Sentenza n. 1580/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Castelletto Sopra Ticino prot. n. 6294 del 28 febbraio 2024, avente ad oggetto “annullamento in autotutela ai sensi dell''art. 21-nonies della l. 241/1900, della SCIA 124/2023 del 31.05.2023 intestata a Mercuriali Francesca, Bellagente Laura, Mercuriali Paolo”; - dell''atto del Comune di Castelletto Sopra Ticino prot. n. 10731 del 10 aprile 2024, avente ad oggetto “istanza di riesame del 14.03.2024 ns prot. 7885 per riesame annullamento SCIA 124/2023 presentata il 31.05.2023 prot. 15003”; - (in parte qua) del piano regolatore generale del Comune di Castelletto Sopra Ticino, da ultimo variato mediante deliberazione del Consiglio comunale di Castelletto Sopra Ticino n. 37 del 18 dicembre 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di annullamento in autotutela della SCIA relativa alla realizzazione di un cancello e di recinzioni, con ordine di rimozione, nonché previsione del piano regolatore che classificava la strada privata come S5
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, proprietari di terreni sui quali insiste una stradella sterrata privata a fondo cieco, avevano presentato una SCIA per realizzare un cancello e due tratti di recinzione, dopo avere ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, e avevano ultimato i lavori nell'agosto 2023. Il Comune, con provvedimento del 28 febbraio 2024, ha annullato in autotutela il titolo formatosi per effetto della SCIA e ha ordinato la rimozione delle opere, ritenendo che la strada fosse classificata dal piano regolatore come S5 e fosse soggetta a uso pubblico, con conseguente divieto di chiusura del transito. I ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 1, 19, 21-octies e 21-nonies della l. 241/1990, dei principi di buona fede e affidamento, per il tardivo esercizio dei poteri inibitori; difetto dei presupposti e della motivazione dell'autotutela; travisamento delle caratteristiche della strada e insussistenza dell'uso pubblico; illegittimità della classificazione urbanistica S5 per violazione del Codice della strada e delle norme tecniche di attuazione del piano; violazione della proporzionalità quanto all'ordine di rimozione; difetto di istruttoria ed erronea individuazione dei destinatari dell'ordine. Il Comune e il controinteressato hanno eccepito l'inammissibilità e chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondati e assorbenti i primi quattro motivi. L'annullamento in autotutela è stato giudicato insufficientemente motivato ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990: il Comune non ha individuato uno specifico interesse pubblico attuale prevalente, limitandosi a richiamare la classificazione cartografica della strada e la necessità di ripristinare la legalità formale. Tale esigenza, da sola, non giustifica l'annullamento tardivo di un titolo edilizio formatosi otto mesi prima, dopo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'integrale esecuzione delle opere. Il TAR ha inoltre escluso l'esistenza di un uso pubblico della strada, rilevando che essa è a fondo cieco, non collega strade pubbliche, serve soltanto i fondi dei proprietari e il fondo del controinteressato, è sterrata e in parte invasa dall'erba, non è manutenuta né illuminata dal Comune, manca di segnaletica, non è inserita nell'elenco delle strade vicinali a uso pubblico e non è provato un uso immemorabile da parte di una collettività indifferenziata. La servitù prediale privata accertata dal Tribunale civile non equivale a un uso pubblico. È stata quindi ritenuta illegittima, per carenza di istruttoria e travisamento dello stato dei luoghi, anche la classificazione S5 del piano regolatore, impugnata tempestivamente poiché la lesività concreta si è manifestata con il provvedimento di autotutela. Sono stati annullati sia il provvedimento comunale sia la previsione del piano regolatore nella parte relativa alla classificazione della strada. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il Comune e il controinteressato sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di 1.500 euro di spese processuali, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
La disciplina della SCIA e dei poteri amministrativi successivi è richiamata in relazione alla contestazione del tardivo esercizio dei poteri inibitori e di autotutela.
art. 21-octies l. 241/1990
È richiamato quale parametro dei vizi di legittimità dedotti, senza una specifica applicazione autonoma nella ratio decidendi.
art. 21-nonies l. 241/1990
L'annullamento d'ufficio di un titolo formatosi per effetto della SCIA, esercitato tardivamente dopo l'esecuzione delle opere, richiede una motivazione concreta sull'interesse pubblico attuale e prevalente; il mero ripristino della legalità formale non è sufficiente.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell'autotutela deve rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni di interesse pubblico poste a fondamento dell'annullamento.
art. 3 Codice della strada
La qualificazione di una strada come vicinale a uso pubblico presuppone gli elementi sostanziali dell'uso pubblico e non può derivare dalla sola classificazione cartografica.
artt. 2 e 3 Codice della strada
Sono richiamati in relazione alla contestata qualificazione della strada privata e alla distinzione tra viabilità pubblica e strada privata.
art. 24 norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale
"strade secondarie comunali di accesso agli insediamenti, strade interpoderali, vicinali e sentieri come risultanti da cartografia catastale (non sono oggetto di classificazione le strade private)"
La previsione urbanistica non poteva essere applicata a una strada privata priva dei requisiti dell'uso pubblico; la classificazione S5 è stata annullata per travisamento e carenza istruttoria.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato tra le norme dedotte per la contestazione delle garanzie procedimentali relative all'ordine di rimozione; il motivo è stato assorbito.
art. 8 l. 241/1990
Richiamato tra le norme dedotte; il relativo motivo è stato assorbito.
art. 10 l. 241/1990
Richiamato tra le norme dedotte; il relativo motivo è stato assorbito.
art. 21-bis l. 241/1990
Richiamato tra le norme dedotte in relazione all'ordine di rimozione; il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio formatosi per effetto della SCIA, quando sia esercitato dopo un significativo intervallo temporale e dopo l'esecuzione delle opere, non può fondarsi sul solo ripristino della legalità formale, ma richiede l'individuazione e la motivazione di un interesse pubblico concreto, attuale e prevalente, comparato con l'affidamento maturato dal privato.
- Una strada privata può essere qualificata come soggetta a uso pubblico solo quando concorrano l'utilizzazione da parte di una collettività indeterminata di persone, l'idoneità concreta a soddisfare esigenze generali anche in rapporto alla viabilità pubblica e un titolo giuridico idoneo, quale l'uso immemorabile accompagnato dalla convinzione di esercitare un diritto di uso pubblico.
- Non sussiste uso pubblico quando il transito è esercitato soltanto dai proprietari di determinati fondi o da soggetti che accedono a immobili privati per esigenze connesse al loro utilizzo; una servitù prediale privata a vantaggio di un fondo non equivale a una servitù di uso pubblico.
- La classificazione cartografica di una strada privata come strada vicinale o soggetta a uso pubblico è illegittima per carenza di istruttoria e travisamento quando non trovi riscontro nelle caratteristiche oggettive dei luoghi e nei requisiti sostanziali dell'uso pubblico; la relativa previsione urbanistica può essere impugnata quando diventi concretamente lesiva mediante un successivo provvedimento applicativo.
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