Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2657/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Questore di Messina del 27 giugno 2026, notificato il 7 luglio 2026, di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di rigetto dell’istanza di duplicazione del titolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aveva chiesto il 15 aprile 2021 il duplicato del titolo smarrito. La Questura ha avviato il procedimento di revoca richiamando la condanna definitiva a sette anni di reclusione, pronunciata dalla Corte d’Appello di Messina per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale continuata in ambito familiare; il ricorso per cassazione contro la condanna era stato dichiarato inammissibile. Dopo il preavviso, il ricorrente aveva dedotto l’assenza di automatismi tra condanna e pericolosità, la presenza ininterrotta in Italia dal 2011, il precedente inserimento lavorativo, il radicamento sociale e familiare e la presenza in Italia della figlia minore; aveva inoltre chiesto in via subordinata un diverso titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998. Contro il decreto ha dedotto: 1) violazione dell’art. 9, commi 4 e 7, lett. c), d.lgs. 286/1998 e difetto di motivazione quanto all’attualità e concretezza della pericolosità sociale; 2) violazione dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 8 CEDU, eccesso di potere per omessa comparazione e difetto di motivazione, nonché violazione della proporzionalità, per mancata considerazione della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo; 3) violazione dell’art. 9, comma 4, difetto di istruttoria e motivazione per l’omessa valutazione del rilascio di un titolo alternativo.

La decisione

Il TAR, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha respinto il ricorso perché manifestamente infondato. Ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha respinti: la condanna per gravi delitti commessi in ambito familiare, anche ai danni della figlia minore, costituiva un elemento oggettivo rilevante per la valutazione di pericolosità; il Questore non si era limitato a un automatismo fondato sulla condanna, ma aveva svolto una valutazione discrezionale, considerando la natura e la reiterazione dei fatti dal 2017, la personalità violenta e irrispettosa delle regole desumibile dai reati e la mancanza di attività lavorativa dal 2020. La motivazione, seppur sintetica, è stata ritenuta adeguata e il bilanciamento ha legittimamente attribuito prevalenza alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rispetto all’interesse alla permanenza in Italia. Ha respinto anche il terzo motivo: la censura sul mancato rilascio di un titolo alternativo era generica; il Questore aveva espresso un diniego per assenza dei presupposti e il ricorrente non aveva allegato, neppure in giudizio, circostanze specifiche idonee a giustificare un diverso titolo, tanto più che risultava detenuto. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.500 oltre oneri di legge; è stata inoltre respinta la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

    La disposizione concorre a individuare le condanne rilevanti per l’ingresso e il soggiorno e, nel caso concreto, la condanna per reati inerenti alla libertà sessuale è stata considerata ostativa e pertinente alla valutazione della pericolosità.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

    La revoca del titolo è consentita quando vengono meno i requisiti richiesti per il soggiorno, salva la rilevanza di nuovi elementi che consentano il rilascio. La norma è stata richiamata dal TAR nel quadro delle disposizioni applicabili alla valutazione.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

    La valutazione della pericolosità non è automatica: il Questore deve considerare le condanne e gli altri elementi pertinenti, nonché la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo. La valutazione può tuttavia concludersi legittimamente per la prevalenza della sicurezza pubblica quando motivata sulla gravità e reiterazione dei reati e sugli elementi d’inserimento disponibili.

  • art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998

    A tali disposizioni – che consentono all’Autorità di pubblica sicurezza di fondare la propria valutazione sulla pericolosità sociale del cittadino extracomunitario non solo su condanne penali definitive, ma anche su comportamenti sintomatici di un’inclinazione alla violenza o alla violazione delle regole della civile convivenza – si aggiunge l’art. 18-bis, comma 4-bis, che espressamente consente la revoca o il diniego del titolo di soggiorno in caso di condanna, anche non definitiva, per alcuni specifici delitti commessi “in ambito di violenza domestica”, tra cui quelli puniti dall’art. 572 e dall’art. 609 bis c.p.

    La norma consente la revoca o il diniego del titolo anche in presenza di condanna non definitiva per determinati delitti commessi nell’ambito della violenza domestica, inclusi i maltrattamenti e la violenza sessuale richiamati nella decisione.

  • art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Con istanza del 15 aprile 2021 il ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedeva il duplicato del titolo smarrito.

    Il TAR ha respinto la censura relativa al titolo alternativo perché il ricorrente non aveva indicato le specifiche circostanze idonee a consentirne il rilascio, né nel procedimento né in giudizio; la disposizione è stata invocata per tale richiesta subordinata.

  • art. 60 c.p.a.

    All’udienza camerale del 29 settembre 2026 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare il ricorso è stato posto in decisione ai sensi dell’art. 60, previo avviso alle parti.

    La norma consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in sede camerale, previo avviso alle parti; il TAR l’ha applicata per decidere il ricorso.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Infine, all’esito del presente giudizio consegue, ai sensi dell’art. 74, comma 2° del D.P.R. n. 115/2002, il rigetto dell’istanza di ammissione del ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.

    Il TAR ha fatto conseguire al rigetto del ricorso il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi su un automatismo tra condanna penale e pericolosità sociale: il Questore deve svolgere una valutazione concreta e discrezionale, considerando la gravità e le caratteristiche dei reati, gli elementi di pericolosità e la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
  • La condanna per gravi e reiterati reati di violenza commessi in ambito familiare, anche in danno di familiari conviventi e di una figlia minore, può costituire un indice oggettivo di pericolosità sociale e giustificare, se adeguatamente valutata e motivata, la prevalenza della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sull’interesse alla permanenza nel territorio nazionale.
  • La contestazione del mancato rilascio di un titolo di soggiorno alternativo richiede l’allegazione delle specifiche circostanze che ne integrerebbero i presupposti; una censura generica, non accompagnata da tali elementi neppure in giudizio, è infondata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.