno dichiarato congiuntamente che il Comune aveva annullato in autotutela, con ordinanza n. 103 del 17 ottobre 2022, i provvedimenti oggetto di impugnazione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo dell’interesse del ricorrente, facendo venir meno oggettivamente la lite.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata quale base delle comunicazioni dei motivi ostativi impugnate, ma non è oggetto di esame nel merito in ragione della cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un atto pienamente satisfattivo dell’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, determinando l’oggettivo venir meno della lite e l’inutilità della prosecuzione del processo.
  • L’annullamento in autotutela degli atti amministrativi impugnati può determinare la cessazione della materia del contendere quando elimina integralmente gli effetti lesivi contestati e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente.
  • In presenza di una richiesta congiunta delle parti, le spese di lite possono essere compensate dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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